riforma delle professioni
Società tra professionisti : aspetti critici
Con l’Informativa n. 3/2012, il Consiglio nazionale fa sapere di aver sottoscritto la circolare diffusa nei giorni scorsi
Nell’ambito dell’attività svolta all’interno del CUP, anche il CNDCEC ha sottoscritto la circolare diffusa nei giorni scorsi dallo stesso Comitato, relativamente agli aspetti critici delle novità introdotte, in materia di società tra professionisti (STP), dall’art. 10, commi 3-11, della L. 183/2011 (Legge di stabilità).
Come si ricorderà, infatti, con l’entrata in vigore della citata legge, dal 1° gennaio 2012 è consentita la possibilità di costituire società per l’esercizio di attività professionali regolamentate ordinistiche, in base ai modelli societari previsti dal codice civile.
Oltre a illustrare i termini della novità, la circolare del CUP (si veda “Le società tra professionisti devono aspettare” del 3 gennaio scorso) ventilava alcune proposte di modifica.
“La norma ha ricevuto fin da subito – si legge ora nell’Informativa n. 3/2012 del CNDCEC – numerose critiche in ordine al metodo frettoloso ed approssimativo con cui un così delicato ed epocale tema è stato introdotto nel nostro ordinamento, ma soprattutto per talune disposizioni che rischiano di snaturare l’esercizio delle professioni”.
In particolare, ed è questo l’aspetto evidenziato anche dal Consiglio nazionale, al momento non è possibile iscrivere ad alcun Albo nessuna società fra professionisti, dal momento che manca ancora il necessario regolamento attuativo interministeriale. L’assente regolamentazione, soprattutto a livello disciplinare, renderebbe infatti impossibile l’esercizio della relativa funzione di vigilanza da parte degli Ordini.
In concreto, anche qualora la società fosse costituita e inserita nel Registro delle imprese, nell’impossibilità di essere iscritta all’Albo, non potrebbe di fatto svolgere la propria attività. Stando alla posizione del CUP – condivisa da tutte le professioni – il deposito presso il Registro delle imprese della certificazione rilasciata dall’Ordine professionale, attestante l’iscrizione all’Albo della società nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge e dall’emanando regolamento, è una condizione sine qua non.
Un ulteriore passaggio normativo dubbio riguarda, poi, la previsione che sia sufficiente, per i cittadini degli Stati membri, il mero possesso del titolo di studio abilitante e non, come sarebbe opportuno, la qualifica professionale per l’esercizio della professione regolamentata.
Non è troppo tardi per “correggere il tiro”: il regolamento attuativo dovrà essere emanato entro sei mesi dalla data di pubblicazione della Legge di stabilità e le professioni auspicano di essere coinvolte.
/ Rossella QUARANTA
Come si ricorderà, infatti, con l’entrata in vigore della citata legge, dal 1° gennaio 2012 è consentita la possibilità di costituire società per l’esercizio di attività professionali regolamentate ordinistiche, in base ai modelli societari previsti dal codice civile.
Oltre a illustrare i termini della novità, la circolare del CUP (si veda “Le società tra professionisti devono aspettare” del 3 gennaio scorso) ventilava alcune proposte di modifica.
“La norma ha ricevuto fin da subito – si legge ora nell’Informativa n. 3/2012 del CNDCEC – numerose critiche in ordine al metodo frettoloso ed approssimativo con cui un così delicato ed epocale tema è stato introdotto nel nostro ordinamento, ma soprattutto per talune disposizioni che rischiano di snaturare l’esercizio delle professioni”.
In particolare, ed è questo l’aspetto evidenziato anche dal Consiglio nazionale, al momento non è possibile iscrivere ad alcun Albo nessuna società fra professionisti, dal momento che manca ancora il necessario regolamento attuativo interministeriale. L’assente regolamentazione, soprattutto a livello disciplinare, renderebbe infatti impossibile l’esercizio della relativa funzione di vigilanza da parte degli Ordini.
In concreto, anche qualora la società fosse costituita e inserita nel Registro delle imprese, nell’impossibilità di essere iscritta all’Albo, non potrebbe di fatto svolgere la propria attività. Stando alla posizione del CUP – condivisa da tutte le professioni – il deposito presso il Registro delle imprese della certificazione rilasciata dall’Ordine professionale, attestante l’iscrizione all’Albo della società nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge e dall’emanando regolamento, è una condizione sine qua non.
Regolamento attuativo entro sei mesi dalla pubblicazione in G.U.
Non si tratta, tuttavia, dell’unico aspetto criticato dal CUP, che ha sottolineato la necessità di precisare che l’attività professionale è l’esclusiva attività concessa alla società, escludendo quindi le attività svolte da terzi non abilitati.Un ulteriore passaggio normativo dubbio riguarda, poi, la previsione che sia sufficiente, per i cittadini degli Stati membri, il mero possesso del titolo di studio abilitante e non, come sarebbe opportuno, la qualifica professionale per l’esercizio della professione regolamentata.
Non è troppo tardi per “correggere il tiro”: il regolamento attuativo dovrà essere emanato entro sei mesi dalla data di pubblicazione della Legge di stabilità e le professioni auspicano di essere coinvolte.
/ Rossella QUARANTA
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