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lunedì 2 gennaio 2012

diritto fallimentare: La nuova procedura per l’insolvenza civile

diritto fallimentare

La nuova procedura per l’insolvenza civile non ha valenza concorsuale

Lo strumento introdotto dal DL 212/2011 non ha alcuna efficacia obbligatoria nei confronti dei creditori che non aderiscono all’accordo
/ Lunedì 02 gennaio 2012
Con il DL 22 dicembre 2011, n. 212 l’insolvenza civile trova, finalmente, uno specifico rimedio nella nuova procedura di composizione della crisi da indebitamento. Il debitore che non sia in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni e che non sia assoggettabile alle procedure concorsuali potrà, ora, ottenere la propria esdebitazione accordandosi con i creditori e mettendo a loro disposizione il suo patrimonio e i suoi redditi futuri sulla base di un piano che preveda, in ogni caso, il regolare pagamento dei creditori estranei. Potranno accedere alla procedura soltanto i debitori che non vi abbiano già fatto ricorso negli ultimi tre anni.
La disciplina del nuovo istituto è simile a quella degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L. fall. Vi sono, però, rilevanti differenze che meritano attenzione, tra le quali la possibilità, prevista dall’art. 4, comma 4 del DL 212/2011, di imporre ai creditori estranei una moratoria fino a un anno per il loro pagamento. Un’ulteriore differenza riguarda il fondamentale ruolo dell’organismo di composizione della crisi, che assisterà il debitore nella predisposizione del piano e nella formulazione dell’accordo ma, allo stesso tempo, garantirà ai creditori e al tribunale la correttezza formale e sostanziale degli atti che saranno via via compiuti in funzione o in esecuzione dell’accordo.
La procedura si apre con il deposito della proposta di accordo presso il tribunale competente in base al domicilio del debitore. I commi 2 e 3 dell’art. 4 individuano i documenti che il debitore dovrà allegare sia al fine di comprovare la propria situazione patrimoniale e reddituale e di definire la posizione debitoria, sia per escludere l’abuso dell’istituto da parte di un debitore che si sia preventivamente reso nullatenente. Il debitore dovrà anche indicare le spese necessarie al sostentamento del suo nucleo familiare, la cui composizione dovrà essere provata dal certificato dello stato di famiglia.
Oltre alla proposta di accordo e ai documenti allegati, il debitore dovrà depositare anche una relazione dell’organismo di composizione della crisi che attesti la fattibilità del piano e la veridicità dei dati contenuti nella proposta. Sebbene non esplicitamente previsto dalla legge, è da ritenere che l’attestazione debba riguardare anche l’idoneità del piano ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei all’accordo.
Qualora il giudice ritenga che quanto proposto sia conforme alla legge, ne disporrà la comunicazione a tutti i creditori e fisserà l’udienza nella quale, in assenza di contestazioni, disporrà d’ufficio il blocco per un periodo massimo di centoventi giorni di tutte le azioni cautelari o esecutive o delle iscrizioni ipotecarie sul patrimonio del debitore, salvo quelle che riguardino crediti impignorabili. La protezione patrimoniale potrà essere concessa una sola volta, anche nel caso in cui si succedano diverse proposte di accordo. Di grande rilevanza è la disposizione dell’art. 5, comma 3, che sanziona con la radicale nullità le trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli effettuate in violazione del divieto imposto dal giudice, superando così la pericolosa incertezza che caratterizza l’analogo istituto disciplinato dalla legge fallimentare.
A differenza dell’accordo ex art. 182-bis L. fall., la composizione della crisi da sovraindebitamento non sembra consentire margini di trattativa per i creditori, essendo richiesto, ai sensi dell’art. 6, il solo consenso scritto, da intendersi quale adesione alla proposta del debitore. Non è richiesta l’autenticazione delle sottoscrizioni dei creditori.
Ai fini dell’omologazione dell’accordo, l’art. 6 richiede che la proposta riceva il consenso di almeno il 70% dei creditori (ridotto al 50% nel caso di procedura attivata da un consumatore), calcolato in base all’ammontare dei debiti. Curiosamente, la legge non prevede alcun termine entro cui l’adesione alla proposta debba essere comunicata, ancorché sia opportuno che l’omologazione intervenga prima della cessazione degli effetti protettivi sul patrimonio del debitore previsti dall’art. 5.
Verificato il raggiungimento del quorum richiesto, in assenza di fondate contestazioni, il tribunale omologherà l’accordo e da quel momento inizierà a decorrere il periodo di moratoria per il pagamento dei creditori estranei.
Senza concorsualità obbligatoria, si depotenzia l’efficacia esdebitatoria
L’accordo di ristrutturazione dei debiti disciplinato dal DL 212/2011 presenta alcuni elementi di maggiore incisività rispetto al corrispondente istituto regolato dalla legge fallimentare, quali la possibilità di dilazionare il pagamento dei creditori estranei e la nullità degli atti aggressivi dei creditori compiuti in violazione della protezione patrimoniale disposta dal giudice. L’assenza di concorsualità obbligatoria tra i creditori, però, comporta la necessità che tutti i creditori siano soddisfatti in base agli accordi originari o sopravvenuti, depotenziando così, in misura fondamentale, la reale efficacia esdebitatoria dell’istituto.
 Alberto GUIOTTO

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