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venerdì 20 gennaio 2012

Tassa di concessione sulla telefonia mobile dovuta dagli abbonati

tributi locali

Tassa di concessione sulla telefonia mobile dovuta dagli abbonati

Lo chiarisce la ris. 9 dell’Agenzia, ribadendo che devono pagare la tassa anche le amministrazioni pubbliche non statali
/ Giovedì 19 gennaio 2012
La tassa di concessione governativa sui contratti di abbonamento per l’impiego di telefoni cellulari (tecnicamente definiti apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione), per i quali è stato stipulato un contratto telefonico con abbonamento, continua a essere applicata, ed è dovuta da tutte le amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali, vale a dire quelle non riconducibili allo Stato.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 9 di ieri.
La precisazione arriva in risposta al quesito posto da un ente strumentale regionale avente personalità giuridica pubblica, al fine di una corretta interpretazione dell’art. 21 della Tariffa allegata al DPR n. 641/72, che prevede l’applicazione della citata tassa per la licenza o documento sostitutivo per l’impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione (art. 318 del DPR n. 156/73 e art. 3 del DL n. 151/91 convertito).
A tal proposito, si ricorda infatti che la disciplina delle tasse sulle concessioni governative è contenuta nel DPR n. 641/72. L’art. 3 del DL n. 151/91 convertito ha poi esteso la tassa ai servizi radiomobili di comunicazione: tale previsione è confluita nell’art. 21 della citata Tariffa del DPR 641/72.
Dopo l’entrata in vigore del DLgs. n. 259/2003 (“Codice delle comunicazioni elettroniche”), però, sono stati abrogati i titoli III e IV del libro IV del DPR n. 156/73, recante “Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni”. In particolare, l’art. 218 del DLgs. 259/2003 ha abrogato l’art. 318 del DPR 156/73, con il quale veniva precisato che “per le stazioni riceventi del servizio di radiodiffusione il titolo di abbonamento tiene luogo della licenza”.
Nonostante queste modifiche, per l’Agenzia delle Entrate non cambia il presupposto di applicazione della tassa di concessione governativa.
Come spiegato nella ris. 9 di ieri, va infatti considerato che, in base alle norme regolamentari dettate dal DM 13 febbraio 1990 n. 33, per usufruire del servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione è necessario fare richiesta di abbonamento da inoltrare alle società che offrono il servizio, le quali, a loro volta, rilasciano all’utente il documento attestante la condizione di abbonato.
Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del DM, tale documento sostituisce a tutti gli effetti la licenza di stazione radio. In virtù di queste disposizioni, secondo l’Agenzia il contratto di abbonamento rilasciato dal gestore telefonico è il titolo giuridico che consente all’utente di utilizzare il sistema di telefonia mobile.
Inoltre, il contenuto normativo dell’art. 318 del DPR 156/73, espressamente abrogato, è stato ripreso e trasfuso dal legislatore nell’art. 160 del DLgs. 259/2003. Di fatto, la differenza è riferita solo ai concetti di “concessione” e “autorizzazione”: in altre parole, il fatto che le attuali licenze di telecomunicazione radiomobile non siano più soggette a un regime concessorio, bensì autorizzatorio, non fa venir meno il presupposto del richiamato art. 21 della Tariffa. La tassa sulle concessioni governative trova applicazione sia con riferimento ad atti e attività soggetti a concessione, sia a quelli sottoposti ad autorizzazione e, pertanto, la sua applicazione non può essere esclusa.
Conferme della sussistenza della tassa possono poi anche essere rintracciate nella L. 244/2007, che, esentando i non udenti dal pagamento, di fatto, ne ha confermato la debenza in capo a tutti gli altri, o, ancora, nell’art. 219 dello stesso “Codice delle comunicazioni elettroniche” che, asserendo che dalla sua attuazione “non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato”, individua una condizione impossibile da soddisfare se non fosse previsto il pagamento.
La ris. 9 dell’Agenzia fornisce infine chiarimenti sul pagamento della tassa da parte delle amministrazioni pubbliche, ribadendo, come già aveva fatto in precedenti documenti di prassi (ris. n. 107/2003 e n. 55/2005), che le amministrazioni diverse da quelle statali non sono esonerate dall’obbligo di pagamento.
Di conseguenza, i soggetti che non hanno natura di Amministrazione dello Stato e non sono ricompresi tra quelli esenti individuati dall’art. 13-bis del DPR 641/72, sono tenuti a pagare la tassa di concessione governativa sui contratti di abbonamento per la fornitura di servizi di telefonia mobile.

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