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venerdì 20 gennaio 2012

Accertamento : Cartella legittima anche con avviso telematico inviato al consulente cessato

Accertamento

Cartella legittima anche con avviso telematico inviato al consulente cessato

È onere del contribuente comunicare all’Ufficio di non volersi più avvalere della procedura telematica presso l’intermediario

/ Martedì 17 gennaio 2012
È pienamente legittima la cartella di pagamento notificata dopo l’invio telematico dell’avviso bonario al consulente incaricato di riceverlo, anche se quest’ultimo aveva cessato l’attività anni prima.
Lo ha stabilito la C.T. Prov. di Alessandria, con la sentenza n. 91/5/11 del 14 dicembre 2011.
Un contribuente aveva ricevuto una cartella di pagamento a seguito del controllo automatizzato della sua dichiarazione ex art. 36-bis del DPR 600/1973, senza aver preventivamente ricevuto la notifica della comunicazione d’irregolarità. Invero, il Fisco aveva inviato la comunicazione telematica all’intermediario abilitato che aveva trasmesso la sua dichiarazione dei redditi, ma secondo il contribuente tale modalità di notifica non era corretta.
Questi, pertanto, proponeva ricorso avverso tale cartella, eccependo la violazione dell’art. 6, comma 5, dello Statuto del Contribuente (L. 212/2000), in base al quale, prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti  dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l’Amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti, entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta; sono nulli i provvedimenti emessi in violazione di tale disposizione.
Secondo il ricorrente, l’Agenzia delle Entrate aveva soltanto inviato la comunicazione d’irregolarità per via telematica all’intermediario abilitato che gli aveva trasmesso la dichiarazione, il quale, però, aveva cessato la partita IVA molti anni prima e non aveva più rinnovato l’ambiente di sicurezza del servizio Entratel, riservato agli intermediari abilitati di cui all’art. 3 del DPR 322/1998, per inviare dichiarazioni ed altre comunicazioni all’Amministrazione finanziaria e ricevere dalla stessa i predetti avvisi telematici d’irregolarità.
L’Agenzia delle Entrate ribadiva la correttezza del suo operato, atteso che aveva provveduto ad inviare telematicamente, come stabilito dalla norma sopra riportata, l’avviso d’irregolarità all’intermediario del contribuente che aveva trasmesso la sua dichiarazione dei redditi, nella quale era stata apposta la spunta, nell’apposita casella sul frontespizio, per attestare la volontà del contribuente di ricevere le comunicazione d’irregolarità per via telematica presso l’intermediario, anziché direttamente tramite l’ordinario servizio postale.
Inoltre, l’Ufficio ribadiva che non vi è alcuna correlazione tra la chiusura della partita IVA e l’abilitazione al servizio Entratel, poiché anche gli intermediari che cessano l’attività devono poter esaurire gli incarichi precedentemente assunti, accedendo al servizio Entratel.
Per i giudici non era necessaria la preventiva notifica dell’avviso bonario
I giudici di merito hanno stabilito, innanzitutto, che le irregolarità contestate dal Fisco riguardavano semplici errori di calcolo, commessi dal contribuente in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi e, quindi, non sussistevano quelle “incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione” per cui si rende necessaria la preventiva notifica dell’avviso bonario.  In tal senso, peraltro, si è ripetutamente pronunciata anche la Cassazione (ex plurimis Cass. n. 3948/2011, n. 17396/2010, n. 22035/2010).
Per quanto attiene, poi, alla peculiare questione della notifica telematica dell’avviso bonario, i giudici alessandrini hanno stabilito che la spunta apposta nella dichiarazione presentata e sottoscritta dal contribuente, costituisce a tutti gli effetti “opzione vincolante” per gli Uffici, che quindi non avrebbero potuto provvedere diversamente. Ne consegue che l’Agenzia delle Entrate aveva correttamente inviato l’avviso telematico al consulente del contribuente, come da istruzioni impartite in sede di dichiarazione, senza che potesse rilevare, in proposito, la cessazione della partita IVA (ma non l’abilitazione al servizio Entratel) da parte di tale consulente, così come le vicende e l’eventuale cessazione del rapporto tra intermediario e cliente.
In conclusione, quindi, secondo i giudici di merito, sarebbe stato onere del contribuente comunicare all’Ufficio di non volersi più avvalere dalla procedura telematica. Non avendo adempiuto a tale onere, la sua censura nei confronti dell’operato del Fisco risultava priva di fondamento. Il suo ricorso, quindi, è stato respinto.
 / Alessandro BORGOGLIO

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