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venerdì 20 gennaio 2012

riscossione Il contribuente può mettere direttamente in vendita beni pignorati o ipotecati

riscossione

Il contribuente può mettere direttamente in vendita beni pignorati o ipotecati

Il DL 201/2011 lo consente a chi è sottoposto a esecuzione forzata per debiti tributari, previo consenso dell’agente di riscossione

/ Giovedì 19 gennaio 2012
La procedura concernente la vendita dei beni pignorati a seguito di esecuzione forzata per debiti tributari è stata recentemente modificata per effetto dell’art. 10, comma 13-terdecies del DL n. 201/2011 (conv. L. n. 214/2011).
Deve essere evidenziato che l’art. 52, comma 1 del DPR n. 602/1973 permette all’agente della riscossione di rivalersi sui beni del debitore vendendoli al pubblico incanto o nelle altre forme previste dal citato decreto, senza autorizzazione dell’autorità giudiziaria. Sul punto, la procedura di esecuzione forzata fiscale si differenzia da quella civilistica, la quale, invece, prevede l’autorizzazione del giudice.
La modifica interviene sul menzionato art. 52, aggiungendo il comma 2-bis, che, ora, consente al contribuente sottoposto a esecuzione forzata di mettere direttamente in vendita i beni pignorati o ipotecati, versando al concessionario della riscossione l’intero ricavato. L’eccedenza del corrispettivo rispetto al debito tributario è rimborsata al contribuente/debitore dal concessionario entro dieci giorni lavorativi successivi all’incasso. In merito alla vendita dei beni, va osservato che questa non avviene in piena autonomia del contribuente, ma vi è l’obbligo di ricevere il consenso dell’agente della riscossione.
Per determinare il valore, ai fini della vendita, vengono richiamati gli artt. 68 e 79 del DPR n. 602/1973. Ne consegue che, per i beni mobili, il valore dei beni pignorati:
- è quello risultante da listino di borsa o di mercato;
- in mancanza, è quello che risulta dal valore attribuito nel verbale di pignoramento.
Su richiesta del concessionario e, in ogni caso, per gli oggetti preziosi, il prezzo base è stabilito da un perito designato dal giudice dell’esecuzione. Il perito viene anche nominato se è richiesto dal debitore, sentito il concessionario, nel momento in cui il bene pignorato possiede determinate caratteristiche tali da non poter applicare quanto in precedenza esposto.
Con riguardo alla vendita degli immobili, le norme fanno riferimento al valore determinato ai sensi delle rettifiche effettuate dall’Amministrazione finanziaria in sede di applicazione dell’imposta di registro, vale a dire secondo le regole contenute nell’art. 52 del DPR n. 131/1986. Si ricorda che tale valore si basa sulla rendita catastale rivalutata dell’immobile (ovvero proposta, se l’immobile non è iscritto in catasto o non ha rendita), mentre, se si tratta di un terreno non edificabile, detto valore è dato dal reddito dominicale rivalutato. A questi importi rivalutati si applicano moltiplicatori diversi secondo la categoria catastale di appartenenza del bene oggetto di vendita. Questo metodo di calcolo è “la regola generale”.
Tuttavia, l’impossibilità di applicarlo porta il concessionario a richiedere l’attribuzione della rendita catastale del bene stesso al competente ufficio del territorio, che provvede a fornirla entro centoventi giorni. Infine, per i terreni edificabili, il prezzo di vendita è stabilito con perizia dell’ufficio del territorio.  
La norma è salutata con favore da parte dei contribuenti.
Il vincolo al consenso potrebbe “appesantire” gli adempimenti operativi
Tuttavia, il vincolo di richiedere il consenso al concessionario per effettuare la vendita dei beni pignorati o ipotecati, potrebbe “appesantire” gli adempimenti operativi. È fuori dubbio che, ad esempio, per vendere un immobile ipotecato, è necessario lo scioglimento dell’ipoteca stessa, ma può capitare che questa operazione viene ritardata per questioni burocratiche, con la conseguenza che, il ritardo, potrebbe compromettere la cessione dell’immobile. Inoltre, il fatto di ancorare il prezzo di vendita alle norme contenute nel DDR n. 131/1986 non agevola il contribuente, agevolazione che, invece, egli trarrebbe dalla libertà di vendita, cedendo l’immobile per un importo superiore rispetto al debito tributario.
E se il concessionario nega il consenso alla vendita? Ipotesi questa che può concretizzarsi, anche se, in ogni caso, l’agente ha tutto l’interesse a procedere alla cessione del bene per il soddisfacimento del credito.
Da ultimo, la nuova disposizione è entrata in vigore il 28 dicembre 2011. Ne consegue che la vendita dei beni, da parte del contribuente, può avvenire anche su quelli pignorati o ipotecati in precedenza rispetto alla data di efficacia della norma, purché ancora non sia iniziata la procedura da parte del concessionario.
 / Francesco BARONE

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