Imposte sostitutive
Niente «spesometro» per i nuovi minimi
Lo precisa il recente provvedimento direttoriale, in relazione agli adempimenti da rispettare a partire dal 2012
Il provvedimento direttoriale n. 185820/2011 (§ 6) contiene importanti precisazioni in merito agli adempimenti che i contribuenti minimi devono rispettare, a decorrere dal 2012, per effetto delle novità introdotte dall’art. 27 del DL n. 98/2011.
In particolare, il citato provvedimento prevede nuovi adempimenti che si vanno ad aggiungere a quelli già previsti dall’art. 7 del DM 2 gennaio 2008 che, si ricorda, prevede i seguenti obblighi per i contribuenti minimi (sia “vecchi” che “nuovi”):
- numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali;
- certificazione dei corrispettivi, indicando, in luogo dell’imposta, se è stata emessa fattura, che l’operazione rientra nel regime dei minimi;
- per gli acquisti in reverse charge (acquisti intracomunitari o interni) sussiste l’obbligo di integrazione della fattura, indicando l’imposta con la relativa aliquota, e di versamento dell’IVA entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni (in quanto l’imposta sugli acquisti è indetraibile per tali soggetti);
- rettifica della detrazione dell’IVA (a sfavore) in “entrata” nel regime, con versamento in un’unica soluzione nella dichiarazione annuale relativa all’anno precedente a quello di applicazione del regime, oppure in cinque rate annuali di pari importo, ovvero rettifica (a favore) in “uscita” dal regime (per venire meno dei requisiti o per opzione del regime ordinario).
- obbligo di iscrizione al VIES per l’effettuazione di operazioni intracomunitarie, in sede di dichiarazione di inizio attività o successivamente;
- esonero dall’obbligo di presentazione della comunicazione di cui all’art. 21 del DL 78/2010 (cosiddetto “elenco clienti e fornitori”), nonché della comunicazione delle operazioni realizzate con controparti stabilite in Paese black list, prevista dall’art. 1 del DL n. 40/2010;
- esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi, laddove siano svolte le attività previste dall’art. 2 del DPR n. 696/1996 (tale disposizione contiene un elenco di operazioni esonerate dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi).
Relativamente alle operazioni intracomunitarie è bene ricordare che i contribuenti minimi non realizzano, dal lato “attivo”, cessioni intracomunitarie di beni in quanto, tali operazioni, sono soggette al regime dei minimi, con conseguente esclusione dall’obbligo di compilazione degli elenchi Intra (circ. Agenzia delle Entrate n. 36/2010 e circ. Agenzia delle Entrate n. 39/2011).
Al contrario, per quanto riguarda gli acquisti di beni presso soggetti IVA stabiliti in altro Stato Ue, i contribuenti minimi si devono comportare allo stesso modo di qualsiasi altro soggetto (ferma restando l’indetraibilità dell’imposta afferente tali acquisti e conseguente obbligo di versamento), compresa la compilazione degli elenchi Intra.
Sul punto, la circ. Agenzia delle Entrate 1° agosto 2011, n. 39, ha altresì stabilito che anche i soggetti in questione hanno l’obbligo di richiedere l’iscrizione all’archivio VIES, in virtù della predetta possibilità di effettuazione di acquisti intracomunitari.
Per quanto riguarda, invece, l’esonero dall’obbligo di presentazione della comunicazione di cui all’art. 21 del DL n. 78/2010, il provvedimento direttoriale conferma quanto già espresso dall’Agenzia delle Entrate nella circ. n. 24/2011.
Tale documento, è bene ricordare, ha tuttavia precisato che la controparte dell’operazione con il soggetto minimo (cliente o fornitore) deve comunque inserire l’operazione nella comunicazione, se la stessa è almeno pari alla soglia prevista (25.000 euro per l’anno 2010 e 3.000 euro per l’anno 2011).
/ Sandro CERATO
In particolare, il citato provvedimento prevede nuovi adempimenti che si vanno ad aggiungere a quelli già previsti dall’art. 7 del DM 2 gennaio 2008 che, si ricorda, prevede i seguenti obblighi per i contribuenti minimi (sia “vecchi” che “nuovi”):
- numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali;
- certificazione dei corrispettivi, indicando, in luogo dell’imposta, se è stata emessa fattura, che l’operazione rientra nel regime dei minimi;
- per gli acquisti in reverse charge (acquisti intracomunitari o interni) sussiste l’obbligo di integrazione della fattura, indicando l’imposta con la relativa aliquota, e di versamento dell’IVA entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni (in quanto l’imposta sugli acquisti è indetraibile per tali soggetti);
- rettifica della detrazione dell’IVA (a sfavore) in “entrata” nel regime, con versamento in un’unica soluzione nella dichiarazione annuale relativa all’anno precedente a quello di applicazione del regime, oppure in cinque rate annuali di pari importo, ovvero rettifica (a favore) in “uscita” dal regime (per venire meno dei requisiti o per opzione del regime ordinario).
Obbligo d’iscrizione al VIES per operazioni intracomunitarie
In relazione agli adempimenti, come anticipato, il provvedimento direttoriale n. 185820/2011 (§ 6), contiene le seguenti precisazioni:- obbligo di iscrizione al VIES per l’effettuazione di operazioni intracomunitarie, in sede di dichiarazione di inizio attività o successivamente;
- esonero dall’obbligo di presentazione della comunicazione di cui all’art. 21 del DL 78/2010 (cosiddetto “elenco clienti e fornitori”), nonché della comunicazione delle operazioni realizzate con controparti stabilite in Paese black list, prevista dall’art. 1 del DL n. 40/2010;
- esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi, laddove siano svolte le attività previste dall’art. 2 del DPR n. 696/1996 (tale disposizione contiene un elenco di operazioni esonerate dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi).
Relativamente alle operazioni intracomunitarie è bene ricordare che i contribuenti minimi non realizzano, dal lato “attivo”, cessioni intracomunitarie di beni in quanto, tali operazioni, sono soggette al regime dei minimi, con conseguente esclusione dall’obbligo di compilazione degli elenchi Intra (circ. Agenzia delle Entrate n. 36/2010 e circ. Agenzia delle Entrate n. 39/2011).
Al contrario, per quanto riguarda gli acquisti di beni presso soggetti IVA stabiliti in altro Stato Ue, i contribuenti minimi si devono comportare allo stesso modo di qualsiasi altro soggetto (ferma restando l’indetraibilità dell’imposta afferente tali acquisti e conseguente obbligo di versamento), compresa la compilazione degli elenchi Intra.
Sul punto, la circ. Agenzia delle Entrate 1° agosto 2011, n. 39, ha altresì stabilito che anche i soggetti in questione hanno l’obbligo di richiedere l’iscrizione all’archivio VIES, in virtù della predetta possibilità di effettuazione di acquisti intracomunitari.
Per quanto riguarda, invece, l’esonero dall’obbligo di presentazione della comunicazione di cui all’art. 21 del DL n. 78/2010, il provvedimento direttoriale conferma quanto già espresso dall’Agenzia delle Entrate nella circ. n. 24/2011.
Tale documento, è bene ricordare, ha tuttavia precisato che la controparte dell’operazione con il soggetto minimo (cliente o fornitore) deve comunque inserire l’operazione nella comunicazione, se la stessa è almeno pari alla soglia prevista (25.000 euro per l’anno 2010 e 3.000 euro per l’anno 2011).
/ Sandro CERATO
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