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venerdì 20 gennaio 2012

La dichiarazione ultratardiva non fa venire meno il rimborso

Riscossione

La dichiarazione ultratardiva non fa venire meno il rimborso

Se il contribuente ha optato per il rimborso in dichiarazione, non serve nemmeno l’istanza, il credito non può ritenersi perso

/ Giovedì 19 gennaio 2012
La Corte di Cassazione, con la sentenza 633 depositata ieri, ha affrontato il tema concernente i nessi tra credito d’imposta esposto in dichiarazione e ultratardività della stessa.
Sostanzialmente, si tratta di appurare se la tardività nella presentazione della dichiarazione, o meglio, la cosiddetta “ultratardività” osti alla spettanza del rimborso emergente della dichiarazione stessa.
Ai sensi dell’art. 9, comma 6 del DPR 600/73, vigente ratione temporis (la cui disposizione è ora riprodotta nell’art. 2, comma 7 del DPR 322/98), sono considerate omesse le dichiarazioni presentate con un ritardo superiore a un mese (ora tre), “ma costituiscono titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti di imposta”.
È chiaro, come affermato nella sentenza, che la dichiarazione ultratardiva ha effetti sfavorevoli nei confronti del contribuente, siccome da un lato è omessa (quindi, ad esempio, legittima l’accertamento induttivo extracontabile) e dall’altro è titolo per la riscossione delle somme dovute.
Tanto premesso, ad avviso dei giudici non viene meno il diritto al rimborso del credito d’imposta emergente dalla dichiarazione, nonostante questa sia ultratardiva. Ci sono però effetti sui termini decadenziali per far valere il credito.
Come regola generale, quando il credito d’imposta è stato esposto in dichiarazione, non si applica il termine decadenziale di cui all’art. 38 del DPR 602/73, in quanto opera l’ordinario termine di prescrizione decennale, e non vi è nemmeno la necessità di presentare l’istanza (anche se questa appare sempre imprescindibile, posto che solo in tal modo il contribuente può impugnare il provvedimento – diniego espresso o silenzio-rifiuto – dinanzi al giudice tributario).
Per contro, nell’ipotesi della dichiarazione ultratardiva, il Fisco non può tenere conto della dichiarazione stessa per procedere autonomamente al rimborso, ma occorre l’istanza del contribuente inviata entro i termini decadenziali, istanza non necessaria se, già in dichiarazione, egli non si sia limitato ad indicare il credito, ma abbia specificamente domandato il rimborso.
Principio estendibile alla dichiarazione omessa
Nella sentenza in commento viene richiamato il principio affermato dalla precedente sentenza Cass. 29 dicembre 2010 n. 26314, ove i giudici, chiaramente, hanno sostenuto che:
- è ben vero che la dichiarazione ultratardiva è agli occhi della Legge omessa, ma “ciò non significa che il contribuente sia penalizzato al di là di quanto espressamente previsto dalla norma, da cui deriva la mera inefficacia della dichiarazione di credito di imposta contenuta nella dichiarazione tardiva, sanzione meramente formale e non sostanziale”;
- non si verifica infatti alcuna decadenza dal diritto al rimborso, a condizione che vi sia una richiesta del contribuente, o in dichiarazione o mediante richiesta espressa.
Quindi, se il contribuente, in dichiarazione, ha optato per il rimborso barrando l’apposita casella, questo non viene meno.
Il principio affermato dai giudici vale anche nei casi in cui la dichiarazione sia stata tout court omessa (ipotesi, si ripete, agli occhi della Legge uguale alla dichiarazione ultratardiva), a condizione che il diritto al rimborso, ovviamente, sia chiesto entro il termine di decadenza ex art. 38 del DPR 602/73 e che questo sia supportato da idonea documentazione (ad esempio, mediante le certificazioni del sostituto d’imposta, ove si attesta che le ritenute subite dal contribuente sono eccedenti rispetto all’imposta dovuta).
 / Alfio CISSELLO e Massimo NEGRO

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