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venerdì 20 gennaio 2012

Iva Spesometro, intero corrispettivo per il regime del margine

Iva

Spesometro, intero corrispettivo per il regime del margine

Rileva l’importo complessivo pagato dal cessionario e non il solo imponibile
/ Venerdì 20 gennaio 2012
L’Agenzia delle Entrate, nel corso del Videoforum 2012, ha fornito ulteriori chiarimenti sull’adempimento previsto dall’art. 21 del DL n. 78/2010, in scadenza il prossimo 31 gennaio. In primo luogo, è stato precisato che – qualora il contribuente si avvalga del regime di dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione delle operazioni (art. 36-bis del DPR n. 633/1972) – la comunicazione delle fattispecie rilevanti deve riportare, nel campo “data dell’operazione”, quella di effettuazione di cui all’art. 6 del Decreto IVA: pertanto, nel caso di beni mobili, il giorno di consegna o spedizione degli stessi, mentre nell’ipotesi di prestazioni di servizi rileva generalmente il momento di pagamento del corrispettivo.
L’Amministrazione finanziaria ha, poi, formulato significative precisazioni in merito alla comunicazione delle operazioni soggette al regime del margine, effettuate dai rivenditori di beni usati, oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione di cui all’art. 36 del DL n. 41/1995, alla luce di quanto già indicato nella circolare n. 24/2011: in tale sede, come si ricorderà, l’Agenzia delle Entrate aveva sostenuto la tesi della segnalazione della sola base imponibile cui è riferibile l’IVA, rimanendo irrilevante la quota esclusa dal campo di applicazione dell’imposta. Diversamente, viene ora riconosciuta la peculiare natura del regime del margine, nel quale la base imponibile può non essere individuata analiticamente e potrebbe addirittura mancare, se il periodo di effettuazione è caratterizzato da acquisti eccedenti le vendite. In tale situazione, l’Amministrazione finanziaria ritiene condivisibile la soluzione di comunicare l’intero corrispettivo – indistintamente, “senza riferirsi a parte imponibile, non imponibile o non soggetta” – percepito per ciascuna fattispecie: l’orientamento in parola si fonda, pertanto, sulla considerazione che si tratta di un’operazione nel proprio complesso rilevante ai fini del tributo sul valore aggiunto, così come definita dalla stessa disposizione istitutiva dello spesometro.
La conclusione in parola, ovvero la rilevanza IVA dell’intero importo pagato dal cessionario, è altresì avvalorata dalla circostanza che le cessioni di beni usati soggette al regime del margine devono comunque essere fatturate, sia pure senza separata indicazione dell’imposta (art. 38 del DL n. 41/1995). Conseguentemente, anche in una logica di semplificazione degli adempimenti, è ammissibile – non essendo in contrasto con l’art. 21 del DL n. 78/2010 – la comunicazione dell’intero corrispettivo relativo alla cessione di ciascun bene usato, se di importo non inferiore a 3.000 euro ovvero, con riferimento al periodo d’imposta 2010, 25.000 euro, indipendentemente dal metodo di determinazione del margine (analitico, forfetario o globale). Sulla base dei suddetti criteri, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto “di estendere l’obbligo di comunicazione dell’intero importo anche agli acquisti superiori ai predetti limiti se effettuati da soggetti passivi IVA”.
Trattate anche le operazioni con corrispettivo pagato tramite POS
L’Amministrazione finanziaria ha, inoltre, esaminato alcune tematiche relative alla comunicazione di operazioni il cui corrispettivo sia pagato mediante POS: in primo luogo, è stato ribadito, così come previsto dall’art. 21, comma 1-ter, del DL n. 78/2010, che gli acquisti effettuati da un privato consumatore – sostenuti mediante carte di credito, debito o prepagate – debbano essere comunicati, se di importo almeno pari a 3.600 euro, dall’intermediario finanziario emittente lo strumento di regolamento (art. 7, comma 6, del DPR n. 605/1973). A questo proposito si rammenta, tuttavia, che la disposizione non è applicabile nel caso di carte di credito, debito o prepagate emesse da operatori finanziari non residenti e privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato: al ricorrere di quest’ultima ipotesi, il cedente o prestatore è, pertanto, soggetto all’obbligo di comunicazione, in luogo del soggetto emittente lo strumento di pagamento.
L’Agenzia delle Entrate ha, infine, chiarito che il superamento del predetto limite deve essere verificato esclusivamente con riferimento alla singola operazione, a prescindere da eventuali collegamenti tra una serie di operazioni “sotto soglia”, idonee ad eccedere, congiuntamente, l’importo che fa sorgere l’obbligo di comunicazione: l’operatore finanziario non è, infatti, in grado di accertare, in base all’estratto conto della carta di credito, la sussistenza di eventuali correlazioni contrattuali.

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