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venerdì 20 gennaio 2012

società non operative Maggiorazione IRES del 10,5% anche per le «nuove» società non operative

società non operative

Maggiorazione IRES del 10,5% anche per le «nuove» società non operative

Secondo le bozze di UNICO 2012 SC, sono soggette al nuovo prelievo dal 2012 anche le società in perdita «sistemica»
/ Venerdì 20 gennaio 2012
Le prime bozze dei modelli UNICO 2012 permettono di effettuare una prima analisi sulla concreta applicazione delle tante norme fiscali introdotte dalle manovre che si sono susseguite nel corso del 2011.
Tra queste merita qualche cenno l’incremento dell’aliquota IRES per le società di comodo. La norma di riferimento è l’art. 2, comma 36-quinquies del DL 138/2011, secondo cui “l’aliquota dell’imposta sul reddito delle società di cui all’articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi (...) dovuta dai soggetti indicati nell’articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è applicata con una maggiorazione di 10,5 punti percentuali” e passa, quindi, al 38%.
La maggiorazione riguarda i soli soggetti IRES, e non invece le società di persone, per le quali quindi il reddito, pur se adeguato al minimo presunto, viene tassato in capo ai soci secondo le aliquote ordinarie.
Le istruzioni al quadro RQ (pag. 109) precisano, in particolare, che saranno soggette alla nuova aliquota IRES del 38%:
- sia le “vecchiesocietà di comodo, i cui ricavi sono inferiori a quelli minimi presunti;
- sia le “nuove” società di comodo, ovvero le società in perdita per tre periodi d’imposta consecutivi, ovvero che nello stesso arco temporale presentino due dichiarazioni in perdita e una con un reddito inferiore a quello minimo presunto.
Le istruzioni confermano, quindi, l’impostazione che si poteva evincere dalla relazione tecnica al maxiemendamento governativo al Ddl. di conversione del DL 138/2011, impostazione discutibile alla luce del fatto che la norma stessa prevede che l’aliquota del 38% sia dovuta dai “soggetti indicati nell’articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724” (ovvero, dai soggetti che non superano il test dei ricavi), mentre per le “nuove” società di comodo il presupposto di tale status si rinviene in una diversa norma, ovvero l’art. 2, comma 36-quinquies del DL 138/2011 (secondo questa diversa linea interpretativa, quindi, la maggiorazione avrebbe dovuto colpire le sole “vecchie” società di comodo).
Tutto il reddito prodotto assoggettato alla maggiorazione
Le bozze dei modelli confermano, inoltre, che tutto il reddito imponibile della società di comodo, e non la sola eventuale eccedenza rispetto al reddito effettivamente prodotto, è tassato con l’aliquota del 38%. Trova però un’importante conferma la possibilità, già emersa in sede di primo commento alle nuove norme, di ridurre la base imponibile da assoggettare alla maggiorazione in ragione delle perdite fiscali pregresse, sia pure nel limite della quota di reddito che eccede quello minimo presunto di cui all’art. 30, comma 3 della L. 724/94.
Le stesse istruzioni prevedono la possibilità di scomputare dalla maggiorazione IRES dovuta le ritenute, le detrazioni e i crediti d’imposta, naturalmente per la parte non utilizzata nel quadro RN a riduzione dell’IRES “vera e propria”.
Va, da ultimo, ricordato come le norme in commento trovino applicazione dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 17 settembre 2011 e, pertanto, dal 2012, se la società interessata ha il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. La presenza, nelle bozze di UNICO 2012 SC, di tali informazioni deriva dal fatto che vi possono essere soggetti “non solari” tenuti ad assolvere la maggiorazione e ad utilizzare tale modello (ad esempio, le società con periodo d’imposta che va dal 1° ottobre 2011 al 30 settembre 2012).
Per le società che hanno chiuso il proprio periodo d’imposta al 31 dicembre 2011, viceversa, non vi saranno effetti sulla determinazione del saldo delle imposte sui redditi, anche se è bene tenere presente che delle nuove norme occorre tenere conto ai fini della determinazione degli acconti dovuti per il 2012.

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