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martedì 3 gennaio 2012

Imposte sostitutive : REGIME DEI MINIMI

Imposte sostitutive

Ex minimi con regime agevolato

Tra i soggetti ammessi ci sono anche coloro che rientrano naturalmente nei «nuovi minimi»

/ Martedì 03 gennaio 2012
Fuoriuscire dal regime dei minimi dal 2012 non comporta più, a differenza degli scorsi anni, la “ricaduta” automatica nel regime ordinario.
Come già analizzato sulle colonne di questo quotidiano, infatti, il DL 98/2011 (comma 3 dell’art. 27) ha previsto per questi soggetti tutta una serie di agevolazioni contabili e fiscali, ferma restando la determinazione del reddito con criteri ordinari previsti dal TUIR (sul punto si vedano “Regime degli «ex minimi», ancora da chiarire l’ambito di applicazione” del 10 ottobre 2011 ed “Ex-minimi, determinazione «ordinaria» del reddito” del 30 settembre 2011).
Nel presente intervento si focalizza l’analisi sull’ambito soggettivo del regime in esame, alla luce delle previsioni attuative del provvedimento direttoriale del 22 dicembre 2011 n. 185825.
Possono accedere al regime contabile agevolato i soggetti che, pur possedendo i requisiti “originari” dei minimi (commi 96 e 99 dell’art. 1 della L. 244/2007):
- non possono beneficiare del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (cosiddetti “nuovi minimi”) perché non possiedono gli ulteriori requisiti previsti dai commi 1 e 2 del citato art. 27 del DL 98/2011, relativi al periodo di inizio dell’attività ed alla novità dell’attività intrapresa;
- fuoriescono dal suddetto regime di vantaggio per decorrenza dei termini di applicazione (compimento del quinquennio o raggiungimento del 35° anno di età) (punto 1.1 del provvedimento attuativo).
Possono, altresì, accedere al regime contabile agevolato:
- i soggetti che, pur possedendo i requisiti “originari” dei minimi (commi 96 e 99 dell’art. 1 della L. 244/2007), hanno optato per il regime ordinario ovvero per il “forfettino”;
- quei soggetti che, pur avendo le caratteristiche per beneficiare dei “nuovi minimi” (commi 1 e 2 dell’art. 27 del DL 98/2011), hanno optato per il regime ordinario ovvero per il “forfettino” (punto 1.2 del provvedimento attuativo).
Da una prima analisi sembrerebbe che, per il primo gruppo di soggetti sopra indicato, il regime in esame operi in modo automatico, fatta salva la possibilità di optare per il regime ordinario in contabilità ordinaria o semplificata (facoltà prevista dal punto 4.1 del provvedimento attuativo). Sul punto, peraltro, è opportuno attendere futuri chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
A titolo esemplificativo, quindi, i beneficiari del regime possono essere coloro che hanno iniziato l’attività prima del 2008, oppure la cui attività svolta non è nuova, avendo il soggetto esercitato altre attività in precedenza (sul punto “Dal 2012, fuori dai «minimi» chi prosegue l’attività” dell’11 ottobre 2011), o costituisce prosecuzione di un lavoro svolto come dipendente o collaboratore.
Si ricorda che ai soggetti sopra indicati si aggiungono anche quelli che ricadono naturalmente nel regime dei “nuovi contribuenti minimi” (provv. Agenzia delle Entrate n. 185820/2011, § 4).
Possibile rientro nel regime anche dopo l’esclusione
Sono previste cause di esclusione dal regime agevolato. In particolare, fuoriescono dal regime, dall’anno successivo a quello in cui si verifica l’evento, i soggetti che:
- si avvalgono dei regimi speciali IVA (tale condizione, prevista espressamente come causa di esclusione, appariva implicita per il fatto stesso che i soggetti che beneficiano di tale regime devono possedere le caratteristiche dei “vecchi minimi”, tra cui è contemplato proprio il divieto di utilizzo di regimi speciali IVA);
- perdono uno dei requisiti richiesti per l’accesso (ad esempio, uno dei requisiti “originari” per i minimi).
Sono inoltre esclusi coloro che esercitano l’opzione per il regime ordinario (l’opzione rimane valida per almeno un triennio).
A differenza del regime dei “nuovi minimi”, la cui fuoriuscita pregiudica la possibilità di avversi nuovamente del regime, la fruizione del regime agevolato in esame riprende dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono riacquistate le caratteristiche perse o a seguito di revoca del regime ordinario.
FONTE:http://www.eutekne.info/Sezioni/Articolo_Print.aspx?ID=368339
/ Paola RIVETTI

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