Immobili
Negli annunci immobiliari di vendita approda la classe energetica
In base a quanto previsto dal DLgs. n. 28/2011, negli annunci va indicato anche l’indice di prestazione energetica contenuto nell’ACE
A partire da ieri, gli annunci commerciali relativi agli immobili in vendita devono indicare l’indice di prestazione energetica contenuto nell’ACE (attestato di certificazione energetica). Le usuali informazioni sintetiche volte a descrivere l’immobile in vendita (es. “piano alto, tre vani e servizi, centrale, finiture di pregio” et similia) sono quindi completate dall’indicazione della classe energetica attribuita all’immobile dal professionista che ha redatto l’ACE (es. “classe B”).
Dal 1° gennaio 2012 è scattato infatti l’obbligo previsto dall’art. 13, comma 1, lett. c) del DLgs. n. 28/2011, che, introducendo allo scopo il nuovo comma 2-quater nell’art. 6 del DLgs. n. 192/2005, stabilisce che “nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica”. L’oggetto dell’informazione è dunque l’indice di prestazione energetica assegnato all’immobile nell’ambito dell’ACE, ossia la classe energetica in cui l’immobile è venuto a collocarsi in ragione dei parametri tecnici e prestazionali rilevati dal soggetto certificatore. Si ricorda che le classi energetiche sono comprese tra la migliore (“classe A+”) e la peggiore (“classe G”), a seconda del livello prestazionale dell’edificio quanto a contenimento dei consumi energetici e dell’emissione di CO2.
La disposizione valorizza il dato relativo all’efficienza energetica in una fase anteriore a quella della predisposizione del rogito, quando cioè l’immobile è oggetto di commercializzazione e viene proposto al pubblico dei potenziali acquirenti. Questi ultimi avranno modo di comparare ogni singola offerta con altre analoghe non soltanto in funzione delle usuali variabili (localizzazione, superficie, composizione, pregio, vetustà, stato di manutenzione, ecc.), ma anche in ragione del grado di efficienza energetica. Tra i soggetti interessati alla nuova disposizione figurano in primis gli operatori del settore immobiliare, e quindi imprese di costruzione e agenzie di intermediazione immobiliare. Tuttavia, il nuovo obbligo interessa anche – e direttamente – tutti coloro che pubblichino annunci commerciali inerenti edifici o singole unità immobiliari, sia in veste di privati cittadini che di impresa.
Quanto agli annunci commerciali cui allude la disposizione, sembra che tali siano, oltre alle inserzioni e ai trafiletti pubblicitari su carta stampata, anche quelli pubblicati su internet, in qualsiasi forma e contenuto, nonché la cartellonistica affissa agli immobili contenente una loro pur succinta descrizione. L’essenziale è che l’annuncio riguardi immobili offerti in vendita. La disposizione, in senso più ampio, allude al trasferimento a titolo oneroso, per cui anche la vendita della nuda proprietà o dell’usufrutto, ovvero la permuta, devono ritenersi fattispecie interessate dal nuovo obbligo. Per contro (salve diverse, più restrittive disposizioni della normativa regionale) gli annunci relativi alla locazione di immobili esulano dall’ambito applicativo del nuovo adempimento, pur restando fermo che, una volta reperito l’interessato e stipulato il contratto di locazione, per gli immobili già dotati di ACE, quest’ultimo dovrà essere consegnato al conduttore, che darà atto di aver ricevuto le informazioni e la documenne relativa alla certificazione energetica (ex nuovo comma 2-ter dell’art. 6 del DLgs. 192/2005).
In relazione al nuovo obbligo si pongono delicate questioni interpretative: la prima investe l’animus del Legislatore e l’essenza stessa della disposizione del DLgs. 28/2011. Il dato normativo è che, dal 1° gennaio di quest’anno, negli annunci commerciali di vendita di immobili deve essere riportato “l’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica”. Non è del tutto chiaro se il disposto valga a configurare l’obbligo di riportare negli annunci la classe energetica solo per gli immobili già provvisti dell’ACE (lettura plausibile, attenendosi alla formulazione letterale della norma) ovvero se, secondo l’interpretazione più restrittiva e prudenziale che va prevalendo, l’obbligo venga a configurarsi anche per gli immobili che siano ancora legittimamente sprovvisti dell’ACE, con il conseguente insorgere della necessità di far redigere l’attestato.
Il secondo dubbio riguarda le sanzioni cui soggiacerà chi ometterà di indicare la classe energetica. Nel silenzio della normativa nazionale, sembra che la soluzione debba essere ricercata nelle pieghe delle leggi regionali. Alcune Regioni hanno infatti già provveduto ad integrare la relativa normativa. È il caso, ad esempio, della Regione Lombardia, che, con l’art. 17 della L. Reg. n. 3/2011 ha integrato l’art. 27 della L. Reg. n. 24/2006, prevedendo un’apposita sanzione amministrativa compresa tra un minimo di 1.000 e un massimo di 5.000 euro, “che compete, con il relativo introito, al Comune nel quale è ubicato l’edificio”. Altre Regioni, quali ad esempio il Piemonte, non hanno al momento assunto disposizioni in merito.
/ Carlo CORRADIN
Dal 1° gennaio 2012 è scattato infatti l’obbligo previsto dall’art. 13, comma 1, lett. c) del DLgs. n. 28/2011, che, introducendo allo scopo il nuovo comma 2-quater nell’art. 6 del DLgs. n. 192/2005, stabilisce che “nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica”. L’oggetto dell’informazione è dunque l’indice di prestazione energetica assegnato all’immobile nell’ambito dell’ACE, ossia la classe energetica in cui l’immobile è venuto a collocarsi in ragione dei parametri tecnici e prestazionali rilevati dal soggetto certificatore. Si ricorda che le classi energetiche sono comprese tra la migliore (“classe A+”) e la peggiore (“classe G”), a seconda del livello prestazionale dell’edificio quanto a contenimento dei consumi energetici e dell’emissione di CO2.
La disposizione valorizza il dato relativo all’efficienza energetica in una fase anteriore a quella della predisposizione del rogito, quando cioè l’immobile è oggetto di commercializzazione e viene proposto al pubblico dei potenziali acquirenti. Questi ultimi avranno modo di comparare ogni singola offerta con altre analoghe non soltanto in funzione delle usuali variabili (localizzazione, superficie, composizione, pregio, vetustà, stato di manutenzione, ecc.), ma anche in ragione del grado di efficienza energetica. Tra i soggetti interessati alla nuova disposizione figurano in primis gli operatori del settore immobiliare, e quindi imprese di costruzione e agenzie di intermediazione immobiliare. Tuttavia, il nuovo obbligo interessa anche – e direttamente – tutti coloro che pubblichino annunci commerciali inerenti edifici o singole unità immobiliari, sia in veste di privati cittadini che di impresa.
Quanto agli annunci commerciali cui allude la disposizione, sembra che tali siano, oltre alle inserzioni e ai trafiletti pubblicitari su carta stampata, anche quelli pubblicati su internet, in qualsiasi forma e contenuto, nonché la cartellonistica affissa agli immobili contenente una loro pur succinta descrizione. L’essenziale è che l’annuncio riguardi immobili offerti in vendita. La disposizione, in senso più ampio, allude al trasferimento a titolo oneroso, per cui anche la vendita della nuda proprietà o dell’usufrutto, ovvero la permuta, devono ritenersi fattispecie interessate dal nuovo obbligo. Per contro (salve diverse, più restrittive disposizioni della normativa regionale) gli annunci relativi alla locazione di immobili esulano dall’ambito applicativo del nuovo adempimento, pur restando fermo che, una volta reperito l’interessato e stipulato il contratto di locazione, per gli immobili già dotati di ACE, quest’ultimo dovrà essere consegnato al conduttore, che darà atto di aver ricevuto le informazioni e la documenne relativa alla certificazione energetica (ex nuovo comma 2-ter dell’art. 6 del DLgs. 192/2005).
In relazione al nuovo obbligo si pongono delicate questioni interpretative: la prima investe l’animus del Legislatore e l’essenza stessa della disposizione del DLgs. 28/2011. Il dato normativo è che, dal 1° gennaio di quest’anno, negli annunci commerciali di vendita di immobili deve essere riportato “l’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica”. Non è del tutto chiaro se il disposto valga a configurare l’obbligo di riportare negli annunci la classe energetica solo per gli immobili già provvisti dell’ACE (lettura plausibile, attenendosi alla formulazione letterale della norma) ovvero se, secondo l’interpretazione più restrittiva e prudenziale che va prevalendo, l’obbligo venga a configurarsi anche per gli immobili che siano ancora legittimamente sprovvisti dell’ACE, con il conseguente insorgere della necessità di far redigere l’attestato.
Il secondo dubbio riguarda le sanzioni cui soggiacerà chi ometterà di indicare la classe energetica. Nel silenzio della normativa nazionale, sembra che la soluzione debba essere ricercata nelle pieghe delle leggi regionali. Alcune Regioni hanno infatti già provveduto ad integrare la relativa normativa. È il caso, ad esempio, della Regione Lombardia, che, con l’art. 17 della L. Reg. n. 3/2011 ha integrato l’art. 27 della L. Reg. n. 24/2006, prevedendo un’apposita sanzione amministrativa compresa tra un minimo di 1.000 e un massimo di 5.000 euro, “che compete, con il relativo introito, al Comune nel quale è ubicato l’edificio”. Altre Regioni, quali ad esempio il Piemonte, non hanno al momento assunto disposizioni in merito.
/ Carlo CORRADIN
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