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lunedì 16 gennaio 2012

IVA Spesometro per i canoni di leasing degli utilizzatori

IVA

Spesometro per i canoni di leasing degli utilizzatori

L’Agenzia ha chiarito che l’esonero riguarda solo le società di leasing e gli operatori commerciali che pongono in essere l’operazione
/ Giovedì 12 gennaio 2012
Dopo l’annuncio della proroga al 31 gennaio 2012 del termine di presentazione della comunicazione di cui all’art. 21 del DL n. 78/2010 (cosiddetto “spesometro”) per l’anno 2010 (provvedimento direttoriale n. 186218/2011 del 21 dicembre 2011), con il comunicato stampa del 22 dicembre 2011, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori, e per certi versi inattesi, chiarimenti in relazione alle operazioni da includere nella comunicazione.
Tra i numerosi quesiti posti all’attenzione dell’Agenzia, in questa sede si intende focalizzarsi sul contenuto del chiarimento riguardante l’obbligo di indicazione nella comunicazione, di cui all’art. 21 del DL n. 78/2010, dei canoni di leasing o di noleggio da parte degli utilizzatori dei beni detenuti in locazione finanziaria o noleggio, in quanto, a parere dell’Amministrazione, l’esonero ricade solamente in capo alla società di leasing o di noleggio, per le quali sussiste l’obbligo di indicazione dei suddetti contratti nella comunicazione effettuata all’Anagrafe tributaria.
In relazione a tale questione, si ricorda preliminarmente che, secondo quanto stabilito dal provvedimento direttoriale del 22 dicembre 2010 (§ 2.4), sono escluse dall’obbligo di comunicazione, di cui all’art. 21 del DL 78/2010, le operazioni che hanno già costituito oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria, ai sensi dell’art. 7 del DPR n. 605/73. Tale esonero si giustifica con l’ovvia considerazione che trattasi di operazioni già monitorate a seguito dell’obbligo di comunicazione previsto a carico dei soggetti obbligati in funzione della tipologia di operazione.
Per quanto riguarda i contratti di leasing, ovvero di locazione e noleggio, il suddetto obbligo di comunicazione all’Anagrafe tributaria ricade in capo alle società di leasing (per tutti i beni), ovvero da parte degli operatori commerciali che locano o noleggiano alcuni beni mobili. Da ciò sembrava potersi desumere che tale adempimento sostituisse in toto l’obbligo di comunicazione di cui all’art. 21 del DL 78/2010, sia in capo ai soggetti concedenti (società di leasing od operatore commerciale) sia in capo ai soggetti utilizzatori dei beni, anche in funzione del tenore letterale del provvedimento direttoriale del 22 dicembre 2010 che sembra in modo inequivocabile riferirsi ad un’ipotesi di esclusione “oggettiva” e non “soggettiva”.
L’esonero deve considerarsi di tipo soggettivo
Tuttavia, in relazione a tale ultimo aspetto, l’Agenzia delle Entrate sovverte la precedente posizione, precisando che l’esonero in questione deve considerarsi di tipo “soggettivo” e quindi riservato alle società di leasing ed agli operatori commerciali che pongono in essere l’operazione, mentre, in capo ai soggetti utilizzatori, rimane l’obbligo di comunicazione di cui all’art. 21 del DL 78/2010 (fermo restando che l’importo sia almeno pari alla soglia minima di riferimento).
La precisazione dell’Agenzia delle Entrate lascia perplessi, in quanto, dal tenore letterale del provvedimento direttoriale del 22 dicembre 2010, non sembra potervi essere alcun dubbio sul carattere oggettivo dell’esclusione dall’obbligo di comunicazione di quanto già oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria.
In tal modo, si viene a creare una duplicazione di informazioni in relazione alle operazioni afferenti i contratti di leasing e/o di noleggio, in quanto:
- i soggetti concedenti comunicano i dati all’Anagrafe tributaria;
- i soggetti utilizzatori indicano le predette operazioni nella comunicazione di cui all’art. 21 del DL 78/2010.
Relativamente a tali ultimi soggetti, peraltro, è opportuno ricordare che per la verifica della soglia  per i contratti di locazione finanziaria e di noleggio (25.000 euro per l’anno 2010 e 3.000 euro per gli anni successivi), si deve tener conto del canone maturato in ciascun anno solare, in quanto trattasi di accordi da cui derivano corrispettivi periodici (§ 2.2 del provvedimento direttoriale del 22 dicembre 2010).

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