Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Agenzia delle Entrate

Attestazione del requisito idoneità finanziaria

ai sensi art 7 Reg. Europeo n. 1071/2009 – art. 7 D. D . 291/2011

Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Invio Bilancio
Aggiornamento Consiglio di Amministrazione ed elenco Soci
Variazioni all 'Agenzia delle Entrate
Cessioni di quote di Società Srl
Gestione del contenzioso con l' Agenzia delle Entrate
Ricorsi Tributari

mercoledì 11 gennaio 2012

accertamento PVC: istanza valida solo se riguarda tutti gli anni, ma il rigetto è impugnabile

accertamento

PVC: istanza valida solo se riguarda tutti gli anni, ma il rigetto è impugnabile

Per la C.T. Prov. di Genova, la definizione agevolata è esclusa qualora non riguardi il contenuto integrale del processo verbale di constatazione
/
/ Martedì 10 gennaio 2012
Il rigetto opposto dall’Agenzia delle Entrate all’istanza di adesione al PVC presentata dal contribuente rientra tra gli atti impugnabili dinanzi alle Commissioni tributarie; inoltre, la domanda di adesione deve ritenersi valida se riguarda tutte le annualità d’imposta oggetto del PVC. Sono queste le interessanti statuizioni recate dalla sentenza della C.T. Prov. di Genova del 29 novembre 2011, n. 456.
Un contribuente era stato destinatario di un PVC relativo a più periodi d’imposta, nei confronti del quale aveva presentato istanza di adesione ex articolo 5-bis del DLgs. 218/1997, indicando, però, soltanto le annualità più recenti e tralasciando, invece, l’anno d’imposta 2005 per cui riteneva che fossero scaduti i termini per l’attività accertatrice, atteso che la notizia di reato presentata all’Autorità giudiziaria, che avrebbe fatto raddoppiare i termini per l’accertamento, era - a suo dire - infondata.
L’Agenzia delle Entrate recapitava al contribuente una nota con cui lo informava del rigetto della sua istanza, in quanto non comprendente tutte le annualità d’imposta oggetto del PVC a cui intendeva prestare adesione. In effetti, l’articolo 5-bis del DLgs. 218/1997 prevede che il contribuente possa prestare adesione ai verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e IVA redatti ai sensi dell’articolo 24 della L. 4/1929, che consentano l’emissione di accertamenti parziali  previsti  dall’articolo 41-bis del DPR 600/1973 e dall’articolo 54, quarto comma,  del  DPR 633/1972; l’adesione, però, può avere ad oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione.
Il contribuente impugnava, quindi, la nota di rigetto dell’Agenzia delle Entrate, eccependo che la mancata indicazione del periodo d’imposta 2005 nella domanda in oggetto era dovuta all’intervenuta decadenza per l’accertamento di tale annualità, poiché la notizia di reato presentata all’Autorità competente avrebbe dovuto ritenersi infondata, non determinando, quindi, il raddoppio dei termini per l’attività accertatrice ex articolo 43, comma 3, del DPR 600/1973.
L’Agenzia delle Entrate ribadiva, invece, la correttezza della sua nota di rigetto ed eccepiva altresì che il ricorso era inammissibile, poiché la predetta nota non rientrava tra gli atti impugnabili.
La C.T. Prov. ha stabilito, innanzitutto, che il ricorso è ammissibile perché l’atto oggetto di impugnazione ha natura di provvedimento di diniego di agevolazioni ovvero di rigetto di domanda di definizione agevolata, rientrando così nella previsione di cui alla lettera h) dell’art. 19 del DLgs. 546/1992.
Per quanto attiene, invece, al rigetto dell’istanza di adesione perché carente dell’indicazione di un periodo d’imposta oggetto del PVC, i giudici di merito hanno stabilito che l’articolo 5-bis del DLgs. 218/1997 ammette la definizione agevolata soltanto in relazione a tutte le annualità prese in considerazione dal PVC per il quale viene presentata domanda di adesione. Pertanto, la definizione agevolata non è ammissibile qualora l’istante escluda, come nel caso di specie, un’annualità d’imposta, quale che sia la ragione della predetta esclusione. In conclusione, la C.T. Prov. ha rigettato il ricorso introduttivo del contribuente.
L’adesione deve riferirsi alle imposte oggetto delle violazioni sostanziali
È il caso di ricordare, a tal proposito, che, come stabilito dall’Agenzia delle Entrate, l’adesione al PVC ai sensi del summenzionato articolo 5-bis può riferirsi esclusivamente agli imponibili e alle imposte oggetto delle violazioni “sostanziali” constatate, con distinto e necessario riguardo a tutti i periodi d’imposta interessati dalle violazioni medesime (e non solo a taluni di essi). L’adesione può peraltro concernere soltanto i periodi d’imposta per i quali, all’atto della consegna del processo verbale di constatazione, siano già scaduti i termini per la presentazione delle dichiarazioni, dato che solo per essi è possibile procedere, sulla base del verbale stesso, all’accertamento parziale (cfr. punto 3 della circ. n.  55/2008).
  Alessandro BORGOGLIO

Nessun commento:

Posta un commento