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venerdì 20 gennaio 2012

iva Spesometro: per i contratti collegati serve l’accordo

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Spesometro: per i contratti collegati serve l’accordo

È quanto suggeriscono gli ultimi chiarimenti dell’Agenzia, riguardanti anche gli autotrasportatori per conto terzi e la contabilità separata IVA

/ Giovedì 19 gennaio 2012
Con una serie di risposte a quesiti, datate 13 gennaio 2012 e pubblicate ieri, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori e interessanti chiarimenti in materia di comunicazione all’Anagrafe tributaria da parte delle società di leasing, ovvero a carico degli operatori commerciali che svolgono attività di noleggio o locazione di alcuni beni mobili, nonché in relazione alla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo almeno pari a 3.000 euro, di cui all’art. 21 del DL 78/2010.
Il primo tema affrontato è quello relativo ai rapporti di fornitura continuativa, per i quali l’Agenzia aveva sostenuto (22 dicembre 2011) che, al fine di verificare la soglia di 25.000 euro (per l’anno 2010), ovvero di 3.000 euro (per gli anni 2011 e successivi), si deve aver riguardo alla sommatoria dei corrispettivi dovuti per l’intero anno solare, in quanto si ricadrebbe nella fattispecie di contratti tra loro collegati. In tal modo, si evidenzia nel quesito, si perviene nella sostanza al medesimo risultato che in passato si otteneva con la compilazione degli elenchi “clienti e fornitori” nei quali, come noto, era necessario inserire tutte le operazioni attive e passive, a prescindere dall’importo delle stesse.
In risposta al quesito descritto, l’Agenzia sembra fare, sia pure parzialmente, marcia indietro, in quanto precisa che il chiarimento fornito in data 22 dicembre 2011 deve riferirsi solamente alle fattispecie ivi indicate (documenti di acquisto riepilogativi emessi a fine mese, commesse o ordini da parte di imprese che lavorano conto terzi e così via), quindi non a tutti i rapporti di fornitura continuativa. In altre parole, a seguito dell’ultimo chiarimento in questione, sembra sia necessario distinguere le due seguenti fattispecie:
- presenza di un contratto (scritto o verbale) che possa ritenere collegate tutte le forniture effettuate nel corso dell’anno (terzisti, ad esempio): in tal caso, secondo l’Agenzia, è necessario collegare tutte le operazioni poste in essere nel corso di ciascun anno solare, al fine di verificare il superamento della soglia minima (25.000 o 3.000 euro a seconda dell’anno di riferimento);
- assenza di qualsiasi accordo contrattuale: in tale ipotesi, precisa l’Agenzia, le singole operazioni poste in essere devono considerarsi autonome tra di loro e, come tali, devono essere oggetto di comunicazione solamente se l’importo della singola operazione supera la soglia minima di riferimento.
A parere di chi scrive, la “nuova” posizione dell’Agenzia, pur non risolvendo del tutto la questione, sembra “restringere” l’ambito applicativo della fattispecie dei contratti collegati, in quanto si richiede, a tal fine, la presenza di un contratto (a monte) che impegni le parti ad un rapporto continuativo, quale tipicamente può realizzarsi per le imprese che svolgono lavorazioni per conto terzi.
Il secondo chiarimento attiene al comportamento che devono tenere gli autotrasportatori per conto terzi, i quali, in base alle disposizioni vigenti in materia di IVA, possono registrare le fatture emesse entro il trimestre solare successivo a quello di loro emissione, con evidenti vantaggi in termini di differimento del momento in cui l’imposta confluisce nella liquidazione periodica. In relazione a tale situazione, si chiede se per la compilazione della comunicazione si debba aver riguardo alla data di emissione della fattura, ovvero a quella di registrazione del documento stesso nel relativo registro IVA. L’Agenzia delle Entrate, nel rispetto delle regole generali previste per l’adempimento in questione, precisa che si deve considerare il momento in cui l’operazione è stata oggetto di registrazione ai fini IVA, anche se nel caso di specie tale momento “differisce” rispetto alle regole generali previste in ambito IVA.
Il terzo quesito riguarda le imprese con contabilità separata ai fini IVA, di cui all’art. 36 del DPR 633/72, per le quali si chiede di conoscere le modalità di gestione delle fatture riferite a costi promiscui, ossia spese riferite ad entrambe le attività esercitate. Secondo l’Agenzia, “la fattura del fornitore che contiene costi promiscui ad entrambe le attività deve essere comunicata sommando le due registrazioni compilando un dettaglio unico, in quanto l’importo sulla base del quale si verifica il superamento della soglia, nel caso dell’esempio, è il totale fattura al netto di eventuali voci fuori campo IVA”.
L’ultimo chiarimento formulato dall’Agenzia riguarda la questione dell’obbligo di indicazione nella comunicazione, di cui all’art. 21 del DL 78/2010, dei canoni di leasing e/o di locazione, per i quali sussiste l’obbligo di comunicazione all’Anagrafe tributaria da parte della società concedente o locatrice. L’Agenzia conferma quanto già precisato in data 22 dicembre scorso, con conseguente obbligo di indicazione dei predetti canoni da parte delle imprese utilizzatrici, in quanto l’esonero è di carattere soggettivo e, quindi, accordato solamente alle società concedenti.
 / Sandro CERATO

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