reddito d'impresa
Riallineamento: proroga del versamento senza differimento degli effetti
Lo afferma l’Assonime nella circ. 36, sulla proroga dell’affrancamento delle partecipazioni di controllo acquisite nel 2010 e negli esercizi precedenti
La circolare Assonime n. 36 del 23 dicembre scorso ritorna sul tema dell’affrancamento delle partecipazioni di controllo, soffermandosi in particolare sulle modifiche apportate dal DL 201/2011. Il Decreto ha previsto l’estensione dell’ambito applicativo della norma alle operazioni di acquisizione delle partecipazioni effettuate nel corso del 2011 e ha prorogato i termini di versamento per le acquisizioni intervenute nel 2010 e negli esercizi precedenti.
Ricordiamo che il DL 98/2011 ha introdotto la possibilità di affrancare, in tutto o in parte, i maggiori valori iscritti sul costo delle partecipazioni di controllo acquisite con operazioni straordinarie ascrivibili, a livello consolidato, ad avviamento, marchi d’impresa ed altre attività.
Tale affrancamento non rappresenta una norma a regime, ma, prima delle modifiche del Decreto “Salva Italia”, era applicabile alle sole partecipazioni di controllo acquisite attraverso le operazioni straordinarie intervenute fino al periodo d’imposta 2010.
Chi voleva, quindi, avvalersi dell’opportunità di riconoscere il maggior valore iscritto sulle partecipazioni di controllo doveva versare l’imposta sostitutiva, pari al 16%, entro e non oltre il 30 novembre 2011.
Le modalità attuative di applicazione della norma sono state però approvate a ridosso della scadenza del versamento, con la conseguenza che gli operatori non hanno potuto operare un’analisi attenta al fine di una decisione consapevole sulla possibilità di avvalersi o meno del riallineamento.
In tale contesto si è quindi inserita la modifica dell’art. 20 del DL 201/2011 (conv. in L. 214/2011) che, da un lato, ha esteso l’ambito oggettivo di applicazione della norma, prevedendo la possibilità di affrancare anche i maggior valori derivanti da acquisizioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011, e, in sede di conversione, con l’introduzione del comma 1-bis, ha riaperto i termini per il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta in sede di riallineamento delle partecipazioni acquisite nel 2010 e negli esercizi precedenti.
Entrando nello specifico, l’art. 20 del Decreto ha previsto la possibilità di riallineare le partecipazioni acquistate nel 2011 con il pagamento dell’imposta sostitutiva da versarsi in tre rate: la prima entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte dovute per il periodo d’imposta 2012, la seconda e la terza entro il termine di scadenza dei versamenti, rispettivamente, della prima e della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta 2014.
Gli stessi termini di versamento sono stati estesi anche al riallineamento delle partecipazioni acquisite nel 2010 e negli esercizi precedenti, offrendo un’ulteriore possibilità di opzione a chi non si fosse avvalso della precedente scadenza del 30 novembre, con l’avvertenza, però, di applicare dal 1° dicembre 2011 gli interessi in misura pari al saggio legale.
Ciò premesso, oltre ad estendere l’ambito di applicazione della norma, a prorogare i versamenti per il 2010 e ad aver previsto la rateizzazione dei versamenti, il Decreto ha modificato anche la decorrenza degli effetti del riallineamento, spostandoli al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (2015 per i soggetti “solari”).
Proprio relativamente alla differente decorrenza degli effetti tra il regime di riallineamento una tantum previsto dal DL 98/2011 e il regime “prorogato” del DL 201/2011, l’Assonime ha manifestato nella circolare alcune perplessità, chiedendosi quali siano le regole da seguire nel caso in cui ci si avvalga della riapertura dei termini prevista dal comma 1-bis per il 2010 ed esercizi precedenti.
Ciò che si chiede l’associazione è se la riapertura dei termini di versamento per il riallineamento delle partecipazioni acquisite nel 2010 e negli esercizi precedenti trascini con sé anche il differimento degli effetti del riallineamento che, secondo il DL 98/2011, decorrono dal 2013, mentre per il DL 201/2011 decorrono dal 2015.
Secondo l’Assonime, un’analisi letterale della norma porterebbe a concludere che per il regime una tantum gli effetti non siano derogati, anche nella considerazione che il comma 1-bis dell’art. 20 prevede l’applicazione degli interessi legali sui pagamenti dilazionati per le opzioni di riallineamento relative al 2010 e agli esercizi precedenti.
Altro spunto di riflessione offerto dalla circolare 36 riguarda la possibilità di cumulo tra il regime del DL 98/2011 e quello dell’art. 20 del Decreto “Salva Italia”: Assonime ritiene che i due regimi siano cumulabili e che, quindi, dovrebbe essere possibile, dopo aver esercitato l’opzione in relazione ad una partecipazione di controllo acquisita nel 2010 e negli esercizi precedenti, avvalersi dell’opzione anche in relazione ad eventuali quote acquisite nel 2011 della società o di altre società del gruppo, purché non si tratti di una transazione nell’ambito dello stesso gruppo.
/ Elena SPAGNOL
Ricordiamo che il DL 98/2011 ha introdotto la possibilità di affrancare, in tutto o in parte, i maggiori valori iscritti sul costo delle partecipazioni di controllo acquisite con operazioni straordinarie ascrivibili, a livello consolidato, ad avviamento, marchi d’impresa ed altre attività.
Tale affrancamento non rappresenta una norma a regime, ma, prima delle modifiche del Decreto “Salva Italia”, era applicabile alle sole partecipazioni di controllo acquisite attraverso le operazioni straordinarie intervenute fino al periodo d’imposta 2010.
Chi voleva, quindi, avvalersi dell’opportunità di riconoscere il maggior valore iscritto sulle partecipazioni di controllo doveva versare l’imposta sostitutiva, pari al 16%, entro e non oltre il 30 novembre 2011.
Le modalità attuative di applicazione della norma sono state però approvate a ridosso della scadenza del versamento, con la conseguenza che gli operatori non hanno potuto operare un’analisi attenta al fine di una decisione consapevole sulla possibilità di avvalersi o meno del riallineamento.
In tale contesto si è quindi inserita la modifica dell’art. 20 del DL 201/2011 (conv. in L. 214/2011) che, da un lato, ha esteso l’ambito oggettivo di applicazione della norma, prevedendo la possibilità di affrancare anche i maggior valori derivanti da acquisizioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011, e, in sede di conversione, con l’introduzione del comma 1-bis, ha riaperto i termini per il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta in sede di riallineamento delle partecipazioni acquisite nel 2010 e negli esercizi precedenti.
Entrando nello specifico, l’art. 20 del Decreto ha previsto la possibilità di riallineare le partecipazioni acquistate nel 2011 con il pagamento dell’imposta sostitutiva da versarsi in tre rate: la prima entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte dovute per il periodo d’imposta 2012, la seconda e la terza entro il termine di scadenza dei versamenti, rispettivamente, della prima e della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta 2014.
Gli stessi termini di versamento sono stati estesi anche al riallineamento delle partecipazioni acquisite nel 2010 e negli esercizi precedenti, offrendo un’ulteriore possibilità di opzione a chi non si fosse avvalso della precedente scadenza del 30 novembre, con l’avvertenza, però, di applicare dal 1° dicembre 2011 gli interessi in misura pari al saggio legale.
Ciò premesso, oltre ad estendere l’ambito di applicazione della norma, a prorogare i versamenti per il 2010 e ad aver previsto la rateizzazione dei versamenti, il Decreto ha modificato anche la decorrenza degli effetti del riallineamento, spostandoli al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (2015 per i soggetti “solari”).
Proprio relativamente alla differente decorrenza degli effetti tra il regime di riallineamento una tantum previsto dal DL 98/2011 e il regime “prorogato” del DL 201/2011, l’Assonime ha manifestato nella circolare alcune perplessità, chiedendosi quali siano le regole da seguire nel caso in cui ci si avvalga della riapertura dei termini prevista dal comma 1-bis per il 2010 ed esercizi precedenti.
Ciò che si chiede l’associazione è se la riapertura dei termini di versamento per il riallineamento delle partecipazioni acquisite nel 2010 e negli esercizi precedenti trascini con sé anche il differimento degli effetti del riallineamento che, secondo il DL 98/2011, decorrono dal 2013, mentre per il DL 201/2011 decorrono dal 2015.
Secondo l’Assonime, un’analisi letterale della norma porterebbe a concludere che per il regime una tantum gli effetti non siano derogati, anche nella considerazione che il comma 1-bis dell’art. 20 prevede l’applicazione degli interessi legali sui pagamenti dilazionati per le opzioni di riallineamento relative al 2010 e agli esercizi precedenti.
Altro spunto di riflessione offerto dalla circolare 36 riguarda la possibilità di cumulo tra il regime del DL 98/2011 e quello dell’art. 20 del Decreto “Salva Italia”: Assonime ritiene che i due regimi siano cumulabili e che, quindi, dovrebbe essere possibile, dopo aver esercitato l’opzione in relazione ad una partecipazione di controllo acquisita nel 2010 e negli esercizi precedenti, avvalersi dell’opzione anche in relazione ad eventuali quote acquisite nel 2011 della società o di altre società del gruppo, purché non si tratti di una transazione nell’ambito dello stesso gruppo.
/ Elena SPAGNOL
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