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lunedì 9 gennaio 2012

Agevolazioni : Detrazione anche per gli affitti degli studenti all’estero

Agevolazioni

Detrazione anche per gli affitti degli studenti all’estero

Sarà possibile detrarre il 19% dei canoni di locazione, così come avviene già per gli affitti a studenti di università italiane

/ Venerdì 06 gennaio 2012
La detrazione del 19% dei canoni di locazione, già prevista per gli studenti che frequentano università italiane, è ora estesa anche a coloro che frequentano corsi universitari all’estero. Lo prevede la Comunitaria 2010, approdata in G.U. il 2 gennaio scorso.
Con la Finanziaria 2007 (art. 1, comma 319, lettera a), della L. 296/2006), il legislatore aveva aggiunto la lettera i-sexies) al comma 1 dell’art. 15 del TUIR, relativo agli oneri per cui spetta la detrazione IRPEF del 19%.
Tale nuova disposizione prevedeva, nella sua formulazione originaria, che dall’imposta lorda si detraesse il 19% degli importi relativi ai contratti di locazione stipulati o rinnovati, ai sensi della L. 431/1998, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso un’università ubicata in un comune diverso da quello di residenza (distante da quest’ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa), per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro.
L’agevolazione, poi, già con la Finanziaria dell’anno successivo (art. 1, comma 208, della L. 244/2007), era stata estesa anche ai canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.
La Commissione europea, però, il 1° ottobre 2010, inviava all’Italia una lettera di messa in mora (procedura d’infrazione n. 2009/4117) per violazione del diritto comunitario, con riferimento al diritto di detrazione dei canoni di locazione degli studenti universitari, in quanto limitato ai soli contratti di affitto stipulati in conformità con la legge italiana.
Secondo la Commissione, infatti, l’art. 15 del TUIR, lettera i-sexies), che prevedeva il diritto a detrazione solo per quegli studenti che si trovavano ad una distanza di almeno 100 chilometri dal luogo di residenza e solo se il Comune in cui aveva sede l’Università e quello di residenza si trovavano in province diverse, non era applicabile ai canoni di locazione contratti in Stati esteri; pertanto, uno studente italiano che avesse voluto studiare in uno Stato membro dell’UE non avrebbe avuto il diritto alla detrazione, in contrasto con il principio di libertà di circolazione delle persone.
Normativa nazionale adeguata a quella europea
Con l’art. 16 della L. 15 dicembre 2011, n. 217, quindi, il legislatore, al fine di adeguare la normativa nazionale a quella dell’Unione europea e per ottemperare alla summenzionata procedura di infrazione, avviata ai sensi dell’art. 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ha ulteriormente esteso la detrazione IRPEF in oggetto, di cui alla predetta lettera i-sexies), ammettendo alla detrazione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, anche i canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalità ovvero da atti di assegnazione in godimento, stipulati, ai sensi della normativa vigente nello Stato in cui l’immobile è situato, dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso un’università ubicata nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze emanato ai sensi dell’art. 168-bis del TUIR, ovvero quei paesi e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.
La novella legislativa in oggetto prevede, tra l’altro, che la detrazione spetti, anche con riferimento alle nuove ipotesi, sempre con gli stessi limiti previsti per i contratti di locazione stipulati dagli studenti universitari in Italia, ovvero su una spesa massima di 2.633 euro, per una detrazione effettiva di 500 euro, che può essere usufruita anche dai genitori che hanno fiscalmente a carico il figlio studente, in Italia o all’estero.
Con la nuova disposizione di legge deve ritenersi superata, quindi, la precedente indicazione dell’Amministrazione finanziaria per cui il beneficio fiscale in oggetto non può essere esteso ai contratti di locazione di unità immobiliari situate all’estero (punto 5 della circ. n. 18 del 21 aprile 2009), atteso che tale chiarimento si riferiva, appunto, alla disciplina previgente all’odierna modifica normativa.
Infine, si ricorda che la detrazione di cui trattasi non può essere usufruita, invece, in relazione ai contratti di sublocazione, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, con la circ. 21 del 23 aprile 2010 (punto 4.3).
 / Alessandro BORGOGLIO

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