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Spesometro e Anagrafe tributaria per i contratti di noleggio e locazione
L’obbligo di comunicazione all’Anagrafe tributaria spetta per i contratti stipulati dopo il 21 novembre 2011, per i precedenti rileva lo spesometro
/ Venerdì 13 gennaio 2012
Numerosi sono stati i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate lo scorso 22 dicembre 2011, in merito agli obblighi di comunicazione previsti in capo agli operatori commerciali che svolgono attività di noleggio e locazioni di alcuni beni mobili.
Premettendo che, in questa sede, si affrontano solamente alcune di tali questioni, rimandando ad ulteriori interventi l’analisi su ulteriori aspetti, si ricorda che, per tali soggetti, solamente a seguito del provvedimento direttoriale del 21 novembre 2011 sono stati chiariti gli obblighi di comunicazione all’Anagrafe tributaria dei contratti di noleggio e locazione dei suddetti beni mobili. Per tali operatori è stata quindi evidenziata la problematica di reperire i dati dei contratti stipulati negli anni 2009 e 2010 (in quanto l’obbligo di comunicazione è previsto anche per tali annualità), ragion per cui si è chiesto all’Agenzia di poter “differire” l’obbligo di comunicazione ai contratti stipulati dopo il 21 novembre 2011.
Relativamente a quest’aspetto, l’Agenzia risponde affermativamente alla richiesta, con la conseguenza che per tali soggetti gli obblighi di comunicazione sono i seguenti:
- i contratti di locazione e/o di noleggio di beni mobili (sopra elencati), stipulati dopo il 21 novembre 2011, devono essere comunicati all’Anagrafe tributaria (entro il 30 giugno 2012);
- i contratti di locazione e/o di noleggio effettuati nel 2010 e nella frazione d’anno 1° gennaio 2011–21 novembre 2011, devono essere inclusi nella comunicazione di cui all’art. 21 del DL 78/2010 (“spesometro”), sia pure tenendo conto della “soglia” prevista (25.000 euro per l’anno 2010 e 3.000 euro per l’anno 2011).
In relazione ai predetti soggetti, che potremmo definire locatori o noleggiatori “occasionali” poiché svolgenti anche altra attività, l’Agenzia richiede un duplice obbligo di comunicazione, in quanto:
- per le operazioni relative all’attività di noleggio o locazione, sussiste l’obbligo di invio all’Anagrafe tributaria della comunicazione prevista dal provvedimento direttoriale del 21 novembre 2011;
- per le operazioni afferenti l’attività principale (officina di riparazione auto), sussiste l’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA di cui all’art. 21 del DL 78/2010 (“spesometro”).
Infine, relativamente ai beni oggetto del contratto di locazione e/o noleggio, il provvedimento del 21 novembre 2011 ha stabilito che deve trattarsi di uno dei seguenti: autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili. Mentre alcuni beni sono indicati puntualmente, il riferimento agli “altri veicoli” desta qualche perplessità, in quanto non è chiaro se debba farsi riferimento alle norme del Codice della strada (e segnatamente all’art. 47 del DLgs. n. 285/1992, che fa riferimento anche alle biciclette e alle macchine agricole), ovvero se si possa restringere l’ambito di detti veicoli, anche in relazione alle finalità del provvedimento del 21 novembre 2011. L’Agenzia delle Entrate, correttamente, precisa che nella categoria “altri veicoli” “sono compresi altri beni mobili registrati possibili oggetto di noleggio, con esclusione dei veicoli da lavoro che hanno subìto modifiche tali da renderli inadatti alla circolazione o alla navigazione aerea o marittima”.
Premettendo che, in questa sede, si affrontano solamente alcune di tali questioni, rimandando ad ulteriori interventi l’analisi su ulteriori aspetti, si ricorda che, per tali soggetti, solamente a seguito del provvedimento direttoriale del 21 novembre 2011 sono stati chiariti gli obblighi di comunicazione all’Anagrafe tributaria dei contratti di noleggio e locazione dei suddetti beni mobili. Per tali operatori è stata quindi evidenziata la problematica di reperire i dati dei contratti stipulati negli anni 2009 e 2010 (in quanto l’obbligo di comunicazione è previsto anche per tali annualità), ragion per cui si è chiesto all’Agenzia di poter “differire” l’obbligo di comunicazione ai contratti stipulati dopo il 21 novembre 2011.
Relativamente a quest’aspetto, l’Agenzia risponde affermativamente alla richiesta, con la conseguenza che per tali soggetti gli obblighi di comunicazione sono i seguenti:
- i contratti di locazione e/o di noleggio di beni mobili (sopra elencati), stipulati dopo il 21 novembre 2011, devono essere comunicati all’Anagrafe tributaria (entro il 30 giugno 2012);
- i contratti di locazione e/o di noleggio effettuati nel 2010 e nella frazione d’anno 1° gennaio 2011–21 novembre 2011, devono essere inclusi nella comunicazione di cui all’art. 21 del DL 78/2010 (“spesometro”), sia pure tenendo conto della “soglia” prevista (25.000 euro per l’anno 2010 e 3.000 euro per l’anno 2011).
Duplice obbligo per i noleggiatori e locatori “occasionali”
La seconda questione attiene all’individuazione degli obblighi di comunicazione in capo ai soggetti che svolgono solamente in via occasionale l’attività di noleggio e locazione di beni. Il provvedimento direttoriale del 21 novembre 2011, nello stabilire i soggetti destinatari degli obblighi di comunicazione all’Anagrafe tributaria, si riferisce agli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o di noleggio di alcuni beni mobili, senza precisare se ciò riguardi solamente coloro i quali svolgono tale attività in maniera prevalente (oggetto dell’attività d’impresa), ovvero se siano ricompresi anche coloro che svolgono marginalmente attività di locazione o noleggio di beni mobili (si pensi, ad esempio, all’officina meccanica che noleggia a pagamento l’auto sostitutiva in attesa della riparazione del mezzo).In relazione ai predetti soggetti, che potremmo definire locatori o noleggiatori “occasionali” poiché svolgenti anche altra attività, l’Agenzia richiede un duplice obbligo di comunicazione, in quanto:
- per le operazioni relative all’attività di noleggio o locazione, sussiste l’obbligo di invio all’Anagrafe tributaria della comunicazione prevista dal provvedimento direttoriale del 21 novembre 2011;
- per le operazioni afferenti l’attività principale (officina di riparazione auto), sussiste l’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA di cui all’art. 21 del DL 78/2010 (“spesometro”).
Infine, relativamente ai beni oggetto del contratto di locazione e/o noleggio, il provvedimento del 21 novembre 2011 ha stabilito che deve trattarsi di uno dei seguenti: autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili. Mentre alcuni beni sono indicati puntualmente, il riferimento agli “altri veicoli” desta qualche perplessità, in quanto non è chiaro se debba farsi riferimento alle norme del Codice della strada (e segnatamente all’art. 47 del DLgs. n. 285/1992, che fa riferimento anche alle biciclette e alle macchine agricole), ovvero se si possa restringere l’ambito di detti veicoli, anche in relazione alle finalità del provvedimento del 21 novembre 2011. L’Agenzia delle Entrate, correttamente, precisa che nella categoria “altri veicoli” “sono compresi altri beni mobili registrati possibili oggetto di noleggio, con esclusione dei veicoli da lavoro che hanno subìto modifiche tali da renderli inadatti alla circolazione o alla navigazione aerea o marittima”.
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