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Future vendite immobiliari, acconti «fuori» spesometro
Tuttavia, sussiste l’obbligo di comunicazione degli acconti, se registrati in un anno precedente a quello della registrazione della compravendita
Con il comunicato stampa del 22 dicembre 2011, l’Agenzia ha fornito risposta a numerosi quesiti posti alla sua attenzione, tra i quali meritano una particolare attenzione quelli riferiti alle operazioni di compravendita di immobili, nonché alcuni relativi alle operazioni con corrispettivo periodico.
In merito al primo aspetto, la circolare n. 24/2011 ha precisato, nell’ambito dei chiarimenti riferiti alle operazioni che costituiscono oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria, che vi rientrano anche le operazioni relative agli atti di compravendita di immobili, con conseguente esclusione dallo spesometro di tutte le transazioni immobiliari.
In tale ambito, è stato chiesto all’Agenzia se sono altresì escluse dall’obbligo di comunicazione di cui all’art. 21, anche le fatture emesse da un’impresa edile a fronte dell’incasso di acconti per la futura vendita di un immobile, atteso che anche tale informazione affluirà all’Anagrafe tributaria all’atto della vendita definitiva del bene stesso. L’Agenzia delle Entrate, nel confermare l’esclusione dall’obbligo di comunicazione anche degli acconti percepiti a fronte di future vendite immobiliari, evidenzia tuttavia che sussiste l’obbligo di comunicazione di eventuali acconti se registrati in un anno precedente rispetto a quello in cui avviene la registrazione della compravendita immobiliare.
Per quanto riguarda, invece, i contratti con corrispettivo periodico, secondo quanto stabilito dal provvedimento direttoriale 22 dicembre 2010 (§ 2.2), nonché dalla circ. n. 24/2011, in presenza di tali accordi, la verifica della soglia minima per l’obbligo di comunicazione deve essere effettuata con riferimento ai corrispettivi dovuti per l’anno solare. Tale verifica è agevole laddove sia previsto sin dall’origine un corrispettivo per l’anno solare, mentre è stato chiesto all’Agenzia come comportarsi nelle fattispecie in cui il contratto non preveda l’importo dovuto annualmente.
Si pensi, ad esempio, alle seguenti ipotesi (descritte nel quesito posto all’Agenzia):
- contratto di agenzia, nel quale è stabilita la percentuale spettante all’agente per il procacciamento di affari, ma la liquidazione delle sue competenze viene effettuata solamente a posteriori all’atto della conclusione dell’operazione;
- contratto di assistenza periodica alle macchine fotocopiatrici, in cui il corrispettivo dovuto è determinato in funzione del numero delle copie eseguite. Pertanto, fatto salvo l’intervento di assistenza gratuito, il corrispettivo è fatturato periodicamente in base al numero delle fotocopie eseguite;
- contratti di affidamento di servizi continuativi, quali ad esempio il trasporto di merci, in cui i corrispettivi sono variabili in funzione dei beni trasportati, o del numero di chilometri eseguiti.
Nelle ipotesi descritte, nonché in altre fattispecie similari, sostiene l’Agenzia, l’obbligo di comunicazione sussiste se l’importo dei corrispettivi dovuti in un anno solare è pari o superiore alla soglia di rilevanza.
- contratto di assistenza periodica che prevede la durata dal 1° marzo 2010 al 28 febbraio 2011, per un corrispettivo annuo di 32.400 euro, da addebitare mensilmente per 2.700 euro. Conseguentemente, poiché il corrispettivo dovuto per l’anno 2010 (1 marzo – 31 dicembre) è pari a 27.000 euro (32.400 x 10/12), e a 5.400 euro per l’anno 2011 (1° gennaio – 28 febbraio), sussiste l’obbligo di comunicazione per entrambe le annualità;
- contratto di assistenza e manutenzione periodica sottoscritto nel 2010 e con scadenza nel 2012, con importo annuo dovuto di 4.500 euro. In tale ipotesi, per l’anno 2010 non sussiste l’obbligo di comunicazione, in quanto non è superata la soglia minima, mentre per l’anno 2011 l’operazione deve essere inserita nella comunicazione in quanto supera la predetta soglia di 3.000 euro.
Relativamente agli esempi descritti, l’Agenzia delle Entrate conferma che l’inclusione nella comunicazione deve essere verificato se il corrispettivo annuo supera la soglia minima prevista, per la cui determinazione si deve procedere rapportando il corrispettivo globale a ciascun anno.
/ Sandro CERATO
In merito al primo aspetto, la circolare n. 24/2011 ha precisato, nell’ambito dei chiarimenti riferiti alle operazioni che costituiscono oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria, che vi rientrano anche le operazioni relative agli atti di compravendita di immobili, con conseguente esclusione dallo spesometro di tutte le transazioni immobiliari.
In tale ambito, è stato chiesto all’Agenzia se sono altresì escluse dall’obbligo di comunicazione di cui all’art. 21, anche le fatture emesse da un’impresa edile a fronte dell’incasso di acconti per la futura vendita di un immobile, atteso che anche tale informazione affluirà all’Anagrafe tributaria all’atto della vendita definitiva del bene stesso. L’Agenzia delle Entrate, nel confermare l’esclusione dall’obbligo di comunicazione anche degli acconti percepiti a fronte di future vendite immobiliari, evidenzia tuttavia che sussiste l’obbligo di comunicazione di eventuali acconti se registrati in un anno precedente rispetto a quello in cui avviene la registrazione della compravendita immobiliare.
Per quanto riguarda, invece, i contratti con corrispettivo periodico, secondo quanto stabilito dal provvedimento direttoriale 22 dicembre 2010 (§ 2.2), nonché dalla circ. n. 24/2011, in presenza di tali accordi, la verifica della soglia minima per l’obbligo di comunicazione deve essere effettuata con riferimento ai corrispettivi dovuti per l’anno solare. Tale verifica è agevole laddove sia previsto sin dall’origine un corrispettivo per l’anno solare, mentre è stato chiesto all’Agenzia come comportarsi nelle fattispecie in cui il contratto non preveda l’importo dovuto annualmente.
Si pensi, ad esempio, alle seguenti ipotesi (descritte nel quesito posto all’Agenzia):
- contratto di agenzia, nel quale è stabilita la percentuale spettante all’agente per il procacciamento di affari, ma la liquidazione delle sue competenze viene effettuata solamente a posteriori all’atto della conclusione dell’operazione;
- contratto di assistenza periodica alle macchine fotocopiatrici, in cui il corrispettivo dovuto è determinato in funzione del numero delle copie eseguite. Pertanto, fatto salvo l’intervento di assistenza gratuito, il corrispettivo è fatturato periodicamente in base al numero delle fotocopie eseguite;
- contratti di affidamento di servizi continuativi, quali ad esempio il trasporto di merci, in cui i corrispettivi sono variabili in funzione dei beni trasportati, o del numero di chilometri eseguiti.
Nelle ipotesi descritte, nonché in altre fattispecie similari, sostiene l’Agenzia, l’obbligo di comunicazione sussiste se l’importo dei corrispettivi dovuti in un anno solare è pari o superiore alla soglia di rilevanza.
Contratti pluriennali: obbligo se il corrispettivo annuo supera la soglia
Sempre in relazione ai contratti che prevedono un corrispettivo periodico, vi sono alcune fattispecie (ad esempio, leasing, contratti di pulizia, ecc.) in cui la durata del contratto è pluriennale, nel qual caso si chiede conferma della necessità, al fine di verificare l’obbligo di comunicazione, di rapportare il corrispettivo dovuto all’anno solare. Nel quesito posto all’Agenzia sono riportati i seguenti esempi:- contratto di assistenza periodica che prevede la durata dal 1° marzo 2010 al 28 febbraio 2011, per un corrispettivo annuo di 32.400 euro, da addebitare mensilmente per 2.700 euro. Conseguentemente, poiché il corrispettivo dovuto per l’anno 2010 (1 marzo – 31 dicembre) è pari a 27.000 euro (32.400 x 10/12), e a 5.400 euro per l’anno 2011 (1° gennaio – 28 febbraio), sussiste l’obbligo di comunicazione per entrambe le annualità;
- contratto di assistenza e manutenzione periodica sottoscritto nel 2010 e con scadenza nel 2012, con importo annuo dovuto di 4.500 euro. In tale ipotesi, per l’anno 2010 non sussiste l’obbligo di comunicazione, in quanto non è superata la soglia minima, mentre per l’anno 2011 l’operazione deve essere inserita nella comunicazione in quanto supera la predetta soglia di 3.000 euro.
Relativamente agli esempi descritti, l’Agenzia delle Entrate conferma che l’inclusione nella comunicazione deve essere verificato se il corrispettivo annuo supera la soglia minima prevista, per la cui determinazione si deve procedere rapportando il corrispettivo globale a ciascun anno.
/ Sandro CERATO
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