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lunedì 9 gennaio 2012

imposte indirette : Regime di favore anche per gli atti di ricomposizione fondiaria senza consorzio

imposte indirette

Regime di favore anche per gli atti di ricomposizione fondiaria senza consorzio

La ris. 1 dell’Agenzia chiarisce che registro in misura fissa ed esenzione dalle ipocatastali vale per le convenzioni di lottizzazione tra privati e Comune

/ Giovedì 05 gennaio 2012
Gli atti di ricomposizione fondiaria tra colottizzanti non riuniti in consorzio, posti in essere in attuazione di una convenzione di lottizzazione stipulata tra le parti ed il Comune, possono beneficiare del regime di favore di cui all’art. 32 del DPR n. 601/1973, ovvero dell’imposta di registro in misura fissa e dell’esenzione dalle imposte ipocatastali.
È questa la risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 1 di ieri, del 4 gennaio 2012, al quesito posto da un notaio.
Nel caso sottoposto all’attenzione dei tecnici del Fisco, le parti si sono obbligate, in conformità alle previsioni della convenzione di lottizzazione, a cedere gratuitamente al Comune degli appezzamenti di terreni da destinare alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Dal momento che le predette cessioni gravano in misura maggiore in capo a determinati lotti urbanistici, si è deciso, per evitare effetti distorsivi, di stipulare un atto avente ad oggetto cessioni reciproche tra colottizzanti.
Come precisato con la risoluzione n. 250666/1983, gli atti di redistribuzione immobiliare tra colottizzanti, in quanto attuativi della convenzione di lottizzazione, rientrano tra le convenzioni che beneficiano del regime previsto dall’art. 20 della L n. 10/1977, secondo cui “ai provvedimenti, alle convenzioni e agli atti d’obbligo previsti dalla presente legge si applica il trattamento tributario di cui all’articolo 32, secondo comma, del DPR 29 settembre, n. 601”.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito in passato (cfr. risoluzione n. 156 del 17 dicembre 2004) che il citato regime di favore trova applicazione esclusivamente nelle ipotesi di atti di redistribuzione immobiliare tra proprietari di aree che si siano previamente riuniti in consorzio, mentre non può essere applicato se gli stessi atti vengono posti in essere nel quadro di una lottizzazione privata.
Conclusioni diverse dal chiarimento contenuto nella ris. 156/2004
Nella risoluzione n. 1 di ieri, tuttavia, i tecnici del Fisco giungono a conclusioni differenti, partendo da un’analisi letterale dell’art. 13, comma 6 della L. n. 10/1977, relativo alla fase attuativa degli strumenti urbanistici generali. La norma in questione consente agli aventi titolo di inibire l’azione di espropriazione da parte del comune, presentando istanza di concessione non soltanto se riuniti in consorzio ma anche singolarmente.
Una previsione, questa, che induce a non considerare la mancata previa costituzione di un consorzio tra colottizzanti quale causa impeditiva della riconducibilità di un atto di ricomposizione fondiaria tra le convenzioni che possono fruire del regime agevolato di cui all’art. 32 del DPR n. 601/1973.
Nel caso prospettato all’Agenzia delle Entrate, l’atto di ricomposizione fondiaria che si intende stipulare ha lo scopo di eliminare gli effetti distorsivi derivanti dalla convenzione di lottizzazione. Infatti, le aree da cedere gratuitamente al comune sono concentrate in gran parte su determinati lotti urbanistici, portando ad un ingiustificato incremento di utilità economiche a vantaggio di alcuni lottizzanti.
Si configurano, quindi, i tratti essenziali di un atto redistributivo delle aree, che garantisce la reintegrazione del rapporto di proporzionalità tra le aree, attraverso l’assegnazione ai lottizzanti sminuiti dalla cessione gratuita a favore del Comune, di porzioni aggiuntive di aree da parte di altri assegnatari.
In più, i trasferimenti sono effettuati senza intenti speculativi, sono inscindibilmente connessi con la convenzione di lottizzazione e mirano ad assicurare la trasformazione urbanistica dei beni senza provocare squilibri patrimoniali.
Si tratta, pertanto, come chiarisce l’Agenzia, di atti che danno esecuzione alla convenzione di lottizzazione a prescindere dal fatto che i proprietari coinvolti siano o meno costituiti in consorzio e che possono beneficiare dell’imposta di registro in misura fissa e dell’esenzione dalle imposte ipocatastali ex art. 32 del DPR n. 601/1973.
Non preclude, inoltre, la fruibilità del predetto regime la circostanza che la convenzione di lottizzazione e gli atti di ricomposizione fondiaria attuativi della stessa siano frutto di un’iniziativa privata dei colottizzanti, in quanto l’art. 20 della L. n. 70/1977, nell’agevolare le convenzioni ovvero gli atti che ne costituiscono attuazione, non distingue tra lottizzazioni ad iniziativa privata e ad iniziativa pubblica, ai fini della determinazione dell’ambito applicativo della disciplina di favore.
 / Sabatino UNGARO
FONTE: http://www.eutekne.info/Sezioni/Sezione.aspx?IDSezione=5&page=2

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