Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Agenzia delle Entrate

Attestazione del requisito idoneità finanziaria

ai sensi art 7 Reg. Europeo n. 1071/2009 – art. 7 D. D . 291/2011

Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Invio Bilancio
Aggiornamento Consiglio di Amministrazione ed elenco Soci
Variazioni all 'Agenzia delle Entrate
Cessioni di quote di Società Srl
Gestione del contenzioso con l' Agenzia delle Entrate
Ricorsi Tributari

martedì 24 gennaio 2012

ELENCHI INTRASTAT : ENTRO IL 25 GENNAIO 2012

Intrastat - Eu sales listing    

MODELLI INTRASTAT (EU Sales list)
Modifiche in vigore dal 1 gennaio 2010
Dal 1 gennaio 2010 cambiano le regole per i modelli Intrastat:
● devono includere anche le prestazioni di servizio. Di conseguenza l'obbligo di presentazione si estende ai professionisti.
● la cadenza di presentazione diventa - come regola generale - mensile. Sono previste deroghe per la presentazione trimestrale. E' stata abolita la presentazione annuale.
● la presentazione diventa esclusivamente telematica.
________________________________________
INDICE DEI CONTENUTI DI QUESTA PAGINA
 
● Normativa in vigore dal 1 gennaio 2010
● I modelli in uso
● Periodicita' di presentazione
● Termini di presentazione
● Modalita' di presentazione
● Contenuto
Parte Fiscale
Parte statistica
● Variazioni
● San Marino
● Sanzioni e ravvedimento
● Facilitazioni per l'avvio delle nuove norme
 
Normativa e prassi in vigore dal 1 gennaio 2010
 
(art. 50, DL 331_1993)
(Decreto Min. Fin. 22.02.2010)
(Provv. Dir. Agenzia Dogane 22.02.2010)
(CircMin 36 del 21 giugno 2010)
(CircMin 43 del 2 agosto 2010)
L'obbligo di presentazione degli elenchi (o modelli) Intrastat per le le prestazioni di servizi e' stato introdotto dalla Direttiva 2008_6_CE del 12 febbraio 2008. La Direttiva 2008_117_CE - del 16 dicembre 2008 - ha modificato la Direttiva 2006_112_CE con effetto dal 1 gennaio 2010. La Direttiva trova attuazione con i regolamenti (CE) 638_2004 e 1982_2004. I Regolamenti (CE) 91_2010 e 96_2010 hanno modificato il Reg. 1982_2004.
Con il Decreto del Min Fin del 22.10.2010 sono stati abrogati i precedenti decreti che regolavano la modalita' di compilazione dei modelli Intrastat, lasciando ampi spazi di incertezza.
In allegato al Provv. del Dir. dell'Agenzia delle Dogane del 22.02.2010, sono pubblicati i modelli e le istruzioni per la compilazione.
Nell'illustrare qui di seguito le modalita' operative e' stato fatto riferimento a risoluzioni e circolari predisposte sotto la precedente normativa dove sembra ragionevole la loro applicabilita' anche sotto la nuova.
________________________________________
 
I modelli in uso dal 1 gennaio 2010
 
I modelli INTRASTAT sono elenchi riepilogativi di cessioni ed acquisti intracomunitari che devono presentare gli operatori che effettuano scambi intracomunitari di beni e (dal 1.1.2010) di servizi, diversi da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies del DPR 633_1972. Hanno la funzione di permettere agli Stati membri di monitorare e controllare gli scambi intracomunitari.
I modelli Intrastat contengono sia dati di natura fiscale sia informazioni utili ai fini di rilevazioni statistiche per lo studio dei movimenti commerciali UE .
Sono obbligati a presentare i modelli intrastat società, professionisti ed enti pubblici e privati.
Enti non commerciali - Gli enti non commerciali, se provvisti di partita iva, devono presentare i modelli Intrastat relativi ad acquisti di beni o servizi anche quando agiscono al di fuori delle attivita' commerciali o agricole. Rientrano tra questi gli enti non soggetti passivi tenuti ad identificarsi poiché hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni per un limite eccedente 10.000 euro ovvero che hanno optato per l’applicazione dell’imposta nel territorio dello Stato (art. 38, comma 5, lett. c, e comma 6 del D.L. 331/1993)
 
I modelli in uso dal 1.1.2010 sono:
- modello Intra-1, per le cessioni intracomunitarie
- modello Intra-2, per gli acquisti intracomunitari
 
I modelli si Intra-1 e Intra-2 si compongono di piu' parti. Attenzione: nel programma Intra@web che serve a predisporre ed inviare i modelli Intrastat i modelli - escluso il frontespizio - sono chiamati sezioni, il che genera confusione: il modello INTRA-1bis e' la sezione 1 del modello INTRA-1:
 
Modelli Intrastat
modello Intra-1, cessioni intracomunitarie
Modello INTRA-1,     frontespizio
Modello INTRA-1 bis, (Sezione 1)     cessioni intracomunitarie di beni registrate nel periodo
Modello INTRA-1 ter (Sezione 2)     rettifiche alle cessioni intracomunitarie di beni registrate nei periodi precedenti
Modello INTRA-1 quater (Sezione 3)     servizi resi registrati nel periodo
Modello INTRA-1 quinquies (Sezione 4)     rettifiche ai servizi resi registrate nei periodi precedenti

modello Intra-2, acquisti intracomunitari
Modello INTRA-2,     frontespizio
Modello INTRA-2 bis, (Sezione 1)     acquisti intracomunitari di beni registrat nel periodo
Modello INTRA-2 ter (Sezione 2)     rettifiche agli acquisti intracomunitari di beni registrati nei periodi precedenti
Modello INTRA-2 quater (Sezione 3)     servizi ricevuti registrati nel periodo
Modello INTRA-2 quinquies (Sezione 4)     rettifiche ai servizi ricevuti registrati nei periodi precedenti

 
Le istruzioni complete di presentazione sono state fornite in allegato al Provv. del Dir. dell'Agenzia delle Dogane del 22.02.2010 (sul sito delle Dogane) e sono comunque scaricabili qui (Allegato XI)
 
PERIODICITA' DI PRESENTAZIONE - (D.M. 22.02.2010)
 
La periodicità di presentazione ed il periodo di riferimento dei modelli Intrastat si determina separatamente per gli acquisti e per le cessioni di beni e servizi in base all'ammontare delle operazioni inracomunitarie effettuate. Gli elenchi non vanno presentati per i periodi in non sono state effettuate operazioni intracomunitarie: ad. es. a febbraio e' stato presentato l'intrastat per le operazioni di gennaio, se nei mesi da febbraio a maggio non sono state compiute operazioni, il modello intrastat non va presentato.
Per stabilire la periodicità non si tiene conto delle operazioni con la Repubblica di San Marino ( RisMin 83_1997):
a) Presentano con periodicita' trimestrale i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro. La periodicita' va determinata separatamente per le vendite e per i servizi. Il superamento della soglia di 50.000 euro va verificato distintamente per gli acquisti (beni piu' servizi) e le vendite (beni piu' servizi). E' quindi possibile presentare trimestralmente il modello Intrastat-2 per gli acquisti e mensilmente il modello Intrastat-1 per le vendite.
Nel caso di superamento della soglia di 50.000 euro per una singola categoria di operazioni (beni o servizi) scatta l’obbligo di presentazione mensile sia per i beni sia per i servizi: es. superata la soglia per le sole cessioni intracomunitarie di beni l'obbligo scatta anche per i servizi resi .
Ad esempio, sarà tenuto a presentare mensilmente l’elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di beni e dei servizi intracomunitari resi, se nel corso di un trimestre ha realizzato:
- cessioni intracomunitarie di beni pari a 60.000 euro e ha prestato servizi per 10.000 euro,
- cessioni intracomunitarie di beni pari a 50.001 euro e ha prestato servizi per 0 (zero) euro,
- ha prestato servizi pari a 50.001 euro e ha effettuato cessioni intracomunitarie di beni per 0 (zero) euro,
- ha prestato servizi pari a 20.000 euro e ha effettuato cessioni intracomunitarie di beni per 31.000 euro,
Nota: in tal modo anche se gli acquisti di beni e le vendite di servizi sono entrambi pari a 50.000 Euro, non viene superata la soglia complessiva di 100.000 Euro. Soglia posta dalla Direttiva 2008_117_CE, che autorizza gli Stati membri a elevare fino al 31.12.2011 il limite per la presentazione trimestrale da 50.000 Euro a 100.000 Euro.
b) Presentano con periodicita' mensile, i soggetti che non si trovano nelle condizioni richieste dalla lettera a).
Il contribuente che inizia a presentare i modelli intrastat con periodicita' mensile, presumendo di superare il limite, non puo' passare alla modalita' trimestrale ma deve completare l'anno solare con periodicita' mensile (CircMin 36_2010 - parte seconda n.4)
 
Superamento dei limiti
Da trimestrale a mensile - Il soggetto tenuto alla presentazione trimestrale, che nel corso di un trimestre solare supera la soglia, di 50.000 euro sarà tenuto a presentare gli elenchi con periodicità mensile, a partire dal mese successivo a quello in cui la soglia è stata superata. In tal caso si presenta un elenco riepilogativo per il mese o i mesi trascorsi dall’inizio del trimestre entro un termine non superiore ad un mese” (Direttiva 2006/1127CE art. 263.1-bis).
Secondo le ultime istruzioni Le istruzioni fornite dalla Agenzia delle Entrate (CircMin 36_2010):
Esempio:
• il contribuente inizia l’attività il 01/01/2010;
• il 20/01/2010 supera la soglia di 50.000 euro;
Secondo l'Agenzia delle Entrate
• entro il 25/02/2010 presenta l'elenco trimestrale per gennaio contrassegnando nel frontespizio la casella "primo mese del trimestre";
• entro il 25/032010 presenta l’elenco mensile relativo a febbraio;
 
Esempio:
• il contribuente inizia l’attività il 01/01/2010;
• il 02/02/2010 supera la soglia di 50.000 euro;
Secondo l'Agenzia delle Entrate
• entro il 25/03/2010 presenta l'elenco trimestrale per gennaio e febbraio contrassegnando nel frontespizio la casella "primo e secondo mese del trimestre";
• entro il 25/04/2010 presenta l’elenco mensile relativo a marzo;
 
Esempio:
• il contribuente inizia l’attività il 01/01/2010;
• il 13/02/2010 supera la soglia di 50.000 euro;
Secondo l'Agenzia delle Entrate
• entro il 25/04/2010 presenta l'elenco trimestrale per gennaio, febbraio e marzo, contrassegnando nel frontespizio la casella "trimestre completo";
• entro il 25/05/2010 presenta l’elenco mensile relativo a aprile;
 
Inizio attivita' - Chi inizia l'attivita' e' trimestrale fino a che non ha superato nel trimestre la soglia.
Opzione per il regime mensile - I contribuenti tenuti alla presentazione con cadenza trimestrale possono optare per la presentazione con cadenza mensile. L'opzione ha validità annuale e non può essere modificata se non dopo la fine dell'anno solare di riferimento in cui è stata esercitata (CircMin 60_1999 e D.P.R. 10_99). Chi e' mensile per opzione non compila la parte statistica dei modelli.
 
Attivita' per cui la presentazione e' sempre mensile - Presentano gli elenchi riepilogativi con periodicità mensile i soggetti che effettuano gli scambi intracomunitari di navi ed aeromobili, di energia elettrica, di gas, di merci acquisite o cedute come soccorsi d'urgenza in regioni sinistrate, per i quali sussiste l'obbligo di dichiarazione delle informazioni statistiche ai sensi del regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, e dei relativi regolamenti di applicazione, ancorché i medesimi non costituiscano cessioni intracomunitarie, acquisti intracomunitari, ovvero prestazioni di servizi imponibili nello Stato membro in cui è stabilito il committente.
 
TERMINI DI PRESENTAZIONE
Gli elenchi Intrastat sono presentati all'Agenzia delle Dogane per via telematica entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento. Nel caso in cu i termini cadano di sabato o domenica slittano al lunedi' successivo. (Dl 70_2011)
Periodo di riferimento     Termine di presentazione Mod Intra-1 e Intra-2
trimestre     25 aprile, 25 luglio, 25 ottobre, 25 gennaio
mese     il 25 mese del mese successivo
 
Disposizioni transitorie - Fino al 30 aprile 2010 gli elenchi riepilogativi potevano essere presentati in formato elettronico agli uffici doganali territorialmente competenti entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento. Vedi piu' avanti.
 
MODALITA' DI PRESENTAZIONE
 
Invio telematico - La presentazione deve avvenire per via telematica o attraverso il Sistema Telematico Doganale o tramite i servizi Entratel o Fisconline dell'Agenzia delle Entrate. La trasmissione può essere effettuata direttamente dai contribuenti o tramite uno degli intermediari ( commi 2-bis e 3, art. 3, D.P.R. n. 322/1998) (Determinazione n° 63336 del 7 maggio 2010).
Orario di invio telematico - Per l'invio dei modelli Intrastat il Servizio Telematico Doganale funziona esclusivamente nei seguenti orari:
- dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.00; sabato dalle 7.30 alle 14.00
- negli ultimi tre giorni precedenti la scadenza telematica di presentazione degli elenchi Intrastat il servizio viene erogato dalle 1.00 alle 24.00 con possibile interruzione tra le ore 20.00 e le ore 21.00 (è consigliabile, comunque, consultare sul portale "www.agenziadogane.it" il calendario)
Se inviati fuori orario il sistema non li accetta e puo' dare messaggi tipo " Il file non appartiene ad una tipologia abilitata "
Predisposizione del file da inviare - Prima della trasmissione telematica è necessario predisporre il file contenente gli elenchi oggetto della trasmissione. A tal fine l'utente può ricorrere a pacchetti software di mercato, purchè rispettino le specifiche tecniche - pdf allegate alla Determinazione n° 63336 del 7 maggio 2010 - pdf, oppure utilizzare l'applicazione Intr@Web Stand-Alone disponibile sul sito Software Intrastat Anno 2010.
Deleghe alla presentazione - I soggetti obbligati alla presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie possono delegare, mediante apposita procura, terzi soggetti alla sottoscrizione degli elenchi medesimi, ferma restando la loro responsabilità in materia. La delega è conferita in forma scritta, con autenticazione della sottoscrizione effettuata con le modalità di cui all’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. La delega non deve essere consegnata ma deve essere esibita a richiesta degli organi di controllo.
I modelli dell'invio telematico - Gli elenchi devono essere composti ciascuno da:
- un frontespizio mod. INTRA-1 per le cessioni o mod. INTRA-2 per gli acquisti , contenente i dati generali e riassuntivi.
con almeno uno dei seguenti elenchi costituenti le seguenti quattro sezioni (secondo il programma di predisposizione delle Dogane)
- un elenco relativo alla Sezione 1 per le cessioni intracomunitarie di beni registrate nel periodo (mod. INTRA-1 bis) o per gli acquisti intracomunitari di beni registrati nel periodo (mod. INTRA-2 bis);
- un elenco relativo alla Sezione 2 per le rettifiche alle cessioni intracomunitarie di beni registrate nei periodi precedenti (mod. INTRA-1 ter) o per le rettifiche agli acquisti intracomunitari di beni registrati nei periodi precedenti(mod. INTRA-2 ter) ;
- un elenco relativo alla Sezione 3 per i servizi resi registrati nel periodo (mod. INTRA-1 quater) o per i servizi ricevuti registrati nel periodo (mod. INTRA-2 quater);
- un elenco relativo alla Sezione 4 per le rettifiche ai servizi resi registrate nei periodi precedenti (mod. INTRA-1 quinquies) o per le rettifiche ai servizi ricevuti registrati nei periodi precedenti (mod. INTRA-2 quinquies).
 
CONTENUTO DEGLI ELENCHI
 
Devono essere riepilogate negli elenchi INTRASTAT:
- le cessioni, anche assimilate di beni (mod. intra 1 bis)
- gli acquisti intracomunitari di beni (mod. intra 2 bis)
- le prestazioni di servizi rese (mod. intra 1 quater) e ricevute (mod. intra 2 quater), diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies del DPR 633_1972 (vedi piu' avanti, operazioni escluse);
effettuate nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità europea.
 
Sono acquisti intracomunitari quelli aventi ad oggetto beni comunitari, intendendosi per tali quelli originari degli Stati membri della Comunità europea e quelli provenienti dai Paesi terzi che si trovano in libera pratica nella Comunità.
Gli elenchi riepilogativi si compongono di due parti:
● una parte contenente dati di natura fiscale
● una parte contenente dati di natura statistica.
Le istruzioni complete di presentazione sono state fornite in allegato al Provv. del Dir. dell'Agenzia delle Dogane del 22.02.2010 (sul sito delle Dogane) e sono comunque scaricabili qui (Allegato IX)
 
PARTE FISCALE
Quali operazioni includere - Negli elenchi devono essere riepilogati i dati delle operazioni registrate o soggette a registrazione ai fini IVA nel periodo di riferimento.
Le operazioni intracomunitarie per le quali anteriormente alla consegna o spedizione dei beni sia stata emessa fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo (ad es. per acconti) devono essere comprese negli elenchi con riferimento al periodo nel corso del quale e' stata eseguita la consegna o spedizione dei beni per l'ammontare complessivo delle operazioni stesse (art. 50, comma 7, Dl 331_1993). Le fatture per cessioni di beni devono essere emesse secondo l'art. 21 del DPR 633_1972. Pertanto il periodo di spedizione dei beni coincidera' sempre con il periodo di registrazione e con il periodo relativo al modello Intrastat.
Le fatture ricevute (autofattura o fattura estera integrata) devono essere registrate entro 15 giorni dal ricevimento ma sempre con riferimento al mese di ricevimento. Ad es. la fattura ricevuta il 20 aprile puo' essere registrata il 4 marzo, ma deve essere registrata con data 30 aprile, perche' deve far parte della liquidazione di aprile. In ogni caso per gli acquisti intracomunitari occorre fare riferimento alla data in cui si considera effettuata l'operazione. Nel caso di acquisto intracomunitario di beni occorre far riferimento alla data di consegna dei beni. Infatti se il cessionario o committente non ha ricevuto la fattura entro il mese successivo a quello di consegna dei beni - di solito coincidente con la data in cui l'operazione si considera effettuata - deve emettere entro il mese successivo la fattura (autofattura). Pertanto al massimo entro il secondo mese successivo all'arrivo dei beni l'operazione deve essere registrata ai fini IVA e quindi dovra' essere inserita negli elenchi Intrastat.
Il momento di effettuazione delle prestazioni di servizi coincide con il pagamento del corrispettivo (salvo eccezion1). E’ a tale momento che occorre fare riferimento per stabilire se una prestazione va inclusa negli elenchi Intrastat. L’emissione dell’autofattura è obbligatoria al momento di effettuazione della prestazione di servizio - secondo la normativa nazionale vigente - ossia al momento del pagamento del corrispettivo. Da quel momento, il contribuente dispone di quindici giorni per annotare la medesima autofattura nel registro delle vendite con riferimento alla data di emissione.
Pertanto un’autofattura emessa il 31 gennaio, alla data di effettuazione del pagamento o anche anticipatamente al pagamento, e registrata il 10 febbraio, va inclusa negli elenchi relativi al mese di gennaio.
Ciò vale anche nel caso in cui il contribuente abbia integrato la fattura emessa dal fornitore comunitario, anziché emettere autofattura. La data di integrazione corrisponde alla data di emissione di autofattura.
Come si inseriscono i dati - Le prestazioni di servizio rese o ricevute vanno indicate fattura per fattura. Le cessioni e gli acquisti di beni vanno raggruppate per fornitore o per cliente (ossia per partita iva) ma suddividendole in base alla nomenclatura combinata, natura della transazione, ed agli altri dati richiesti. 
Esempio - Il contribuente ha registrato tre fatture del fornitore francese ALFA e una fattura del fornitore francese BETA. Il contribuente e' tenuto a presentare gli elenchi mensilmente e nella riga di dettaglio inserisce sia dati fiscali che statistici, per cui e' obblifgato a compilare tutte le colonne. Se i prodotti nelle fatture di ALFA hanno la medesima nomenclatura combinata, sul modello Intrastat va fatta una unica registrazione, su una sola riga sommando i vari valori (se stesso paese di provenienza, stesso paese di origine e provincia di destinazione). Se per due fatture di ALFA i prodotti hanno la medesima nomenclatura, mentre per la terza la nomenclatura e' diversa, le registrazioni da fare sono due, con due righe: una sommando le due fatture con la stessa nomenclatura, e l'altra per la fattura rimanente. In ogni caso la fattura del fornitore BETA comporta almeno una ulteriore registrazione, anche se i prodotti e la nomenclatura sono uguali a ALFA.
Sono riepilogati negli elenchi in modo distinto dagli altri acquisti e dalle altre cessioni, gli acquisti intracomunitari di beni (effettuati senza pagamento dell'imposta) spediti o trasportati in altro Stato membro se i beni stessi risultano ivi oggetto di successiva cessione a soggetto d'imposta nel territorio di tale Stato o ad ente ivi assoggettato ad imposta per acquisti intracomunitari e se il cessionario risulta designato come debitore dell'imposta relativa (di cui all'art. 40, comma 2, secondo periodo)
Unica fattura per piu' operazioni - Per servizi forniti dallo stesso prestatore non residente nell’arco di un mese, è possibile emettere un’unica autofattura (in via opzionale), anche anticipata rispetto al momento di effettuazione dell’operazione. I n questa ipotesi, l’autofattura dovrà riportare il totale delle prestazioni ricevute nel mese di riferimento, distinto per singola prestazione (Evento Map 26 maggio 2011)
Nei casi in cui nello stesso giorno si considerino effettuate nei confronti del medesimo soggetto cessioni di beni e prestazioni di servizio di diversa natura, è possibile emettere un’unica fattura (per le operazioni attive) ovvero un’unica autofattura (per le operazioni passive), ai sensi dell’art. 21, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972. Le operazioni in questione saranno distintamente indicate nel predetto documento contabile e saranno riportate, secondo la loro natura, distintamente negli elenchi riepilogativi delle cessioni/acquisti di beni o servizi. (CircMin 43_2010)
Le istruzioni complete di presentazione sono state fornite in allegato al Provv. del Dir. dell'Agenzia delle Dogane del 22.02.2010 (sul sito delle Dogane) e sono comunque scaricabili qui (Allegato IX ). Qui seguito sono evidenziate solo alcuni aspetti. Le codifiche delle operazioni indicate per gli intrastat degli acquisti sono applicabili anche agli intrastat delle vendite.
 
Intrastat per acquisti di beni - I dati da indicare - (INTRA 2 bis)
Mensili
Fatto salvo quanto stabilito per la compilazione di ciascuna colonna, i soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza mensile devono fornire:
a) tutte le colonne, se le operazioni sono riepilogate nella riga dettaglio sia ai fini fiscali che statistici;
b) le colonne da 1 a 7, se le operazioni sono riepilogate solo ai fini fiscali (la colonna 6 è obbligatoria solo nel caso di operazione triangolare, altrimenti il dato è facoltativo; la compilazione della colonna 7 è facoltativa);
c) le colonne 1 e da 6 a 15, se le operazioni sono riepilogate solo ai fini statistici.
Trimestrali
I soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza trimestrale devono fornire soltanto le colonne da 1 a 7 (la colonna 6 è obbligatoria solo nel caso di operazione triangolare, altrimenti il dato è facoltativo; la compilazione della colonna 7 è facoltativa).
INTRA 2 bis - Intrastat acquisti di beni
Colonna     dati richiesti     note
1    numero progressiva di riga utilizzata    
2    lo stato comunitario del fornitore    
3    la partita iva del fornitore    
4    ammontare in Euro    
5    ammontare in valuta    
6    natura della transazione     solo op triangolari
7    nomenclatura combinata     facoltativa
8    massa netta   
9    unita' supplementare   
10    valore statistico in euro   
11    condizioni di consegna   
12    modalita' di trasporto   
13    paese di provenienza   
14    paese di origine   
15    paese di destinazione   
 
 
Intrastat per acquisti di servizi - I dati da indicare - (INTRA 2 quater)
Mensili e trimestrali
Fatto salvo quanto stabilito per la compilazione di ciascuna colonna, i soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza mensile e/o trimestrale devono compilare tutte le colonne.
Gli importi da indicare nella colonna "AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO" sono arrotondati all'euro. L'arrotondamento va effettuato per difetto, se la frazione è inferiore a 0,5 euro, e per eccesso se è uguale o superiore. Nel solo caso di importi inferiori a 0,5 euro l’importo da indicare dovrà essere sempre pari a 1 euro.
Gli importi da indicare nella colonna "AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN VALUTA" sono arrotondati all'unità. Nel solo caso di "AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN VALUTA" inferiori a 1 si dovrà indicare
 
INTRA 2 quater - Intrastat acquisti di servizi
Colonna     dati richiesti     note
1    numero progressiva di riga utilizzata    
2    lo stato comunitario del fornitore    
3    la partita iva del fornitore    
4    ammontare in Euro    
5    ammontare in valuta     se il Paese non ha l'EURO
6    numero fattura     (1)
7    data fattura     (1)
8    codice servizio    
9    modalita' di erogazione     (4)
10    modalita' di incasso     (2)
11    paese di pagamento     (3)
(1) Con riferimento ai servizi intracomunitari ricevuti, il numero e la data della fattura da indicare nel modello INTRASTAT sono quelli attribuiti dal committente nazionale secondo la progressione dallo stesso seguita nella propria contabilità, sia nel caso in cui il contribuente abbia provveduto all’autofatturazione, sia nell’ipotesi in cui abbia integrato la fattura ricevuta. (CircMin 14_2010). Le fatture per i servizi acquistati, contrariamente all'acquisto di beni, devono essere indicate singolarmente, e non cumulativamente.
Il numero e la data cui la circolare fa riferimento sono quelli indicati nel registro di cui all ’art. 23 (fatture emesse). Qualora, invece, il contribuente annoti, esclusivamente, le fatture degli acquisti intracomunitari in un apposito unico registro sezionale che assolve il doppio obbligo della registrazione nel registro delle fatture emesse ed in quello degli acquisti, il documento avrà una numerazione unica. (CircMin 36_2010 - parte seconda n. 32) (CircMin 36_2010 - parte seconda n. 32)
Se il pagamento non e' stato ancora ricevuto si indicano dati presunti. (CircMin 36_2010 - parte seconda n. 37)
(2) Se il corrispettivo della prestazione è incassato tramite accredito in conto corrente deve essere utilizzato il codice A. Qualora, invece, il pagamento venga eseguito tramite bonifico bancario, va utilizzato il codice B. In particolare, il bonifico bancario è un’operazione bancaria che consente il trasferimento di fondi da un conto corrente bancario ad un altro. Diversamente, l’accredito in conto corrente può avvenire mediante versamenti che provengono anche da fonti diverse da un altro conto corrente. Nel caso in cui il corrispettivo del servizio reso venga incassato con modalità diverse dal bonifico bancario o dall’accredito in conto corrente, (ad esempio con carta di credito, ricevuta bancaria) deve essere indicato il codice “X” (altro). Codice da utilizzare anche nel caso il pagamento avvenga con compensazione con un credito. (CircMin 36_2010 - parte seconda n. 33, 34, 35, 38)
(3) Paese in cui il corrispettivo entra nella disponibilita' del beneficiario. (CircMin 36_2010 - parte seconda n. 36)
(4) La modalità di erogazione “istantanea” si riferisce alle ipotesi di servizi erogati in un’unica soluzione (ad esempio trasporto unitario, singola lavorazione), mentre la modalità di erogazione “a più riprese” si riferisce alle ipotesi di servizi erogati ciclicamente (quali, ad esempio, le manutenzioni periodiche o il contratto di trasporto che preveda più esecuzioni per essere eseguito). Un contratto di agenzia continuativo presenta le caratteristiche dei contratti delle prestazioni di servizio erogate a più riprese. (CircMin 36_2010 - parte seconda n. 39)
 
Intrastat per cessioni di beni - I dati da indicare -
(INTRA 1 bis)
- I soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza trimestrale devono compilare:
a) le colonne da 1 a 6 (la colonna 5 è obbligatoria solo nel caso di operazione triangolare, la 6 e' facoltativa);
 
- I soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza mensile devono fornire:
a) tutte le colonne, se le operazioni sono riepilogate nella riga dettaglio sia ai fini fiscali che statistici;
b) le colonne da 1 a 6, se le operazioni sono riepilogate solo ai fini fiscali (la colonna 5 è obbligatoria solo nel caso di operazione triangolare, altrimenti il dato è facoltativo; la compilazione della colonna 6 è facoltativa);
c) le colonne 1 e da 5 a 13, se le operazioni sono riepilogate solo ai fini statistici
 
INTRA 1 bis - Intrastat per cessioni di beni
Colonna     dati richiesti     note
1    numero progressiva di riga utilizzata    
2    lo stato comunitario dell'acquirente    
3    la partita iva dell'acquirente    
4    ammontare in Euro    
5    natura della transazione     solo op triangolari
6    nomenclatura combinata     facoltativa
7    massa netta    
8    unita' supplementare   
9    valore statistico in euro   
10    condizioni di consegna   
11    modalita' di trasporto   
12    paese di destinazione   
13    paese di provenienza originaria   
 
Intrastat per le cessioni di servizi - I dati da indicare - (INTRA 1 quater)
I soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza mensile o trimestrale devono compilare tutte le colonne
Gli importi da indicare nella colonna "AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO" sono arrotondati all'euro. L'arrotondamento va effettuato per difetto, se la frazione è inferiore a 0,5 euro, e per eccesso se è uguale o superiore. Nel solo caso di importi inferiori a 0,5 euro l’importo da indicare dovrà essere sempre pari a 1 euro
 
INTRA 1 quater - Intrastat servizi resi
Colonna     dati richiesti     note
1    numero progressiva di riga utilizzata    
2    lo stato comunitario dell'acquirente    
3    la partita iva dell'acquirente    
4    ammontare in Euro    
5    numero fattura   
6    data fattura    
7    codice servizio    
8    modalita' di erogazione     (4)
9    modalita' di incasso     (2)
10    paese di pagamento     (3)
Per le note vedi sopra le note a INTRA2-quater
 
Operazioni escluse
● Non devono essere inclusi negli elenchi Intrastat i servizi di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies, tra cui:
- le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe;
- le prestazioni di trasporto di passeggeri;
- le prestazioni di servizi di ristorazione e di catering (anche in occasione di viaggi all'estero);
- le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto
- le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attività, nonché le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti.
● Non devono essere incluse le operazioni per le quali non è dovuta l'imposta nello Stato membro in cui è stabilito il committente (art. 5, comma 4, Dm 22.02.2010) :
Fatture ricevute - Il committente stabilito in Italia deve fare riferimento alla normativa nazionale: se la prestazione di servizio acquistata è non imponibile o esente, non include la fattura ricevuta nell’elenco intrastat dei servizi ricevuti.
Fatture emesse - Se il committente della prestazione e' stabilito in altro Stato membro, il prestatore italiano ha l’onere di richiedere una dichiarazione dal committente in cui questi afferma che la prestazione è esente o non imponibile nel suo Paese di stabilimento. Tale dichiarazione può essere rilasciata una sola volta dal committente comunitario con riguardo a tutte le prestazioni della stessa specie da lui ricevute e rimane valida finché non mutano le caratteristiche del servizio reso o il trattamento fiscale previsto nello Stato del committente. (CircMin 43_2010)
In mancanza di tale dichiarazione, il contribuente puo' - ma a suo rischio - non includerla.
Non devono essere incluse le autofatture non imponibili o non soggette. Le autofatture per trasporti non imponibili art. 9. vanno incluse solo se l'iva e' stata assolta in dogana.
 
Operazioni con soggetti stabiliti fuori della Comunita'.
Prestazioni di servizio: non devono essere incluse negli elenchi le prestazioni di servizio rese o ricevute da soggetti italiani, se la controparte (committente o prestatore) sia stabilita in un Paese extracomunitario e non possieda nel territorio comunitario né la sede principale dell’attività, né una stabile organizzazione, anche se identificato ai fini IVA nella Comunità. (CircMin 36_2010) (nonostante l’apparente contrasto con il tenore letterale dell’art. 1 del Decreto del Ministro dell’Economia e Finanze del 22 febbraio 2010)
Cessioni di beni: diversamente dal caso dei servizi, devono essere incluse le cessioni di beni intervenute con un operatore stabilito in un Paese Extracomunitario, purche' identificato Iva nella Comunita'. Non e' richiesta una stabile organizzazione ne la sede principale nella Comunita'.
CASI
1 - Riaddebito di spese - Mandato -(CircMin 43_2010 - punto 3) Vedi anche piu' avanti punto 21 - Agenti
Un soggetto passivo A, stabilito in Italia, acquista da un operatore C stabilito in altro Stato membro servizi generici per conto di un altro soggetto B, stabilito anch’egli in Italia, il quale provvede a rifondere le spese sostenute, si chiede di sapere chi sia il soggetto tenuto agli adempimenti Intrastat.
Mandato con rappresentanza - B mandante sarà tenuto alla presentazione degli elenchi intrastat poiché il mandatario A opera in nome e per conto del cliente mandante B, ( gli effetti giuridici degli atti posti in essere dal mandatario A ricadono direttamente nella sfera giuridica del mandante B, nei cui confronti C terzo prestatore addebiterà il corrispettivo del servizio ed emetterà il relativo documento contabile (fattura), ove previsto dal proprio ordinamento interno).
Mandato senza rappresentanza - A sarà tenuto alla presentazione degli elenchi intrastat in quanto gli effetti dell’atto negoziale sono imputabili al mandatario A che renderà successivamente in proprio la stessa prestazione al mandante B.
2 -Triangolazione con lavorazione - Cessione intracomunitaria congiunta (CircMin 43_2010 - punto 4)
Un operatore francese FR1 acquista materia prima da un operatore italiano IT1 il quale, su incarico di FR1, consegna la materia prima ad un altro operatore italiano IT2 per la lavorazione. IT2, una volta effettuata la lavorazione, consegna i beni a FR1.
FR1 riceve fattura da IT1 per la cessione del bene e da IT2 per la lavorazione.
(caso commentato nella CircMIn 145_1998, rivisto alla luce delle modifiche intervenute nell’ambito della territorialità dei servizi)
IT1 effettua una cessione intracomunitaria non imponibile ai sensi dell'art. 41, comma 1, lett. a), del D.L. n. 331 del 1993, per la quale emette fattura nei confronti di FR1 e di conseguenza è tenuto a compilare l’elenco Intrastat relativo ai beni per la parte fiscale.
IT2, soggetto che esegue la lavorazione, emette fattura per la lavorazione nei confronti del committente FR1 che, ai sensi dell’articolo 7-ter , è una operazione non rilevante territorialmente in Italia ai fini IVA, e compila il modello Intrastat relativo ai servizi resi per la parte fiscale e per la parte statistica se e' obbligato alla presentazione con cadenza mensile.
Nell'esempio avviene una cessione intracomunitaria (di beni o materie) a FR residente in Francia, per cui IT1 deve munirsi della prova che i beni sono usciti dal territorio nazionale (per opera di IT2).
3 - Triangolazione comunitaria interna o nazionale (CircMin 43_2010 - punto 5)
Costituisce una triangolazione comunitaria il seguente esempio: un operatore italiano IT1 (promotore dell'operazione) acquista beni dal fornitore italiano IT2 dandogli l'incarico di trasportare o spedire i beni direttamente al proprio cliente FR, destinatario finale dei beni, soggetto passivo d'imposta con sede in Francia.
Solo IT1 - cessionario e promotore, ha l'obbligo di includere l'operazione nel modello Intrastat relativo alla cessione dei beni sempre per la parte fiscale, mentre per la parte statistica solo se la presentazione ha cadenza mensile. IT2 fornitore nazionale, effettua una cessione interna non imponibile ex art. 58 DPR e non compila Intrastat.
4 - Spese accessorie - Spese di trasporto (CircMin 43_2010 - punto 5)
Le prestazioni di servizio che costituiscono spese accessorie, quali le spese di trasporto relative ad una cessione intracomunitaria di beni, si sommano al valore del bene per formare il valore della cessione da indicare sull'elenco intrastat della cessione di beni.
5 - Cessioni di beni e servizi sulla stessa fattura (CircMin 36_2010 - punto 18)
E' possibile emettere una unica fattura per servizi resi e beni ceduti, non e' necessario emettere fatture distinte ai fini intrastat. Le diverse operazioni andranno distintamente indicate nei modelli intrastat per i servizi resi e per le cessioni di beni.
6 - Agricoltura (CircMin 43_2010 - punto 7)
Per i soggetti italiani in regime speciale per i produttori agricoli (art. 34 del D.P.R. n. 633 del 1972), l’acquisto intracomunitario si realizza solo se nell’anno solare precedente o nell’anno in corso detti soggetti hanno superato il limite di 10.000 euro di acquisti presso cedenti stabiliti in altri Stati membri (art. 38, comma 5, lett. c), del D.L. n. 331 del 1993) ovvero se, indipendentemente dal superamento di tale soglia, i medesimi contribuenti abbiano optato per l’applicazione dell’imposta in Italia (regime ordinario).
Solo nelle ipotesi in cui i soggetti nazionali abbiano realizzato acquisti intracomunitari saranno tenuti alla compilazione degli elenchi Intrastat.
Se il cedente non residente e' soggetto nel proprio Stato membro ad un regime speciale, ai sensi del quale le cessioni dal medesimo effettuate rilevano esclusivamente nel Paese di origine dei beni, in capo ai cessionari italiani, non si realizza comunque un acquisto intracomunitario. Se il cedente non residente e' soggetto nel proprio Stato membro ad un regime speciale, ai sensi del quale le cessioni dal medesimo effettuate rilevano esclusivamente nel Paese di origine dei beni, in capo ai cessionari italiani, non si realizza comunque un acquisto intracomunitario.
Diversamente da quanto accade per i beni, in relazione alle prestazioni di servizio acquistate da soggetti sottoposti al regime speciale per l'agricoltura non è prevista alcuna soglia superata la quale sia dovuta l’imposta in Italia e nasca l’obbligo di identificazione ai fini IVA. Nell’ipotesi descritta, il servizio sarà soggetto ad IVA nel Paese del prestatore in quanto il committente non rientra nella definizione “allargata” di soggetto passivo di cui all’articolo 43 della Direttiva 2006/112/CE, a prescindere dall’ammontare dei servizi acquistati.
7 - Autotrasportatori (CircMin 43_2010 - punto 8)
Gli autotrasportatori hanno facoltà di registrare le fatture emesse entro il trimestre successivo a quello di emissione (art.74. comma 4, D.P.R. 633/72). Gli autotrasportatori hanno facoltà di registrare le fatture emesse entro il trimestre successivo a quello di emissione (art.74. comma 4, D.P.R. 633/72).
Tuttavia poiche' gli adempimenti relativi ai modelli intrastat si ricollegano al momento di emissione della fattura (CirMin 36_2010, parte II, quesito n. 3), la fattura emessa a febbraio dovrà essere inclusa negli elenchi riepilogativi di tale mese o del primo trimestre dell’anno in corso, indipendentemente dal termine di registrazione nei registri IVA.
La fattura emessa a febbraio dovrà essere inserita nell’elenco relativo al primo trimestre dell’anno se l’autotrasportatore ha realizzato nei quattro trimestri precedenti, e per ciascuna categoria di operazioni un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro; andrà presentata nell’elenco del mese di febbraio per i soggetti che, ai sensi delle citate disposizioni, sono tenuti ad una periodicità mensile.
7 - Stampi (CircMin 43_2010 - punto 9)
“La realizzazione (costruzione diretta o acquisto da terzi secondo la normativa interna) per conto di un committente comunitario di stampi da utilizzare in Italia per la produzione, a mezzo degli stessi, di beni da inviare nell'altro Stato membro, è da inquadrare nell'ambito di cessioni intracomunitarie qualora:
- tra il committente e l’operatore nazionale venga stipulato un unico contratto di appalto avente ad oggetto sia la realizzazione dello stampo sia la fornitura dei beni che con esso si producono;
- lo stampo, a fine lavorazione, venga inviato nell’altro Paese comunitario, a meno che, in conseguenza dell'ordinario processo di produzione o per accordi contrattuali, sia distrutto o sia divenuto ormai inservibile; (…..) L'operatore nazionale, pertanto, in presenza di dette condizioni, è legittimato ad emettere fattura non imponibile ai sensi dell’art. 41, comma 1, lettera a)”. (CirMin 13_1994, par. B13)
Se ricorrono le predette condizioni, la lavorazione dello stampo deve considerarsi come accessoria alla cessione dei beni, e non assume un’autonoma configurazione giuridica ai fini della compilazione degli elenchi Intrastat.
Diversamente, lo sviluppo degli stampi richiesto dal cliente comunitario configura l’esecuzione di una prestazione di servizio generica e, come tale, da includere nei modelli intrastat dei servizi resi.
7 - Operatori soggetti al regime dei minimi (CircMin 36_2010 - punto 3)
In quanto sottoposti al regime delle piccole imprese (art. 281 - 292, Direttiva 2006/11/CE):
- Acquisto intracomunitario di beni: integrazione della fattura e compila l'intrastat per l'acquisto di beni.
- Cessione di beni: non costituisce una cessione intracomunitaria, emette fattura senza iva, e non compila l'intrastat.
- Acquisto di servizi: integrazione della fattura e compila l'intrastat per i servizi ricevuti
- Servizi resi: non realizza una operazione intracomunitaria, emette fattura senza iva, e non compila l'intrastat.
Dall'anno stesso in cui i ricavi superano il limite di 30.000 euro di oltre il 50%, cessa il regime dei minimi e trovano applicazioni le regole ordinarie.
8 - Operazioni con soggetti Iva UE rientranti nel regime delle piccole imprese (CircMin 36_2010 - punto 4)
1) Soggetto Iva italiano IT1 che effettua acquisti di beni presso un operatore di altro Stato membro: IT1 non effettua l ’acquisto intracomunitario, in quanto si deve supporre che trattasi di operazione rilevante ai fini IVA nello Stato membro di origine. IT1, se non ha ricevuto dal proprio dante causa un’apposita documentazione rappresentativa dell’operazione, emette comunque autofattura senza applicazione dell’imposta per documentare l’acquisto e non compila l’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni.
2) Soggetto Iva italiano IT1 che cede beni ad un operatore di altro Stato membro: IT1 effettua una cessione intracomunitaria, per la quale l’imposta è dovuta nello Stato membro di destinazione del bene. IT1, quindi, emette fattura senza addebito d’imposta (art. 41 del D.L. n. 331 del 1993) e compila l’elenco delle cessioni intracomunitarie di beni.
3) Soggetto Iva italiano IT1 che riceve prestazioni di servizi da un operatore di altro Stato membro: IT1 non effettua l’acquisto intracomunitario, in quanto si deve supporre che trattasi di operazione rilevante ai fini IVA nello Stato membro di origine. IT1, se non ha ricevuto dal proprio dante causa un’apposita documentazione rappresentativa dell’operazione, emette comunque autofattura senza applicazione dell’imposta per documentare l’acquisto e non compila l’elenco riepilogativo dei servizi ricevuti.
4) Soggetto Iva italiano IT1 che effettua prestazioni di servizi nei confronti di un operatore di altro Stato membro: IT1 effettua un’operazione intracomunitaria, per la quale l’imposta è dovuta nello Stato membro del committente (art. 44 della Direttiva 2006/112/CE). IT1, quindi, emette fattura senza addebito d’imposta e compila l’elenco riepilogativo delle prestazioni di servizi rese.
9 - Servizi ricevuti nel 2009 (CircMin 36_2010 - parte seconda n.2)
Il momento di effettuazione delle prestazioni di servizi coincide con il pagamento del corrispettivo (salvo eccezion1). E ’ a tale momento che occorre fare riferimento per stabilire se una prestazione va inclusa negli elenchi Intrastat.
"Tuttavia, se nel corso del 2009 è stata emessa autofattura con applicazione dell’IVA (ad esempio, poiché in tale anno la suddetta prestazione soggiaceva al principio del Paese del prestatore), mentre nel 2010 la medesima prestazione risponde alla nuova regola generale del Paese del committente, l’operazione non sarà da considerarsi rilevante nel 2010 anche se in tale anno è stato pagato il corrispettivo. Tale soluzione si presenta idonea ad evitare fenomeni di doppia imposizione".
10 - Inivio di beni per motivi diversi dalla vendita: deposito, visione, prova, etc (CircMin 36_2010 - parte seconda n.7)
Non va compilata la parte fiscale degli elenchi riepilogativi Intrastat nei casi in cui il bene venga spedito in altro Stato membro senza che ciò dia luogo ad una cessione intracomunitaria di beni ovvero ad una cessione intracomunitaria assimilata. La parte statistica va compilata se la cadenza e' mensile.
Costituisce invece una cessione intracomunitaria - soggetta ad intrastat - assimilata l’invio dei beni in altro Stato membro di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati da parte del fornitore o per suo conto.
11 - Cambio - valute estere (CircMin 36_2010 - parte seconda n. 8)
Per determinare il controvalore deve essere considerato il cambio delle valute estere pubblicato dalla Banca d’Italia alla data in cui l’operazione si ritiene effettuata. In caso di rettifica deve essere utilizzato il cambio del giorno di effettuazione dell’operazione originaria.
12 - Tour operator (CircMin 36_2010 - parte seconda n. 12)
Il regime speciale IVA (artt. 306 e seguenti della Direttiva 2006/112/CE) non ha subito variazioni in relazione alle modifiche sulla territorialità delle prestazioni di servizi e alla presentazione dei modelli Intrastat. Pertanto, la vendita di un pacchetto turistico, essendo un servizio che segue il principio del Paese del prestatore, non deve essere inserita negli elenchi Intrastat. Il regime speciale IVA (artt. 306 e seguenti della Direttiva 2006/112/CE) non ha subito variazioni in relazione alle modifiche sulla territorialità delle prestazioni di servizi e alla presentazione dei modelli Intrastat. Pertanto, la vendita di un pacchetto turistico, essendo un servizio che segue il principio del Paese del prestatore, non deve essere inserita negli elenchi Intrastat.
Il servizio singolo (hotel, volo), reso da un tour operator in nome e per conto del cliente, stabilito in altro Stato comunitario, costituisce attività di intermediazione e, nei confronti dei soggetti passivi di imposta, segue la regola generale di territorialità (art. 7ter del D.P.R. n. 633 del 1972). Quindi tale prestazione va inserita negli elenchi riepilogativi dei servizi.
Tuttavia, se si tratta di un singolo servizio previamente acquisito da parte dell’agenzia, alla successiva rivendita dello stesso si applica il regime speciale del margine e lo stesso non va incluso negli elenchi riepilogativi (art. 74ter, comma 5-bis, del D.P.R. n. 633 del 1972).
L’acquisto da parte del tour operator del singolo servizio (hotel, volo, guida turistica) non va incluso negli elenchi Intrastat in quanto le prestazioni acquistate rientrano tra quelle oggetto di deroga ai fini della territorialità.
Le operazioni che intervengono con privati consumatori non vanno incluse negli elenchi Intrastat.
13 - Prestazioni alberghiere (CircMin 36_2010 - parte seconda n. 13)
Le provvigioni pagate ad agenti U.e. per l'intermediazione nelle prenotazioni alberghiere relative ad alberghi situati in Italia, devono essere inquadrate nell’art. 7ter tra le prestazioni generiche e quindi devono essere inserite negli elenchi intrastat relativi ai servizi ricevuti.
14 - Guide turistiche (CircMin 36_2010 - parte seconda n. 14)
L'attività di guida turistica rientra tra le prestazioni di servizi previsti dall’articolo 7-quinquies del D.P.R. 633 del 1972, tra cui vi sono le prestazioni relative ad attività culturali. Pertanto non devono essere presentati modelli intrastat.
15 - Tour operator - vendita servizi on line (CircMin 36_2010 - parte seconda n. 15)
Un tour operator italiano emette fattura in relazione a servizi resi ad un operatore con sede in Spagna per l ’intermediazione effettuata, tramite il portale del tour operator, per realizzare la vendita dei servizi effettuata dal tour operator stesso. Le prenotazioni sono effettuate on line.
Secondo l'Agenzia le prenotazioni effettuate on line non possono essere qualificate come commercio elettronico. Nel caso di specie sembra trattarsi di un servizio di intermediazione in nome e per conto, effettuato nei confronti di un soggetto passivo comunitario. L’operazione è territorialmente rilevante nel paese del committente e deve essere rilevata negli elenchi Intrastat delle prestazioni rese.
16 - Trasporti di beni (CircMin 36_2010 - parte seconda n. 17)
Il primo vettore italiano fattura al committente comunitario, soggetto passivo di imposta, senza applicazione dell' IVA ex art. 7-ter del D.P.R. n. 633 del 1972. Il trasporto e' effettuato anche da un sub-vettore italiano.
Il servizio di trasporto di beni risulta territorialmente rilevante nel Paese del committente, soggetto passivo d’imposta. Pertanto nell’esempio prospettato, essendo il committente un soggetto passivo francese, la fattura emessa dal vettore italiano non dovrà riportare l’indicazione dell’IVA.
Sarà poi il soggetto francese ad integrare la stessa con l’imposta ivi spettante. Tale operazione rientrerà negli elenchi Intrastat come servizio reso.
La prestazione effettuata dal sub-vettore italiano al vettore italiano sarà invece territorialmente rilevante in Italia. Il subvettore emetterà una fattura con IVA e tale prestazione non sarà oggetto di riepilogo negli elenchi Intrastat.
17 - Programmi scaricati da internet (CircMin 36_2010 - parte seconda n. 21)
Un programma informatico scaricato via Internet rientra tra le prestazioni di servizi prestati tramite mezzi elettronici. (art. 11 del Regolamento comunitario n. 1777 del 2005) Un programma informatico scaricato via Internet rientra tra le prestazioni di servizi prestati tramite mezzi elettronici. (art. 11 del Regolamento comunitario n. 1777 del 2005)
Dal 2010 il servizio - reso a soggetti iva - e' assoggettato ad imposta in Italia, secondo la regola generale (luogo di stabilimento del committente) ed il contribuente dovrà inserirlo nell’elenco Intrastat relativo all’acquisto di servizi. per stabilire se si tratta di una operazione intracomunitaria si deve fare riferimento al Paese del venditore non a quello del produttore.
18 - Servizi forniti da Ebay (CircMin 36_2010 - parte seconda n. 22)
Un commerciante al dettaglio di abbigliamento si e' registrato su e-bay.
La prestazione offerta da Ebay rientra in quelle comprese e disciplinate nell’articolo 11 del regolamento comunitario n. 1777 del 2005. In particolare alla lettera d) del citato articolo 11 viene previsto che costituisce servizio elettronico “la concessione, a titolo oneroso, del diritto di mettere in vendita un bene o un servizio su un sito Internet che operi come mercato on line, in cui i potenziali acquirenti fanno offerte attraverso un procedimento automatizzato e in cui le parti sono avvertite circa la realizzazione di una vendita per posta elettronica automaticamente via computer ”. Pertanto i servizi descritti rientrino nella previsione generale dell’art. 7-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 e, pertanto, debbano essere inclusi nel modello Intrastat.
19 - Riparazioni (CircMin 36_2010 - parte seconda n. 23)
Nel caso di riparazioni a titolo oneroso richieste da clienti comunitari, posto che si tratta di operazioni non rilevanti nel territorio dello Stato ai sensi dell ’art. 7-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, deve essere compilato il modello Intrastat riepilogativo dei servizi resi per la parte relativa all’effettuazione della prestazione di riparazione, con l’indicazione del corrispettivo, che sarà comprensivo anche del valore del bene sostituito. Al contrario, non deve essere compilato ai fini fiscali l’Intrastat relativo ai beni.
20 - Beni acquistati restituiti per riparazioni (CircMin 36_2010 - parte seconda n. 24)
Una società italiana acquista merce da una società tedesca. Successivamente la società italiana rispedisce alla società tedesca merce su cui eseguire delle riparazioni. Una società italiana acquista merce da una società tedesca. Successivamente la società italiana rispedisce alla società tedesca merce su cui eseguire delle riparazioni.
La riparazione, se a titolo oneroso, è una prestazione di servizio generica che rientra nella regola generale dell’art. 7ter del D.P.R. n. 633 del 1972. Pertanto la fattura della riparazione deve essere rilevata negli elenchi Intrastat ai fini fiscali.
L’invio dei beni per essere assoggettati ad una prestazione di riparazione non dà luogo ad una cessione intracomunitaria e, quindi, non comporta l’obbligo di compilare l’elenco Intrastat relativo ai beni ai fini fiscali (art. 41, comma 3, del D.L. n. 331 del 1993). In ogni caso non deve essere compilato l'intrastat per la parte statistica (invio e ritorno) (Regolamento CE 1982_2004 e D.M. 5 agosto 2005).
21 - Agenti di commercio -(CircMin 43_2010 - punto 25)
 
Un soggetto passivo A, stabilito in Italia, riceve da un operatore B stabilito in altro Stato membro fattura per provvigioni per prestazioni svolte nella UE.
Se il mandato e' con rappresentanza - A sarà tenuto alla presentazione degli elenchi intrastat poiché il mandatario B opera in nome e per conto del cliente A, e gli effetti giuridici degli atti posti in essere dal mandatario B ricadono direttamente nella sfera giuridica del mandante A.
Se il mandato e' senza rappresentanza - Se l'agente B agisce in nome proprio ma per conto del committente nazionale A la natura del rapporto tra mandante A e l'agente B assume la stessa natura del servizio ricevuto dal mandatario stesso. Pertanto, se tale ultimo servizio rientra nella regola generale di territorialità (Paese del committente), il relativo addebito dall’agente di commercio al committente nazionale va dichiarato negli elenchi riepilogativi dei servizi ricevuti da quest’ultimo. Viceversa, se la prestazione acquistata dall’agente di commercio non rientra nella regola generale di territorialità, l'addebito effettuato nei confronti del committente nazionale non va dichiarato negli elenchi Intrastat.
22 - Acquisto e cessione di diritti di riproduzione di immagine (CircMin 36_2010 - parte seconda n. 26)
L’acquisto e la cessione di diritti di riproduzione di immagine costituiscono prestazioni di servizi ai sensi dell’art. 3, secondo comma, n. 2 del D.P.R. n. 633 del 1972. Poiché tali servizi rientrano fra quelli assoggettati ad imposta nel luogo del committente, saranno oggetto di dichiarazione nei modelli Intrastat.
23 - Diritti di autore (CircMin 36_2010 - parte seconda n. 27)
La cessione di diritti di autore e' considerato una prestazione di servizi art. 3 e pertanto il contribuente italiano che riceve una fattura da un lavoratore autonomo comunitario per diritti di autore e' tenuto alla compilazione del modello intrastat dei servizi ricevuti. Qualora invece l'acquisto avvenga da un lavoratore autonomo che e' l ’autore o un suo erede, tale operazione è fuori campo IVA (art. 3, quarto comma, lett. a del D.P.R. n. 633 del 1972) ed il cessionario italiano non dovrà assolvere l’IVA attraverso il “reverse charge” e presentare il modello intrastat per i servizi ricevuti.
24 - Corsi di formazione ed addestramento di personale (CircMin 36_2010 - parte seconda n. 28)
Le prestazioni relative a corsi di formazione e di addestramento del personale rientrano nella categoria delle prestazioni generiche e quindi dovranno essere incluse negli elenchi Intrastat, fatta eccezione per i casi in cui le stesse possono beneficiare dell ’esenzione dall’imposta. A tale proposito si ricorda che le prestazioni in esame sono da considerare esenti ai sensi dell’ art. 10, primo comma, n. 20, del D.P.R. n. 633 del 1972, a condizione che siano rese da istituti o scuole riconosciute da pubbliche amministrazioni e da ONLUS.
25 - Regime del margine (CircMin 36_2010 - parte seconda n. 29)
Le operazioni soggette al regime del margine ai sensi dell ’articolo 37, comma 2, del D.L. n. 41 del 1995, non vengono considerate cessioni intracomunitarie e dunque non debbono essere incluse negli elenchi Intrastat ai fini fiscali.
26 - Prodotti con materie di terzi (CircMin 36_2010 - parte seconda n. 30)
Un’azienda produttrice di sedie riceve dai propri clienti comunitari il tessuto per il rivestimento delle stesse. Successivamente vende il prodotto finito ai medesimi clienti.
L’azienda realizza una cessione di beni e, pertanto, deve compilare il relativo modello, in cui deve inserire, in applicazione del criterio dell’accessorietà (art. 12 del D.P.R. n. 633 del 1972) le spese di lavorazione del tessuto e le spese di trasporto addebitate al cliente comunitario.
27 - Cessione tramite rappresentante fiscale italiano (CircMin 36_2010 - parte seconda n. 31)
Una società estera avente sede legale in uno Stato comunitario (che è lo Stato da cui arriva anche la merce acquistata) dispone di un rappresentante fiscale in Italia. La società in questione cede un bene, per il tramite del proprio rappresentante fiscale, ad un cliente italiano, soggetto passivo d’imposta.
Il rappresentante fiscale dovrà compilare gli elenchi Intrastat degli acquisti intracomunitari (art. 38, comma 3, lett. b del D.L. n. 331 del 1993) e il cliente nazionale emetterà autofattura per documentare l’acquisto.
28 - Prodotti con materie di terzi (CircMin 36_2010 - parte seconda n. 30)
Un’azienda produttrice di sedie riceve dai propri clienti comunitari il tessuto per il rivestimento delle stesse. Successivamente vende il prodotto finito ai medesimi clienti.
 
PARTE STATISTICA
Devono indicare anche i dati di natura statistica nella parte statistica degli elenchi, i soggetti che presentano gli elenchi con periodicità mensile, esclusi quelli che sono mensili per opzione. I dati di natura statistica sono relativi ai beni.
In particolare:
● I soggetti che effettuano servizi di lavorazione riepilogano anche i dati statistici relativi alle spedizioni ed agli arrivi dei relativi beni.
● Sono riepilogati anche i dati statistici relativi agli scambi intracomunitari di navi ed aeromobili, di energia elettrica, di gas, di merci acquisite o cedute come soccorsi d'urgenza in regioni sinistrate (di cui al Regolamento CE 638_2004)
● I soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso d'inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore ad euro 20.000.000 indicano i dati relativi al valore statistico, alle condizioni di consegna ed al modo di trasporto dei beni ceduti ed acquistati
Previa autorizzazione da richiedere all'Istituto nazionale di statistica - in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 4, e dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1982_2004 - gli operatori possono fruire delle semplificazioni ivi previste per:
a) le transazioni di valore inferiore ad euro 200;
b) per gli impianti industriali di valore superiore ad euro 3.000.000
Le operazioni rilevano alla data dell'effettiva spedizione e/o consegna (Art. 50, comma 7 D.L. 331_93).
 
Beni esclusi dall'obbligo dalla rilevazione statistica
I beni qui di seguito elencati sono esclusi dall'obbligo dalla rilevazione statistica (Regolamento CE 1982_2004):
 
a) oro detto monetario;
b) strumenti di pagamento aventi corso legale e valori, compresi pagamenti per servizi quali l’affrancatura, le imposte o i canoni;
c) merci destinate ad un uso temporaneo o dopo tale uso (ad esempio locazioni, mutui, leasing operativi), purché siano rispettate le seguenti condizioni:
- non è prevista né è stata effettuata alcuna lavorazione,
- la durata prevista dell’uso temporaneo non è stata o non sarà superiore a 24 mesi,
- la cessione o l’acquisto non sono da dichiarare come una cessione o un acquisto ai fini dell’IVA;
d) merci che circolano tra:
- uno Stato membro e le sue zone franche territoriali in altri Stati membri, e
- lo Stato membro di accoglienza e le zone franche territoriali di altri Stati membri o di organizzazioni internazionali.
Le zone franche territoriali comprendono le ambasciate e le forze armate nazionali stazionate al di fuori del territorio del paese d’origine;
e) beni che veicolano informazioni personalizzate, software compreso;
f) software scaricato da Internet;
g) beni forniti a titolo gratuito che non siano oggetto di transazioni commerciali, sempreché siano movimentati unicamente al fine di predisporre o favorire una transazione commerciale successiva, illustrando le caratteristiche di beni o servizi, ad esempio:
- materiale pubblicitario,
- campioni commerciali;
h) beni destinati a essere riparati e in seguito alla riparazione, nonché i pezzi di ricambio associati ei pezzi difettosi sostituiti;
i) mezzi di trasporto che si spostano durante il loro funzionamento, compresi i mezzi di lancio di veicoli spaziali al momento del lancio."
 
VARIAZIONI
 
In caso di variazioni intervenute successivamente alla presentazione degli elenchi, le conseguenti rettifiche sono indicate negli elenchi relativi al periodo nel corso del quale dette rettifiche sono state registrate.
Le rettifiche devono essere indicate nei seguenti modelli:
- INTRA-1 Ter : rettifiche alle cessioni di beni relative a periodi precedenti
- INTRA-1 Quinquies : rettifiche ai servizi resi indicati nei modelli relativi a periodi precedenti
- INTRA-2 Ter : rettifiche agli acquisti di beni relative a periodi precedenti
- INTRA-1 Quinquies : rettifiche ai servizi ricevuti indicati nei modelli relativi a periodi precedenti
Le istruzioni dettagliate sono contenute nell'Allegato XI . Qui di si seguito si forniscono alcuni chiarimenti.
a) cessioni di beni e prestazioni di servizi rese ( CirMin 13_1994)
- per variazioni in aumento, l'operatore nazionale e' obbligato ad emettere un documento integrativo seguendo lo stesso iter della fattura originaria;
- per variazioni in diminuzione, l'operatore nazionale ha facolta' di intervenire sul registro delle fatture emesse di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 633 del 1972 con apposite annotazioni di rettifica in diminuzione. La rettifica riduce l'ammontare imponibile dell'operazione cui si riferisce se viene annotata nello stesso mese in cui e' annotata l'operazione originaria; diversamente, della rettifica si tiene conto in dichiarazione annuale.
Infine, se i beni malgrado la risoluzione del relativo contratto non sono restituiti al cedente, ma sono ceduti a diverso soggetto d'imposta comunitario, si e' in presenza di due distinte ed autonome operazioni che comportano a carico del contribuente i seguenti adempimenti, diversi a secondo del Paese membro in cui i beni stessi sono destinati:
- consegna dei beni nello stesso Stato membro in cui gia' si trovano: in tal caso deve essere operata, ai soli effetti fiscali, la rettifica dell'operazione originaria mediante l'utilizzo del modello INTRA-1 ter e la compilazione di un nuovo modello INTRA-1 bis per la cessione al successivo acquirente;
- consegna dei beni in diverso Paese membro: in tal caso, i suddetti obblighi di rettifica e di compilazione dei modelli INTRA-1 ter ed INTRA-1 bis devono essere adempiuti sia agli effetti fiscali che statistici.
Le variazioni in diminuzione, anche se non operate, riducono del corrispondente ammontare la disponibilita' del plafond.
b) acquisti di beni e prestazioni di servizi ricevute
- per variazioni in aumento, l'operatore nazionale e' obbligato ad osservare la procedura stabilita dagli art. 46 e seguenti del decreto-legge n. 331 del 1993, con corrispondenti rettifiche, sia agli effetti fiscali che statistici del listing, se gia' presentato;
- per variazioni in diminuzione, l'operatore nazionale ha facolta' di intervenire con apposite annotazioni in diminuzione direttamente sul registro delle fatture emesse e sul registro degli acquisti.
Le suddette rettifiche riducono l'ammontare dell'operazione di acquisto cui si riferiscono se vengono annotate nello stesso mese in cui e' annotata l'operazione originaria; diversamente, delle rettifiche si tiene conto in dichiarazione annuale.
Si ritiene opportuno precisare che la suddetta procedura di regolarizzazione si rende applicabile sia nelle ipotesi in cui la variazione dipenda dalla concessione di uno sconto, un abbuono, etc., sia nelle ipotesi in cui comporta la restituzione dei beni al cedente in altro Stato membro; in tale ultimo caso, peraltro, e' necessario compilare il modello INTRA-2 ter, ai soli fini statistici, anche se la variazione non ha assunto rilevanza fiscale.
Le variazioni di cui alle lettere a) e b), in quanto aventi lo scopo di modificare un'operazione gia' effettuata, sono soggette alla stessa disciplina dell'operazione principale.
Cosi' ad esempio le variazioni sugli acquisti intracomunitari sono soggette alla stessa aliquota IVA o trattamento di non imponibilita', esenzione o non assoggettamento al tributo, ed allo stesso cambio gia' applicato sulla fattura relativa all'acquisto originario.
Le rettifiche conseguenti a variazioni della base imponibile di cessioni ovvero di acquisti, sia in aumento che in diminuzione, concernenti piu' periodi di riferimento, ancorche' compresi in piu' anni solari possono essere indicate nei modelli INTRA-1 ter ed INTRA-2 ter globalmente per ciascun acquirente o fornitore e per ciascun tipo di merce, con riferimento soltanto all'ultimo periodo in cui le operazioni rettificate sono state comprese negli elenchi riepilogativi.
 
SAN MARINO
San Marino non fa parte della Comunita' Europea e le operazioni con San Marino sono sostanzialmente equiparate ad importazioni e esportazioni, sebbene regolate da norme speciali. Tuttavia in un unico caso e' previsto l'obbligo di presentare i modelli intrastat. (art. 4, DM 24.12.1993)
Deve presentare il modello intrastat per le cessioni verso San Marino, per la sola parte fiscale, chi " effettua cessioni verso San Marino e verso altri Stati comunitari: l'obbligo.... sussiste anche nel caso in cui nel corso di un mese o di un trimestre non siano poste in essere cessioni intracomunitarie". (RisMin 83_1997);
Non deve presentare il modello intrastat chi effettua solo operazioni con San Marino.
Le operazioni verso San Marino non influiscono sulla periodicita' trimestrale o mensile degli elenchi, che e' determinata unicamente dal volume delle operazioni verso i Paesi Comunitari.
 
SANZIONI E RAVVEDIMENTO

Intrastat - sanzioni
Il ritardo, l'omessa presentazione dei modelli Intrastat, e la loro incompleta o errata compilazione sono puniti con una specifica sanzione: da 516 e 1.032 Euro per ciascun elenco (ex art. 11, comma 4, D.Lgs 471_1997).
Riduzioni della sanzione
● Presentazione del modello entro 30 giorni dalla richiesta dell'Ufficio: sanzione ridotta al 50%.
● Dati mancanti o inesatti corretti o integrati spontaneamente o a seguito di richiesta dell'Ufficio: nessuna sanzione.
Ravvedimento
Se la presentazione dei modelli avviene il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione: sanzione pari 1/10 del mimino (516 Euro) ossia pari a 52 Euro . Per le violazioni commesse dal 1 febbraio 2011 la sanzione e' aumentata ad 1/8 del minimo ossia a 64 Euro.
La sanzione deve essere pagata prima della presentazione, con modello F24 e codice 8911
 
FACILITAZIONI PER LA PRIMA APPLICAZIONE
L'Agenzia delle Dogane comunicato con nota del 19 febbraio 2010 ha previsto delle facilitazioni in fase di prima applicazione della nuova regolamentazione:
● fino al 19 febbraio 2010 sono accettati gli elenchi riepilogativi presentati in formato cartaceo o spediti per posta a mezzo raccomandata (ai fini della data farà fede il timbro postale)
● fino al 30 aprile 2010, possono essere presentati anche in formato elettronico (su supporto magnetico e spediti per posta) agli uffici doganali ma entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento. In tal caso è necessario presentare gli stampati INTRA-1 e/o INTRA-2 (frontespizi).
● dal 20 febbraio 2010 (data di entrata in vigore del DLgs 18_2010) e fino al 30 aprile 2010, per i Modelli INTRA redatti in forma cartacea e spediti per posta (con raccomandata), l'Ufficio Doganale invita il contribuente a mezzo raccomandata ad inviarli per via telematica o in formato elettronico, predisposto utilizzando intra web, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento dell’avviso.
Con la Circolare 14_2010 l'Agenzia ha precisato che, in ottemperanza a quanto previsto dallo Statuto del Contribuente, i principi di collaborazione e buona fede, i soggetti interessati dispongano di 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2010) del 22 febbraio, per adempiere all’obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi in questione (quelli relativi al mese di gennaio 2010). Quindi sembra confermato che per avvalersi della possibilita' di correggere eventuali errori entro il 20 luglio 2010, e' necessario avere comunque inviato gli elenchi entro i 60 giorni dal 5 marzo ossia entro il 4 maggio 2010.
Quindi dal 1 al 4 maggio 2010 l'invio e' ancora nei termini, ma puo' avvenire solo telematicamente. Pertanto, fino alla scadenza del termine suddetto non saranno applicate sanzioni per la tardiva presentazione degli elenchi stessi.
In fase di prima applicazione della nuova normativa, a causa dei ritardi nella pubblicazione della normativa e delle obiettive condizioni di incertezza, l'Agenzia delle Entrate ha comunicato (CircMIn 5_2010) che non applicherà sanzioni in caso di eventuali errori nella compilazione dei modelli Intrastat relativi ai mesi da gennaio a maggio 2010 per gli obblighi mensili, nonché al primo trimestre 2010 per gli obblighi trimestrali. A condizione siano sanate le eventuali violazioni, inviando, entro il 20 luglio 2010, elenchi riepilogativi integrativi corretti.
Per gli elenchi riepilogativi presentati prima del 18 marzo 2010, data di pubblicazione della CircMin 14_2010, non sarà necessario procedere ad alcuna rettifica, anche se il numero e la data della fattura indicati sono quelli del fornitore, anziché del committente nazionale (CircMin 36_2010 - parte seconda n. 11). L'invio in ritardo dei modelli Intrastat e' comunque ravvedibile.
 
Transizione al nuovo regime - gennaio 2010 - I soggetti che presentano esclusivamente Intrastat relativi ai servizi (resi e ricevuti) devono fare riferimento solo al periodo sotto nuova disciplina: quindi a febbraio conteggiano le operazioni compiute dal 1 gennaio 2010 (non rilevano le vendite di servizi effettuate nel 2009) (CircMin 14_2010).
 
Esempio 1 (x .000)
modello    Ammontare delle operazioni effettuate    
    1 trim     2 trim    
    gen    feb    mar    Tot    apr    mag    giu    Tot   
intra vendite    servizi (1)    10     20     8     38     10    1    15    26   
    beni (1) (4)    5     2     0     7     0    5    5    10   
    totale progr    15    37    45    45    10    16    36    36   
intra acquisti    servizi    20     25     3           5     5     5
      15      

    beni (4)    3     5     1           1    1    1    30   
    totale progr    23    53
(2)             6    12    18 (3)       
 
(1) Nei trimestri mai supera il limite di 50.000 ne per i servizi ne per i beni e quindi presenta i modelli trimestralmente.
(2) Il soggetto ha iniziato l'attivita' a gennaio 2010. Nel mese febbraio ha superato negli acquisti di servizi e beni (53) la soglia e quindi presenta a marzo il modello trimestrale per le operazioni di gennaio e febbraio, e ad aprile presenta il modello Intrastat trimestrale riferito alle operazioni di marzo.
(3) Anche se nei trimestri successivi non e' superata piu' la soglia - calcolata a trimestre solare - deve continuare a presentare il modello mensile fino a quello relativo alle operazioni di marzo 2011. Se nei 4 trimestri precedenti aprile 2011 (ossia nel secondo, terzo e quarto del 2010, e nel primo trimestre 2011) non ha piu' superato la soglia, torna trimestrale con il secondo trimestre. Presenta il modello trimestrale per il secondo trimestre 2011.
(4) Per i beni si devono considerare anche le operazioni effettuare nel 2009. Nel prospetto si ipotizza l'inizio attivita' a gennaio 2010.
 
 
 
 
NOTE
Art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Modalita' di invio e sottoscrizione delle istanze
1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore e' identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identita' elettronica.
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identita' del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento e' inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identita' possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facolta' e' consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
 
rev 12 gen 2012
 

ELENCHI INTRASTAT : ENTRO IL 25 GENNAIO 2012




MODELLI INTRASTAT 
Modifiche in vigore dal 1 gennaio 2010
Dal 1 gennaio 2010 cambiano le regole per i modelli Intrastat:
● devono includere anche le prestazioni di servizio. 
Di conseguenza l'obbligo di presentazione si estende ai professionisti.
● la cadenza di presentazione diventa - come regola generale - mensile
Sono previste deroghe per la presentazione trimestrale. E' stata abolita la presentazione annuale.
● la presentazione diventa esclusivamente telematica.




INDICE DEI CONTENUTI DI QUESTA PAGINA
 
 
Normativa e prassi in vigore dal 1 gennaio 2010
 
(art. 50, DL 331_1993)
(Provv. Dir. Agenzia Dogane 22.02.2010)
L'obbligo di presentazione degli elenchi (o modelli) Intrastat per le le prestazioni di servizi e' stato introdotto dalla Direttiva 2008_6_CE del 12 febbraio 2008. La Direttiva 2008_117_CE - del 16 dicembre 2008 - ha modificato la Direttiva 2006_112_CE con effetto dal 1 gennaio 2010. La Direttiva trova attuazione con i regolamenti (CE) 638_2004 e 1982_2004. I Regolamenti (CE) 91_2010 e 96_2010 hanno modificato il Reg. 1982_2004.
Con il Decreto del Min Fin del 22.10.2010 sono stati abrogati i precedenti decreti che regolavano la modalita' di compilazione dei modelli Intrastat, lasciando ampi spazi di incertezza.
In allegato al Provv. del Dir. dell'Agenzia delle Dogane del 22.02.2010, sono pubblicati i modelli e le istruzioni per la compilazione.
Nell'illustrare qui di seguito le modalita' operative e' stato fatto riferimento a risoluzioni e circolari predisposte sotto la precedente normativa dove sembra ragionevole la loro applicabilita' anche sotto la nuova.

 
I modelli in uso dal 1 gennaio 2010
 
I modelli INTRASTAT sono elenchi riepilogativi di cessioni ed acquisti intracomunitari che devono presentare gli operatori che effettuano scambi intracomunitari di beni e (dal 1.1.2010) di servizi, diversi da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies del DPR 633_1972. Hanno la funzione di permettere agli Stati membri di monitorare e controllare gli scambi intracomunitari.
I modelli Intrastat contengono sia dati di natura fiscale sia informazioni utili ai fini di rilevazioni statistiche per lo studio dei movimenti commerciali UE .
Sono obbligati a presentare i modelli intrastat società, professionisti ed enti pubblici e privati.
Enti non commerciali - Gli enti non commerciali, se provvisti di partita iva, devono presentare i modelli Intrastat relativi ad acquisti di beni o servizi anche quando agiscono al di fuori delle attivita' commerciali o agricole. Rientrano tra questi gli enti non soggetti passivi tenuti ad identificarsi poiché hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni per un limite eccedente 10.000 euro ovvero che hanno optato per l’applicazione dell’imposta nel territorio dello Stato (art. 38, comma 5, lett. c, e comma 6 del D.L. 331/1993)
 
I modelli in uso dal 1.1.2010 sono:
- modello Intra-1, per le cessioni intracomunitarie
- modello Intra-2, per gli acquisti intracomunitari
 
I modelli si Intra-1 e Intra-2 si compongono di piu' parti. Attenzione: nel programma Intra@web che serve a predisporre ed inviare i modelli Intrastat i modelli - escluso il frontespizio - sono chiamati sezioni, il che genera confusione: il modello INTRA-1bis e' la sezione 1 del modello INTRA-1:
 
Modelli Intrastat
modello Intra-1, cessioni intracomunitarie
Modello INTRA-1,
frontespizio
Modello INTRA-1 bis, (Sezione 1)
cessioni intracomunitarie di beni registrate nel periodo
Modello INTRA-1 ter (Sezione 2)
rettifiche alle cessioni intracomunitarie di beni registrate nei periodi precedenti
Modello INTRA-1 quater (Sezione 3)
servizi resi registrati nel periodo
Modello INTRA-1 quinquies (Sezione 4)
rettifiche ai servizi resi registrate nei periodi precedenti

modello Intra-2, acquisti intracomunitari
Modello INTRA-2,
frontespizio
Modello INTRA-2 bis, (Sezione 1)
acquisti intracomunitari di beni registrat nel periodo
Modello INTRA-2 ter (Sezione 2)
rettifiche agli acquisti intracomunitari di beni registrati nei periodi precedenti
Modello INTRA-2 quater (Sezione 3)
servizi ricevuti registrati nel periodo
Modello INTRA-2 quinquies (Sezione 4)
rettifiche ai servizi ricevuti registrati nei periodi precedenti

 
Le istruzioni complete di presentazione sono state fornite in allegato al Provv. del Dir. dell'Agenzia delle Dogane del 22.02.2010 (sul sito delle Dogane) e sono comunque scaricabili qui (Allegato XI)
 
PERIODICITA' DI PRESENTAZIONE - (D.M. 22.02.2010)
 
La periodicità di presentazione ed il periodo di riferimento dei modelli Intrastat si determina separatamente per gli acquisti e per le cessioni di beni e servizi in base all'ammontare delle operazioni inracomunitarie effettuate. Gli elenchi non vanno presentati per i periodi in non sono state effettuate operazioni intracomunitarie: ad. es. a febbraio e' stato presentato l'intrastat per le operazioni di gennaio, se nei mesi da febbraio a maggio non sono state compiute operazioni, il modello intrastat non va presentato.
Per stabilire la periodicità non si tiene conto delle operazioni con la Repubblica di San Marino ( RisMin 83_1997):
a) Presentano con periodicita' trimestrale i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro. La periodicita' va determinata separatamente per le vendite e per i servizi. Il superamento della soglia di 50.000 euro va verificato distintamente per gli acquisti (beni piu' servizi) e le vendite (beni piu' servizi). E' quindi possibile presentare trimestralmente il modello Intrastat-2 per gli acquisti e mensilmente il modello Intrastat-1 per le vendite.
Nel caso di superamento della soglia di 50.000 euro per una singola categoria di operazioni (beni o servizi) scatta l’obbligo di presentazione mensile sia per i beni sia per i servizi: es. superata la soglia per le sole cessioni intracomunitarie di beni l'obbligo scatta anche per i servizi resi .
Ad esempio, sarà tenuto a presentare mensilmente l’elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di beni e dei servizi intracomunitari resi, se nel corso di un trimestre ha realizzato:
- cessioni intracomunitarie di beni pari a 60.000 euro e ha prestato servizi per 10.000 euro,
- cessioni intracomunitarie di beni pari a 50.001 euro e ha prestato servizi per 0 (zero) euro,
- ha prestato servizi pari a 50.001 euro e ha effettuato cessioni intracomunitarie di beni per 0 (zero) euro,
- ha prestato servizi pari a 20.000 euro e ha effettuato cessioni intracomunitarie di beni per 31.000 euro,
Nota: in tal modo anche se gli acquisti di beni e le vendite di servizi sono entrambi pari a 50.000 Euro, non viene superata la soglia complessiva di 100.000 Euro. Soglia posta dalla Direttiva 2008_117_CE, che autorizza gli Stati membri a elevare fino al 31.12.2011 il limite per la presentazione trimestrale da 50.000 Euro a 100.000 Euro.
b) Presentano con periodicita' mensile, i soggetti che non si trovano nelle condizioni richieste dalla lettera a).
Il contribuente che inizia a presentare i modelli intrastat con periodicita' mensile, presumendo di superare il limite, non puo' passare alla modalita' trimestrale ma deve completare l'anno solare con periodicita' mensile (CircMin 36_2010 - parte seconda n.4)
 
Superamento dei limiti
Da trimestrale a mensile - Il soggetto tenuto alla presentazione trimestrale, che nel corso di un trimestre solare supera la soglia, di 50.000 euro sarà tenuto a presentare gli elenchi con periodicità mensile, a partire dal mese successivo a quello in cui la soglia è stata superata. In tal caso si presenta un elenco riepilogativo per il mese o i mesi trascorsi dall’inizio del trimestre entro un termine non superiore ad un mese” (Direttiva 2006/1127CE art. 263.1-bis).
Secondo le ultime istruzioni Le istruzioni fornite dalla Agenzia delle Entrate (CircMin 36_2010):
Esempio:
• il contribuente inizia l’attività il 01/01/2010;
• il 20/01/2010 supera la soglia di 50.000 euro;
Secondo l'Agenzia delle Entrate
• entro il 25/02/2010 presenta l'elenco trimestrale per gennaio contrassegnando nel frontespizio la casella "primo mese del trimestre";
• entro il 25/032010 presenta l’elenco mensile relativo a febbraio;
 
Esempio:
• il contribuente inizia l’attività il 01/01/2010;
• il 02/02/2010 supera la soglia di 50.000 euro;
Secondo l'Agenzia delle Entrate
• entro il 25/03/2010 presenta l'elenco trimestrale per gennaio e febbraio contrassegnando nel frontespizio la casella "primo e secondo mese del trimestre";
• entro il 25/04/2010 presenta l’elenco mensile relativo a marzo;
 
Esempio:
• il contribuente inizia l’attività il 01/01/2010;
• il 13/02/2010 supera la soglia di 50.000 euro;
Secondo l'Agenzia delle Entrate
• entro il 25/04/2010 presenta l'elenco trimestrale per gennaio, febbraio e marzo, contrassegnando nel frontespizio la casella "trimestre completo";
• entro il 25/05/2010 presenta l’elenco mensile relativo a aprile;
 
Inizio attivita' - Chi inizia l'attivita' e' trimestrale fino a che non ha superato nel trimestre la soglia.
Opzione per il regime mensile - I contribuenti tenuti alla presentazione con cadenza trimestrale possono optare per la presentazione con cadenza mensile. L'opzione ha validità annuale e non può essere modificata se non dopo la fine dell'anno solare di riferimento in cui è stata esercitata (CircMin 60_1999 e D.P.R. 10_99). Chi e' mensile per opzione non compila la parte statistica dei modelli.
 
Attivita' per cui la presentazione e' sempre mensile - Presentano gli elenchi riepilogativi con periodicità mensile i soggetti che effettuano gli scambi intracomunitari di navi ed aeromobili, di energia elettrica, di gas, di merci acquisite o cedute come soccorsi d'urgenza in regioni sinistrate, per i quali sussiste l'obbligo di dichiarazione delle informazioni statistiche ai sensi del regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, e dei relativi regolamenti di applicazione, ancorché i medesimi non costituiscano cessioni intracomunitarie, acquisti intracomunitari, ovvero prestazioni di servizi imponibili nello Stato membro in cui è stabilito il committente.
 
TERMINI DI PRESENTAZIONE
Gli elenchi Intrastat sono presentati all'Agenzia delle Dogane per via telematica entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento. Nel caso in cu i termini cadano di sabato o domenica slittano al lunedi' successivo. (Dl 70_2011)
Periodo di riferimento
Termine di presentazione Mod Intra-1 e Intra-2
trimestre
25 aprile, 25 luglio, 25 ottobre, 25 gennaio
mese
il 25 mese del mese successivo
 
Disposizioni transitorie - Fino al 30 aprile 2010 gli elenchi riepilogativi potevano essere presentati in formato elettronico agli uffici doganali territorialmente competenti entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento. Vedi piu' avanti.
 
MODALITA' DI PRESENTAZIONE
 
Invio telematico - La presentazione deve avvenire per via telematica o attraverso il Sistema Telematico Doganale o tramite i servizi Entratel o Fisconline dell'Agenzia delle Entrate. La trasmissione può essere effettuata direttamente dai contribuenti o tramite uno degli intermediari ( commi 2-bis e 3, art. 3, D.P.R. n. 322/1998) (Determinazione n° 63336 del 7 maggio 2010).
Orario di invio telematico - Per l'invio dei modelli Intrastat il Servizio Telematico Doganale funziona esclusivamente nei seguenti orari:
- dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.00; sabato dalle 7.30 alle 14.00
- negli ultimi tre giorni precedenti la scadenza telematica di presentazione degli elenchi Intrastat il servizio viene erogato dalle 1.00 alle 24.00 con possibile interruzione tra le ore 20.00 e le ore 21.00 (è consigliabile, comunque, consultare sul portale "www.agenziadogane.it" il calendario)
Se inviati fuori orario il sistema non li accetta e puo' dare messaggi tipo " Il file non appartiene ad una tipologia abilitata "
Predisposizione del file da inviare - Prima della trasmissione telematica è necessario predisporre il file contenente gli elenchi oggetto della trasmissione. A tal fine l'utente può ricorrere a pacchetti software di mercato, purchè rispettino le specifiche tecniche - pdf allegate alla Determinazione n° 63336 del 7 maggio 2010 - pdf, oppure utilizzare l'applicazione Intr@Web Stand-Alone disponibile sul sito Software Intrastat Anno 2010.
Deleghe alla presentazione - I soggetti obbligati alla presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie possono delegare, mediante apposita procura, terzi soggetti alla sottoscrizione degli elenchi medesimi, ferma restando la loro responsabilità in materia. La delega è conferita in forma scritta, con autenticazione della sottoscrizione effettuata con le modalità di cui all’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. La delega non deve essere consegnata ma deve essere esibita a richiesta degli organi di controllo.
I modelli dell'invio telematico - Gli elenchi devono essere composti ciascuno da:
- un frontespizio mod. INTRA-1 per le cessioni o mod. INTRA-2 per gli acquisti , contenente i dati generali e riassuntivi.
con almeno uno dei seguenti elenchi costituenti le seguenti quattro sezioni (secondo il programma di predisposizione delle Dogane)
- un elenco relativo alla Sezione 1 per le cessioni intracomunitarie di beni registrate nel periodo (mod. INTRA-1 bis) o per gli acquisti intracomunitari di beni registrati nel periodo (mod. INTRA-2 bis);
- un elenco relativo alla Sezione 2 per le rettifiche alle cessioni intracomunitarie di beni registrate nei periodi precedenti (mod. INTRA-1 ter) o per le rettifiche agli acquisti intracomunitari di beni registrati nei periodi precedenti(mod. INTRA-2 ter) ;
- un elenco relativo alla Sezione 3 per i servizi resi registrati nel periodo (mod. INTRA-1 quater) o per i servizi ricevuti registrati nel periodo (mod. INTRA-2 quater);
- un elenco relativo alla Sezione 4 per le rettifiche ai servizi resi registrate nei periodi precedenti (mod. INTRA-1 quinquies) o per le rettifiche ai servizi ricevuti registrati nei periodi precedenti (mod. INTRA-2 quinquies).
 

CONTENUTO DEGLI ELENCHI

 
Devono essere riepilogate negli elenchi INTRASTAT:
- le cessioni, anche assimilate di beni (mod. intra 1 bis)
- gli acquisti intracomunitari di beni (mod. intra 2 bis)
- le prestazioni di servizi rese (mod. intra 1 quater) e ricevute (mod. intra 2 quater), diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies del DPR 633_1972 (vedi piu' avanti, operazioni escluse);
effettuate nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità europea.
 
Sono acquisti intracomunitari quelli aventi ad oggetto beni comunitari, intendendosi per tali quelli originari degli Stati membri della Comunità europea e quelli provenienti dai Paesi terzi che si trovano in libera pratica nella Comunità.
Gli elenchi riepilogativi si compongono di due parti:
● una parte contenente dati di natura fiscale
● una parte contenente dati di natura statistica.
Le istruzioni complete di presentazione sono state fornite in allegato al Provv. del Dir. dell'Agenzia delle Dogane del 22.02.2010 (sul sito delle Dogane) e sono comunque scaricabili qui (Allegato IX)
 
PARTE FISCALE
Quali operazioni includere - Negli elenchi devono essere riepilogati i dati delle operazioni registrate o soggette a registrazione ai fini IVA nel periodo di riferimento.
Le operazioni intracomunitarie per le quali anteriormente alla consegna o spedizione dei beni sia stata emessa fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo (ad es. per acconti) devono essere comprese negli elenchi con riferimento al periodo nel corso del quale e' stata eseguita la consegna o spedizione dei beni per l'ammontare complessivo delle operazioni stesse (art. 50, comma 7, Dl 331_1993). Le fatture per cessioni di beni devono essere emesse secondo l'art. 21 del DPR 633_1972. Pertanto il periodo di spedizione dei beni coincidera' sempre con il periodo di registrazione e con il periodo relativo al modello Intrastat.
Le fatture ricevute (autofattura o fattura estera integrata) devono essere registrate entro 15 giorni dal ricevimento ma sempre con riferimento al mese di ricevimento. Ad es. la fattura ricevuta il 20 aprile puo' essere registrata il 4 marzo, ma deve essere registrata con data 30 aprile, perche' deve far parte della liquidazione di aprile. In ogni caso per gli acquisti intracomunitari occorre fare riferimento alla data in cui si considera effettuata l'operazione. Nel caso di acquisto intracomunitario di beni occorre far riferimento alla data di consegna dei beni. Infatti se il cessionario o committente non ha ricevuto la fattura entro il mese successivo a quello di consegna dei beni - di solito coincidente con la data in cui l'operazione si considera effettuata - deve emettere entro il mese successivo la fattura (autofattura). Pertanto al massimo entro il secondo mese successivo all'arrivo dei beni l'operazione deve essere registrata ai fini IVA e quindi dovra' essere inserita negli elenchi Intrastat.
Il momento di effettuazione delle prestazioni di servizi coincide con il pagamento del corrispettivo (salvo eccezion1). E’ a tale momento che occorre fare riferimento per stabilire se una prestazione va inclusa negli elenchi Intrastat. L’emissione dell’autofattura è obbligatoria al momento di effettuazione della prestazione di servizio - secondo la normativa nazionale vigente - ossia al momento del pagamento del corrispettivo. Da quel momento, il contribuente dispone di quindici giorni per annotare la medesima autofattura nel registro delle vendite con riferimento alla data di emissione.
Pertanto un’autofattura emessa il 31 gennaio, alla data di effettuazione del pagamento o anche anticipatamente al pagamento, e registrata il 10 febbraio, va inclusa negli elenchi relativi al mese di gennaio.
Ciò vale anche nel caso in cui il contribuente abbia integrato la fattura emessa dal fornitore comunitario, anziché emettere autofattura. La data di integrazione corrisponde alla data di emissione di autofattura.

Come si inseriscono i dati - Le prestazioni di servizio rese o ricevute vanno indicate fattura per fattura. Le cessioni e gli acquisti di beni vanno raggruppate per fornitore o per cliente (ossia per partita iva) ma suddividendole in base alla nomenclatura combinata, natura della transazione, ed agli altri dati richiesti. 
Esempio - Il contribuente ha registrato tre fatture del fornitore francese ALFA e una fattura del fornitore francese BETA. Il contribuente e' tenuto a presentare gli elenchi mensilmente e nella riga di dettaglio inserisce sia dati fiscali che statistici, per cui e' obblifgato a compilare tutte le colonne. Se i prodotti nelle fatture di ALFA hanno la medesima nomenclatura combinata, sul modello Intrastat va fatta una unica registrazione, su una sola riga sommando i vari valori (se stesso paese di provenienza, stesso paese di origine e provincia di destinazione). Se per due fatture di ALFA i prodotti hanno la medesima nomenclatura, mentre per la terza la nomenclatura e' diversa, le registrazioni da fare sono due, con due righe: una sommando le due fatture con la stessa nomenclatura, e l'altra per la fattura rimanente. In ogni caso la fattura del fornitore BETA comporta almeno una ulteriore registrazione, anche se i prodotti e la nomenclatura sono uguali a ALFA.
Sono riepilogati negli elenchi in modo distinto dagli altri acquisti e dalle altre cessioni, gli acquisti intracomunitari di beni (effettuati senza pagamento dell'imposta) spediti o trasportati in altro Stato membro se i beni stessi risultano ivi oggetto di successiva cessione a soggetto d'imposta nel territorio di tale Stato o ad ente ivi assoggettato ad imposta per acquisti intracomunitari e se il cessionario risulta designato come debitore dell'imposta relativa (di cui all'art. 40, comma 2, secondo periodo)

Unica fattura per piu' operazioni - Per servizi forniti dallo stesso prestatore non residente nell’arco di un mese, è possibile emettere un’unica autofattura (in via opzionale), anche anticipata rispetto al momento di effettuazione dell’operazione. I n questa ipotesi, l’autofattura dovrà riportare il totale delle prestazioni ricevute nel mese di riferimento, distinto per singola prestazione (Evento Map 26 maggio 2011)
Nei casi in cui nello stesso giorno si considerino effettuate nei confronti del medesimo soggetto cessioni di beni e prestazioni di servizio di diversa natura, è possibile emettere un’unica fattura (per le operazioni attive) ovvero un’unica autofattura (per le operazioni passive), ai sensi dell’art. 21, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972. Le operazioni in questione saranno distintamente indicate nel predetto documento contabile e saranno riportate, secondo la loro natura, distintamente negli elenchi riepilogativi delle cessioni/acquisti di beni o servizi. (CircMin 43_2010)
Le istruzioni complete di presentazione sono state fornite in allegato al Provv. del Dir. dell'Agenzia delle Dogane del 22.02.2010 (sul sito delle Dogane) e sono comunque scaricabili qui (Allegato IX ). Qui seguito sono evidenziate solo alcuni aspetti. Le codifiche delle operazioni indicate per gli intrastat degli acquisti sono applicabili anche agli intrastat delle vendite.
 
Intrastat per acquisti di beni - I dati da indicare - (INTRA 2 bis)
Mensili
Fatto salvo quanto stabilito per la compilazione di ciascuna colonna, i soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza mensile devono fornire:

a) tutte le colonne, se le operazioni sono riepilogate nella riga dettaglio sia ai fini fiscali che statistici;
b) le colonne da 1 a 7, se le operazioni sono riepilogate solo ai fini fiscali (la colonna 6 è obbligatoria solo nel caso di operazione triangolare, altrimenti il dato è facoltativo; la compilazione della colonna 7 è facoltativa);
c) le colonne 1 e da 6 a 15, se le operazioni sono riepilogate solo ai fini statistici.
Trimestrali
I soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza trimestrale devono fornire soltanto le colonne da 1 a 7 (la colonna 6 è obbligatoria solo nel caso di operazione triangolare, altrimenti il dato è facoltativo; la compilazione della colonna 7 è facoltativa).
INTRA 2 bis - Intrastat acquisti di beni
Colonna
dati richiesti
note
1
numero progressiva di riga utilizzata
2
lo stato comunitario del fornitore
3
la partita iva del fornitore
4
ammontare in Euro
5
ammontare in valuta
6
natura della transazione
solo op triangolari
7
nomenclatura combinata
facoltativa
8 massa netta
9 unita' supplementare
10 valore statistico in euro
11 condizioni di consegna
12 modalita' di trasporto
13 paese di provenienza
14 paese di origine
15 paese di destinazione
 
 
Intrastat per acquisti di servizi - I dati da indicare - (INTRA 2 quater)
Mensili e trimestrali
Fatto salvo quanto stabilito per la compilazione di ciascuna colonna, i soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza mensile e/o trimestrale devono compilare tutte le colonne.
Gli importi da indicare nella colonna "AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO" sono arrotondati all'euro. L'arrotondamento va effettuato per difetto, se la frazione è inferiore a 0,5 euro, e per eccesso se è uguale o superiore. Nel solo caso di importi inferiori a 0,5 euro l’importo da indicare dovrà essere sempre pari a 1 euro.
Gli importi da indicare nella colonna "AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN VALUTA" sono arrotondati all'unità. Nel solo caso di "AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN VALUTA" inferiori a 1 si dovrà indicare
 
INTRA 2 quater - Intrastat acquisti di servizi
Colonna
dati richiesti
note
1
numero progressiva di riga utilizzata
2
lo stato comunitario del fornitore
3
la partita iva del fornitore
4
ammontare in Euro
5
ammontare in valuta
se il Paese non ha l'EURO
6
numero fattura
(1)
7
data fattura
(1)
8
codice servizio
9
modalita' di erogazione
(4)
10
modalita' di incasso
(2)
11
paese di pagamento
(3)
(1) Con riferimento ai servizi intracomunitari ricevuti, il numero e la data della fattura da indicare nel modello INTRASTAT sono quelli attribuiti dal committente nazionale secondo la progressione dallo stesso seguita nella propria contabilità, sia nel caso in cui il contribuente abbia provveduto all’autofatturazione, sia nell’ipotesi in cui abbia integrato la fattura ricevuta. (CircMin 14_2010). Le fatture per i servizi acquistati, contrariamente all'acquisto di beni, devono essere indicate singolarmente, e non cumulativamente.
Il numero e la data cui la circolare fa riferimento sono quelli indicati nel registro di cui all ’art. 23 (fatture emesse). Qualora, invece, il contribuente annoti, esclusivamente, le fatture degli acquisti intracomunitari in un apposito unico registro sezionale che assolve il doppio obbligo della registrazione nel registro delle fatture emesse ed in quello degli acquisti, il documento avrà una numerazione unica. (CircMin 36_2010 - parte seconda n. 32) (CircMin 36_2010 - parte seconda n. 32) Se il pagamento non e' stato ancora ricevuto si indicano dati presunti. (CircMin 36_2010 - parte seconda n. 37)
(2) Se il corrispettivo della prestazione è incassato tramite accredito in conto corrente deve essere utilizzato il codice A. Qualora, invece, il pagamento venga eseguito tramite bonifico bancario, va utilizzato il codice B. In particolare, il bonifico bancario è un’operazione bancaria che consente il trasferimento di fondi da un conto corrente bancario ad un altro. Diversamente, l’accredito in conto corrente può avvenire mediante versamenti che provengono anche da fonti diverse da un altro conto corrente. Nel caso in cui il corrispettivo del servizio reso venga incassato con modalità diverse dal bonifico bancario o dall’accredito in conto corrente, (ad esempio con carta di credito, ricevuta bancaria) deve essere indicato il codice “X” (altro). Codice da utilizzare anche nel caso il pagamento avvenga con compensazione con un credito. (CircMin 36_2010 - parte seconda n. 33, 34, 35, 38)
(3) Paese in cui il corrispettivo entra nella disponibilita' del beneficiario. (CircMin 36_2010 - parte seconda n. 36)
(4) La modalità di erogazione “istantanea” si riferisce alle ipotesi di servizi erogati in un’unica soluzione (ad esempio trasporto unitario, singola lavorazione), mentre la modalità di erogazione “a più riprese” si riferisce alle ipotesi di servizi erogati ciclicamente (quali, ad esempio, le manutenzioni periodiche o il contratto di trasporto che preveda più esecuzioni per essere eseguito). Un contratto di agenzia continuativo presenta le caratteristiche dei contratti delle prestazioni di servizio erogate a più riprese. (CircMin 36_2010 - parte seconda n. 39)
 
Intrastat per cessioni di beni - I dati da indicare -
(INTRA 1 bis)
- I soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza trimestrale devono compilare:
a) le colonne da 1 a 6 (la colonna 5 è obbligatoria solo nel caso di operazione triangolare, la 6 e' facoltativa);
 
- I soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza mensile devono fornire:
a) tutte le colonne, se le operazioni sono riepilogate nella riga dettaglio sia ai fini fiscali che statistici;
b) le colonne da 1 a 6, se le operazioni sono riepilogate solo ai fini fiscali (la colonna 5 è obbligatoria solo nel caso di operazione triangolare, altrimenti il dato è facoltativo; la compilazione della colonna 6 è facoltativa);
c) le colonne 1 e da 5 a 13, se le operazioni sono riepilogate solo ai fini statistici
 
INTRA 1 bis - Intrastat per cessioni di beni
Colonna
dati richiesti
note
1
numero progressiva di riga utilizzata
2
lo stato comunitario dell'acquirente
3
la partita iva dell'acquirente
4
ammontare in Euro
5
natura della transazione
solo op triangolari
6
nomenclatura combinata
facoltativa
7
massa netta
8 unita' supplementare
9 valore statistico in euro
10 condizioni di consegna
11 modalita' di trasporto
12 paese di destinazione
13 paese di provenienza originaria
 
Intrastat per le cessioni di servizi - I dati da indicare - (INTRA 1 quater)
I soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza mensile o trimestrale devono compilare tutte le colonne
Gli importi da indicare nella colonna "AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO" sono arrotondati all'euro. L'arrotondamento va effettuato per difetto, se la frazione è inferiore a 0,5 euro, e per eccesso se è uguale o superiore. Nel solo caso di importi inferiori a 0,5 euro l’importo da indicare dovrà essere sempre pari a 1 euro
 
INTRA 1 quater - Intrastat servizi resi
Colonna
dati richiesti
note
1
numero progressiva di riga utilizzata
2
lo stato comunitario dell'acquirente
3
la partita iva dell'acquirente
4
ammontare in Euro
5 numero fattura
6
data fattura
7
codice servizio
8
modalita' di erogazione
(4)
9
modalita' di incasso
(2)
10
paese di pagamento
(3)

Per le note vedi sopra le note a INTRA2-quater

 
Operazioni escluse
● Non devono essere inclusi negli elenchi Intrastat i servizi di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies, tra cui:
- le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe;
- le prestazioni di trasporto di passeggeri;
- le prestazioni di servizi di ristorazione e di catering (anche in occasione di viaggi all'estero);
- le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto
- le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attività, nonché le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti.
● Non devono essere incluse le operazioni per le quali non è dovuta l'imposta nello Stato membro in cui è stabilito il committente (art. 5, comma 4, Dm 22.02.2010) :
Fatture ricevute - Il committente stabilito in Italia deve fare riferimento alla normativa nazionale: se la prestazione di servizio acquistata è non imponibile o esente, non include la fattura ricevuta nell’elenco intrastat dei servizi ricevuti.
Fatture emesse - Se il committente della prestazione e' stabilito in altro Stato membro, il prestatore italiano ha l’onere di richiedere una dichiarazione dal committente in cui questi afferma che la prestazione è esente o non imponibile nel suo Paese di stabilimento. Tale dichiarazione può essere rilasciata una sola volta dal committente comunitario con riguardo a tutte le prestazioni della stessa specie da lui ricevute e rimane valida finché non mutano le caratteristiche del servizio reso o il trattamento fiscale previsto nello Stato del committente. (CircMin 43_2010)
In mancanza di tale dichiarazione, il contribuente puo' - ma a suo rischio - non includerla.
Non devono essere incluse le autofatture non imponibili o non soggette. Le autofatture per trasporti non imponibili art. 9. vanno incluse solo se l'iva e' stata assolta in dogana.

 
Operazioni con soggetti stabiliti fuori della Comunita'. Prestazioni di servizio: non devono essere incluse negli elenchi le prestazioni di servizio rese o ricevute da soggetti italiani, se la controparte (committente o prestatore) sia stabilita in un Paese extracomunitario e non possieda nel territorio comunitario né la sede principale dell’attività, né una stabile organizzazione, anche se identificato ai fini IVA nella Comunità. (CircMin 36_2010) (nonostante l’apparente contrasto con il tenore letterale dell’art. 1 del Decreto del Ministro dell’Economia e Finanze del 22 febbraio 2010)
Cessioni di beni: diversamente dal caso dei servizi, devono essere incluse le cessioni di beni intervenute con un operatore stabilito in un Paese Extracomunitario, purche' identificato Iva nella Comunita'. Non e' richiesta una stabile organizzazione ne la sede principale nella Comunita'.
CASI
1 - Riaddebito di spese - Mandato -(CircMin 43_2010 - punto 3) Vedi anche piu' avanti punto 21 - Agenti
Un soggetto passivo A, stabilito in Italia, acquista da un operatore C stabilito in altro Stato membro servizi generici per conto di un altro soggetto B, stabilito anch’egli in Italia, il quale provvede a rifondere le spese sostenute, si chiede di sapere chi sia il soggetto tenuto agli adempimenti Intrastat.
Mandato con rappresentanza - B mandante sarà tenuto alla presentazione degli elenchi intrastat poiché il mandatario A opera in nome e per conto del cliente mandante B, ( gli effetti giuridici degli atti posti in essere dal mandatario A ricadono direttamente nella sfera giuridica del mandante B, nei cui confronti C terzo prestatore addebiterà il corrispettivo del servizio ed emetterà il relativo documento contabile (fattura), ove previsto dal proprio ordinamento interno).
Mandato senza rappresentanza - A sarà tenuto alla presentazione degli elenchi intrastat in quanto gli effetti dell’atto negoziale sono imputabili al mandatario A che renderà successivamente in proprio la stessa prestazione al mandante B.
2 -Triangolazione con lavorazione - Cessione intracomunitaria congiunta (CircMin 43_2010 - punto 4)
Un operatore francese FR1 acquista materia prima da un operatore italiano IT1 il quale, su incarico di FR1, consegna la materia prima ad un altro operatore italiano IT2 per la lavorazione. IT2, una volta effettuata la lavorazione, consegna i beni a FR1.
FR1 riceve fattura da IT1 per la cessione del bene e da IT2 per la lavorazione.
(caso commentato nella CircMIn 145_1998, rivisto alla luce delle modifiche intervenute nell’ambito della territorialità dei servizi)
IT1 effettua una cessione intracomunitaria non imponibile ai sensi dell'art. 41, comma 1, lett. a), del D.L. n. 331 del 1993, per la quale emette fattura nei confronti di FR1 e di conseguenza è tenuto a compilare l’elenco Intrastat relativo ai beni per la parte fiscale.
IT2, soggetto che esegue la lavorazione, emette fattura per la lavorazione nei confronti del committente FR1 che, ai sensi dell’articolo 7-ter , è una operazione non rilevante territorialmente in Italia ai fini IVA, e compila il modello Intrastat relativo ai servizi resi per la parte fiscale e per la parte statistica se e' obbligato alla presentazione con cadenza mensile.
Nell'esempio avviene una cessione intracomunitaria (di beni o materie) a FR residente in Francia, per cui IT1 deve munirsi della prova che i beni sono usciti dal territorio nazionale (per opera di IT2).
3 - Triangolazione comunitaria interna o nazionale (CircMin 43_2010 - punto 5)
Costituisce una triangolazione comunitaria il seguente esempio: un operatore italiano IT1 (promotore dell'operazione) acquista beni dal fornitore italiano IT2 dandogli l'incarico di trasportare o spedire i beni direttamente al proprio cliente FR, destinatario finale dei beni, soggetto passivo d'imposta con sede in Francia.
Solo IT1 - cessionario e promotore, ha l'obbligo di includere l'operazione nel modello Intrastat relativo alla cessione dei beni sempre per la parte fiscale, mentre per la parte statistica solo se la presentazione ha cadenza mensile. IT2 fornitore nazionale, effettua una cessione interna non imponibile ex art. 58 DPR e non compila Intrastat.
4 - Spese accessorie - Spese di trasporto (CircMin 43_2010 - punto 5)
Le prestazioni di servizio che costituiscono spese accessorie, quali le spese di trasporto relative ad una cessione intracomunitaria di beni, si sommano al valore del bene per formare il valore della cessione da indicare sull'elenco intrastat della cessione di beni.
5 - Cessioni di beni e servizi sulla stessa fattura (CircMin 36_2010 - punto 18)
E' possibile emettere una unica fattura per servizi resi e beni ceduti, non e' necessario emettere fatture distinte ai fini intrastat. Le diverse operazioni andranno distintamente indicate nei modelli intrastat per i servizi resi e per le cessioni di beni.
6 - Agricoltura (CircMin 43_2010 - punto 7)
Per i soggetti italiani in regime speciale per i produttori agricoli (art. 34 del D.P.R. n. 633 del 1972), l’acquisto intracomunitario si realizza solo se nell’anno solare precedente o nell’anno in corso detti soggetti hanno superato il limite di 10.000 euro di acquisti presso cedenti stabiliti in altri Stati membri (art. 38, comma 5, lett. c), del D.L. n. 331 del 1993) ovvero se, indipendentemente dal superamento di tale soglia, i medesimi contribuenti abbiano optato per l’applicazione dell’imposta in Italia (regime ordinario).
Solo nelle ipotesi in cui i soggetti nazionali abbiano realizzato acquisti intracomunitari saranno tenuti alla compilazione degli elenchi Intrastat.
Se il cedente non residente e' soggetto nel proprio Stato membro ad un regime speciale, ai sensi del quale le cessioni dal medesimo effettuate rilevano esclusivamente nel Paese di origine dei beni, in capo ai cessionari italiani, non si realizza comunque un acquisto intracomunitario. Se il cedente non residente e' soggetto nel proprio Stato membro ad un regime speciale, ai sensi del quale le cessioni dal medesimo effettuate rilevano esclusivamente nel Paese di origine dei beni, in capo ai cessionari italiani, non si realizza comunque un acquisto intracomunitario. Diversamente da quanto accade per i beni, in relazione alle prestazioni di servizio acquistate da soggetti sottoposti al regime speciale per l'agricoltura non è prevista alcuna soglia superata la quale sia dovuta l’imposta in Italia e nasca l’obbligo di identificazione ai fini IVA. Nell’ipotesi descritta, il servizio sarà soggetto ad IVA nel Paese del prestatore in quanto il committente non rientra nella definizione “allargata” di soggetto passivo di cui all’articolo 43 della Direttiva 2006/112/CE, a prescindere dall’ammontare dei servizi acquistati.
7 - Autotrasportatori (CircMin 43_2010 - punto 8)
Gli autotrasportatori hanno facoltà di registrare le fatture emesse entro il trimestre successivo a quello di emissione (art.74. comma 4, D.P.R. 633/72). Gli autotrasportatori hanno facoltà di registrare le fatture emesse entro il trimestre successivo a quello di emissione (art.74. comma 4, D.P.R. 633/72). Tuttavia poiche' gli adempimenti relativi ai modelli intrastat si ricollegano al momento di emissione della fattura (CirMin 36_2010, parte II, quesito n. 3), la fattura emessa a febbraio dovrà essere inclusa negli elenchi riepilogativi di tale mese o del primo trimestre dell’anno in corso, indipendentemente dal termine di registrazione nei registri IVA.
La fattura emessa a febbraio dovrà essere inserita nell’elenco relativo al primo trimestre dell’anno se l’autotrasportatore ha realizzato nei quattro trimestri precedenti, e per ciascuna categoria di operazioni un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro; andrà presentata nell’elenco del mese di febbraio per i soggetti che, ai sensi delle citate disposizioni, sono tenuti ad una periodicità mensile.
7 - Stampi (CircMin 43_2010 - punto 9)
“La realizzazione (costruzione diretta o acquisto da terzi secondo la normativa interna) per conto di un committente comunitario di stampi da utilizzare in Italia per la produzione, a mezzo degli stessi, di beni da inviare nell'altro Stato membro, è da inquadrare nell'ambito di cessioni intracomunitarie qualora: - tra il committente e l’operatore nazionale venga stipulato un unico contratto di appalto avente ad oggetto sia la realizzazione dello stampo sia la fornitura dei beni che con esso si producono;
- lo stampo, a fine lavorazione, venga inviato nell’altro Paese comunitario, a meno che, in conseguenza dell'ordinario processo di produzione o per accordi contrattuali, sia distrutto o sia divenuto ormai inservibile; (…..) L'operatore nazionale, pertanto, in presenza di dette condizioni, è legittimato ad emettere fattura non imponibile ai sensi dell’art. 41, comma 1, lettera a)”. (CirMin 13_1994, par. B13)
Se ricorrono le predette condizioni, la lavorazione dello stampo deve considerarsi come accessoria alla cessione dei beni, e non assume un’autonoma configurazione giuridica ai fini della compilazione degli elenchi Intrastat.
Diversamente, lo sviluppo degli stampi richiesto dal cliente comunitario configura l’esecuzione di una prestazione di servizio generica e, come tale, da includere nei modelli intrastat dei servizi resi.
7 - Operatori soggetti al regime dei minimi (CircMin 36_2010 - punto 3)
In quanto sottoposti al regime delle piccole imprese (art. 281 - 292, Direttiva 2006/11/CE):
- Acquisto intracomunitario di beni: integrazione della fattura e compila l'intrastat per l'acquisto di beni.
- Cessione di beni: non costituisce una cessione intracomunitaria, emette fattura senza iva, e non compila l'intrastat.
- Acquisto di servizi: integrazione della fattura e compila l'intrastat per i servizi ricevuti
- Servizi resi: non realizza una operazione intracomunitaria, emette fattura senza iva, e non compila l'intrastat.
Dall'anno stesso in cui i ricavi superano il limite di 30.000 euro di oltre il 50%, cessa il regime dei minimi e trovano applicazioni le regole ordinarie.
8 - Operazioni con soggetti Iva UE rientranti nel regime delle piccole imprese (CircMin 36_2010 - punto 4)
1) Soggetto Iva italiano IT1 che effettua acquisti di beni presso un operatore di altro Stato membro: IT1 non effettua l ’acquisto intracomunitario, in quanto si deve supporre che trattasi di operazione rilevante ai fini IVA nello Stato membro di origine. IT1, se non ha ricevuto dal proprio dante causa un’apposita documentazione rappresentativa dell’operazione, emette comunque autofattura senza applicazione dell’imposta per documentare l’acquisto e non compila l’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni. 2) Soggetto Iva italiano IT1 che cede beni ad un operatore di altro Stato membro: IT1 effettua una cessione intracomunitaria, per la quale l’imposta è dovuta nello Stato membro di destinazione del bene. IT1, quindi, emette fattura senza addebito d’imposta (art. 41 del D.L. n. 331 del 1993) e compila l’elenco delle cessioni intracomunitarie di beni.
3) Soggetto Iva italiano IT1 che riceve prestazioni di servizi da un operatore di altro Stato membro: IT1 non effettua l’acquisto intracomunitario, in quanto si deve supporre che trattasi di operazione rilevante ai fini IVA nello Stato membro di origine. IT1, se non ha ricevuto dal proprio dante causa un’apposita documentazione rappresentativa dell’operazione, emette comunque autofattura senza applicazione dell’imposta per documentare l’acquisto e non compila l’elenco riepilogativo dei servizi ricevuti.
4) Soggetto Iva italiano IT1 che effettua prestazioni di servizi nei confronti di un operatore di altro Stato membro: IT1 effettua un’operazione intracomunitaria, per la quale l’imposta è dovuta nello Stato membro del committente (art. 44 della Direttiva 2006/112/CE). IT1, quindi, emette fattura senza addebito d’imposta e compila l’elenco riepilogativo delle prestazioni di servizi rese.
9 - Servizi ricevuti nel 2009 (CircMin 36_2010 - parte seconda n.2)
Il momento di effettuazione delle prestazioni di servizi coincide con il pagamento del corrispettivo (salvo eccezion1). E ’ a tale momento che occorre fare riferimento per stabilire se una prestazione va inclusa negli elenchi Intrastat. "Tuttavia, se nel corso del 2009 è stata emessa autofattura con applicazione dell’IVA (ad esempio, poiché in tale anno la suddetta prestazione soggiaceva al principio del Paese del prestatore), mentre nel 2010 la medesima prestazione risponde alla nuova regola generale del Paese del committente, l’operazione non sarà da considerarsi rilevante nel 2010 anche se in tale anno è stato pagato il corrispettivo. Tale soluzione si presenta idonea ad evitare fenomeni di doppia imposizione".
10 - Inivio di beni per motivi diversi dalla vendita: deposito, visione, prova, etc (CircMin 36_2010 - parte seconda n.7)
Non va compilata la parte fiscale degli elenchi riepilogativi Intrastat nei casi in cui il bene venga spedito in altro Stato membro senza che ciò dia luogo ad una cessione intracomunitaria di beni ovvero ad una cessione intracomunitaria assimilata. La parte statistica va compilata se la cadenza e' mensile.
Costituisce invece una cessione intracomunitaria - soggetta ad intrastat - assimilata l’invio dei beni in altro Stato membro di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati da parte del fornitore o per suo conto.
11 - Cambio - valute estere (CircMin 36_2010 - parte seconda n. 8)
Per determinare il controvalore deve essere considerato il cambio delle valute estere pubblicato dalla Banca d’Italia alla data in cui l’operazione si ritiene effettuata. In caso di rettifica deve essere utilizzato il cambio del giorno di effettuazione dell’operazione originaria.
12 - Tour operator (CircMin 36_2010 - parte seconda n. 12)
Il regime speciale IVA (artt. 306 e seguenti della Direttiva 2006/112/CE) non ha subito variazioni in relazione alle modifiche sulla territorialità delle prestazioni di servizi e alla presentazione dei modelli Intrastat. Pertanto, la vendita di un pacchetto turistico, essendo un servizio che segue il principio del Paese del prestatore, non deve essere inserita negli elenchi Intrastat. Il regime speciale IVA (artt. 306 e seguenti della Direttiva 2006/112/CE) non ha subito variazioni in relazione alle modifiche sulla territorialità delle prestazioni di servizi e alla presentazione dei modelli Intrastat. Pertanto, la vendita di un pacchetto turistico, essendo un servizio che segue il principio del Paese del prestatore, non deve essere inserita negli elenchi Intrastat. Il servizio singolo (hotel, volo), reso da un tour operator in nome e per conto del cliente, stabilito in altro Stato comunitario, costituisce attività di intermediazione e, nei confronti dei soggetti passivi di imposta, segue la regola generale di territorialità (art. 7ter del D.P.R. n. 633 del 1972). Quindi tale prestazione va inserita negli elenchi riepilogativi dei servizi.
Tuttavia, se si tratta di un singolo servizio previamente acquisito da parte dell’agenzia, alla successiva rivendita dello stesso si applica il regime speciale del margine e lo stesso non va incluso negli elenchi riepilogativi (art. 74ter, comma 5-bis, del D.P.R. n. 633 del 1972).
L’acquisto da parte del tour operator del singolo servizio (hotel, volo, guida turistica) non va incluso negli elenchi Intrastat in quanto le prestazioni acquistate rientrano tra quelle oggetto di deroga ai fini della territorialità.
Le operazioni che intervengono con privati consumatori non vanno incluse negli elenchi Intrastat.
13 - Prestazioni alberghiere (CircMin 36_2010 - parte seconda n. 13)
Le provvigioni pagate ad agenti U.e. per l'intermediazione nelle prenotazioni alberghiere relative ad alberghi situati in Italia, devono essere inquadrate nell’art. 7ter tra le prestazioni generiche e quindi devono essere inserite negli elenchi intrastat relativi ai servizi ricevuti.
14 - Guide turistiche (CircMin 36_2010 - parte seconda n. 14)
L'attività di guida turistica rientra tra le prestazioni di servizi previsti dall’articolo 7-quinquies del D.P.R. 633 del 1972, tra cui vi sono le prestazioni relative ad attività culturali. Pertanto non devono essere presentati modelli intrastat.
15 - Tour operator - vendita servizi on line (CircMin 36_2010 - parte seconda n. 15)
Un tour operator italiano emette fattura in relazione a servizi resi ad un operatore con sede in Spagna per l ’intermediazione effettuata, tramite il portale del tour operator, per realizzare la vendita dei servizi effettuata dal tour operator stesso. Le prenotazioni sono effettuate on line. Secondo l'Agenzia le prenotazioni effettuate on line non possono essere qualificate come commercio elettronico. Nel caso di specie sembra trattarsi di un servizio di intermediazione in nome e per conto, effettuato nei confronti di un soggetto passivo comunitario. L’operazione è territorialmente rilevante nel paese del committente e deve essere rilevata negli elenchi Intrastat delle prestazioni rese.
16 - Trasporti di beni (CircMin 36_2010 - parte seconda n. 17)
Il primo vettore italiano fattura al committente comunitario, soggetto passivo di imposta, senza applicazione dell' IVA ex art. 7-ter del D.P.R. n. 633 del 1972. Il trasporto e' effettuato anche da un sub-vettore italiano.
Il servizio di trasporto di beni risulta territorialmente rilevante nel Paese del committente, soggetto passivo d’imposta. Pertanto nell’esempio prospettato, essendo il committente un soggetto passivo francese, la fattura emessa dal vettore italiano non dovrà riportare l’indicazione dell’IVA.
Sarà poi il soggetto francese ad integrare la stessa con l’imposta ivi spettante. Tale operazione rientrerà negli elenchi Intrastat come servizio reso.
La prestazione effettuata dal sub-vettore italiano al vettore italiano sarà invece territorialmente rilevante in Italia. Il subvettore emetterà una fattura con IVA e tale prestazione non sarà oggetto di riepilogo negli elenchi Intrastat.
17 - Programmi scaricati da internet (CircMin 36_2010 - parte seconda n. 21)
Un programma informatico scaricato via Internet rientra tra le prestazioni di servizi prestati tramite mezzi elettronici. (art. 11 del Regolamento comunitario n. 1777 del 2005) Un programma informatico scaricato via Internet rientra tra le prestazioni di servizi prestati tramite mezzi elettronici. (art. 11 del Regolamento comunitario n. 1777 del 2005) Dal 2010 il servizio - reso a soggetti iva - e' assoggettato ad imposta in Italia, secondo la regola generale (luogo di stabilimento del committente) ed il contribuente dovrà inserirlo nell’elenco Intrastat relativo all’acquisto di servizi. per stabilire se si tratta di una operazione intracomunitaria si deve fare riferimento al Paese del venditore non a quello del produttore.
18 - Servizi forniti da Ebay (CircMin 36_2010 - parte seconda n. 22)
Un commerciante al dettaglio di abbigliamento si e' registrato su e-bay.
La prestazione offerta da Ebay rientra in quelle comprese e disciplinate nell’articolo 11 del regolamento comunitario n. 1777 del 2005. In particolare alla lettera d) del citato articolo 11 viene previsto che costituisce servizio elettronico “la concessione, a titolo oneroso, del diritto di mettere in vendita un bene o un servizio su un sito Internet che operi come mercato on line, in cui i potenziali acquirenti fanno offerte attraverso un procedimento automatizzato e in cui le parti sono avvertite circa la realizzazione di una vendita per posta elettronica automaticamente via computer ”. Pertanto i servizi descritti rientrino nella previsione generale dell’art. 7-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 e, pertanto, debbano essere inclusi nel modello Intrastat.
19 - Riparazioni (CircMin 36_2010 - parte seconda n. 23)
Nel caso di riparazioni a titolo oneroso richieste da clienti comunitari, posto che si tratta di operazioni non rilevanti nel territorio dello Stato ai sensi dell ’art. 7-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, deve essere compilato il modello Intrastat riepilogativo dei servizi resi per la parte relativa all’effettuazione della prestazione di riparazione, con l’indicazione del corrispettivo, che sarà comprensivo anche del valore del bene sostituito. Al contrario, non deve essere compilato ai fini fiscali l’Intrastat relativo ai beni. 20 - Beni acquistati restituiti per riparazioni (CircMin 36_2010 - parte seconda n. 24)
Una società italiana acquista merce da una società tedesca. Successivamente la società italiana rispedisce alla società tedesca merce su cui eseguire delle riparazioni. Una società italiana acquista merce da una società tedesca. Successivamente la società italiana rispedisce alla società tedesca merce su cui eseguire delle riparazioni. La riparazione, se a titolo oneroso, è una prestazione di servizio generica che rientra nella regola generale dell’art. 7ter del D.P.R. n. 633 del 1972. Pertanto la fattura della riparazione deve essere rilevata negli elenchi Intrastat ai fini fiscali.
L’invio dei beni per essere assoggettati ad una prestazione di riparazione non dà luogo ad una cessione intracomunitaria e, quindi, non comporta l’obbligo di compilare l’elenco Intrastat relativo ai beni ai fini fiscali (art. 41, comma 3, del D.L. n. 331 del 1993). In ogni caso non deve essere compilato l'intrastat per la parte statistica (invio e ritorno) (Regolamento CE 1982_2004 e D.M. 5 agosto 2005).
21 - Agenti di commercio -(CircMin 43_2010 - punto 25)
 
Un soggetto passivo A, stabilito in Italia, riceve da un operatore B stabilito in altro Stato membro fattura per provvigioni per prestazioni svolte nella UE.
Se il mandato e' con rappresentanza - A sarà tenuto alla presentazione degli elenchi intrastat poiché il mandatario B opera in nome e per conto del cliente A, e gli effetti giuridici degli atti posti in essere dal mandatario B ricadono direttamente nella sfera giuridica del mandante A.
Se il mandato e' senza rappresentanza - Se l'agente B agisce in nome proprio ma per conto del committente nazionale A la natura del rapporto tra mandante A e l'agente B assume la stessa natura del servizio ricevuto dal mandatario stesso. Pertanto, se tale ultimo servizio rientra nella regola generale di territorialità (Paese del committente), il relativo addebito dall’agente di commercio al committente nazionale va dichiarato negli elenchi riepilogativi dei servizi ricevuti da quest’ultimo. Viceversa, se la prestazione acquistata dall’agente di commercio non rientra nella regola generale di territorialità, l'addebito effettuato nei confronti del committente nazionale non va dichiarato negli elenchi Intrastat.
22 - Acquisto e cessione di diritti di riproduzione di immagine (CircMin 36_2010 - parte seconda n. 26)
L’acquisto e la cessione di diritti di riproduzione di immagine costituiscono prestazioni di servizi ai sensi dell’art. 3, secondo comma, n. 2 del D.P.R. n. 633 del 1972. Poiché tali servizi rientrano fra quelli assoggettati ad imposta nel luogo del committente, saranno oggetto di dichiarazione nei modelli Intrastat.
23 - Diritti di autore (CircMin 36_2010 - parte seconda n. 27)
La cessione di diritti di autore e' considerato una prestazione di servizi art. 3 e pertanto il contribuente italiano che riceve una fattura da un lavoratore autonomo comunitario per diritti di autore e' tenuto alla compilazione del modello intrastat dei servizi ricevuti. Qualora invece l'acquisto avvenga da un lavoratore autonomo che e' l ’autore o un suo erede, tale operazione è fuori campo IVA (art. 3, quarto comma, lett. a del D.P.R. n. 633 del 1972) ed il cessionario italiano non dovrà assolvere l’IVA attraverso il “reverse charge” e presentare il modello intrastat per i servizi ricevuti. 24 - Corsi di formazione ed addestramento di personale (CircMin 36_2010 - parte seconda n. 28)
Le prestazioni relative a corsi di formazione e di addestramento del personale rientrano nella categoria delle prestazioni generiche e quindi dovranno essere incluse negli elenchi Intrastat, fatta eccezione per i casi in cui le stesse possono beneficiare dell ’esenzione dall’imposta. A tale proposito si ricorda che le prestazioni in esame sono da considerare esenti ai sensi dell’ art. 10, primo comma, n. 20, del D.P.R. n. 633 del 1972, a condizione che siano rese da istituti o scuole riconosciute da pubbliche amministrazioni e da ONLUS. 25 - Regime del margine (CircMin 36_2010 - parte seconda n. 29)
Le operazioni soggette al regime del margine ai sensi dell ’articolo 37, comma 2, del D.L. n. 41 del 1995, non vengono considerate cessioni intracomunitarie e dunque non debbono essere incluse negli elenchi Intrastat ai fini fiscali. 26 - Prodotti con materie di terzi (CircMin 36_2010 - parte seconda n. 30)
Un’azienda produttrice di sedie riceve dai propri clienti comunitari il tessuto per il rivestimento delle stesse. Successivamente vende il prodotto finito ai medesimi clienti.
L’azienda realizza una cessione di beni e, pertanto, deve compilare il relativo modello, in cui deve inserire, in applicazione del criterio dell’accessorietà (art. 12 del D.P.R. n. 633 del 1972) le spese di lavorazione del tessuto e le spese di trasporto addebitate al cliente comunitario.
27 - Cessione tramite rappresentante fiscale italiano (CircMin 36_2010 - parte seconda n. 31)
Una società estera avente sede legale in uno Stato comunitario (che è lo Stato da cui arriva anche la merce acquistata) dispone di un rappresentante fiscale in Italia. La società in questione cede un bene, per il tramite del proprio rappresentante fiscale, ad un cliente italiano, soggetto passivo d’imposta.
Il rappresentante fiscale dovrà compilare gli elenchi Intrastat degli acquisti intracomunitari (art. 38, comma 3, lett. b del D.L. n. 331 del 1993) e il cliente nazionale emetterà autofattura per documentare l’acquisto.
28 - Prodotti con materie di terzi (CircMin 36_2010 - parte seconda n. 30)
Un’azienda produttrice di sedie riceve dai propri clienti comunitari il tessuto per il rivestimento delle stesse. Successivamente vende il prodotto finito ai medesimi clienti.
 
PARTE STATISTICA
Devono indicare anche i dati di natura statistica nella parte statistica degli elenchi, i soggetti che presentano gli elenchi con periodicità mensile, esclusi quelli che sono mensili per opzione. I dati di natura statistica sono relativi ai beni.
In particolare:
I soggetti che effettuano servizi di lavorazione riepilogano anche i dati statistici relativi alle spedizioni ed agli arrivi dei relativi beni.
Sono riepilogati anche i dati statistici relativi agli scambi intracomunitari di navi ed aeromobili, di energia elettrica, di gas, di merci acquisite o cedute come soccorsi d'urgenza in regioni sinistrate (di cui al Regolamento CE 638_2004)
I soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso d'inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore ad euro 20.000.000 indicano i dati relativi al valore statistico, alle condizioni di consegna ed al modo di trasporto dei beni ceduti ed acquistati
Previa autorizzazione da richiedere all'Istituto nazionale di statistica - in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 4, e dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1982_2004 - gli operatori possono fruire delle semplificazioni ivi previste per:
a) le transazioni di valore inferiore ad euro 200;
b) per gli impianti industriali di valore superiore ad euro 3.000.000
Le operazioni rilevano alla data dell'effettiva spedizione e/o consegna (Art. 50, comma 7 D.L. 331_93).
 
Beni esclusi dall'obbligo dalla rilevazione statistica
I beni qui di seguito elencati sono esclusi dall'obbligo dalla rilevazione statistica (Regolamento CE 1982_2004):
 
a) oro detto monetario;
b) strumenti di pagamento aventi corso legale e valori, compresi pagamenti per servizi quali l’affrancatura, le imposte o i canoni;
c) merci destinate ad un uso temporaneo o dopo tale uso (ad esempio locazioni, mutui, leasing operativi), purché siano rispettate le seguenti condizioni:
- non è prevista né è stata effettuata alcuna lavorazione,
- la durata prevista dell’uso temporaneo non è stata o non sarà superiore a 24 mesi,
- la cessione o l’acquisto non sono da dichiarare come una cessione o un acquisto ai fini dell’IVA;
d) merci che circolano tra:
- uno Stato membro e le sue zone franche territoriali in altri Stati membri, e
- lo Stato membro di accoglienza e le zone franche territoriali di altri Stati membri o di organizzazioni internazionali.
Le zone franche territoriali comprendono le ambasciate e le forze armate nazionali stazionate al di fuori del territorio del paese d’origine;
e) beni che veicolano informazioni personalizzate, software compreso;
f) software scaricato da Internet;
g) beni forniti a titolo gratuito che non siano oggetto di transazioni commerciali, sempreché siano movimentati unicamente al fine di predisporre o favorire una transazione commerciale successiva, illustrando le caratteristiche di beni o servizi, ad esempio:
- materiale pubblicitario,
- campioni commerciali;
h) beni destinati a essere riparati e in seguito alla riparazione, nonché i pezzi di ricambio associati ei pezzi difettosi sostituiti;
i) mezzi di trasporto che si spostano durante il loro funzionamento, compresi i mezzi di lancio di veicoli spaziali al momento del lancio."
 
VARIAZIONI
 
In caso di variazioni intervenute successivamente alla presentazione degli elenchi, le conseguenti rettifiche sono indicate negli elenchi relativi al periodo nel corso del quale dette rettifiche sono state registrate.
Le rettifiche devono essere indicate nei seguenti modelli:
- INTRA-1 Ter : rettifiche alle cessioni di beni relative a periodi precedenti
- INTRA-1 Quinquies : rettifiche ai servizi resi indicati nei modelli relativi a periodi precedenti
- INTRA-2 Ter : rettifiche agli acquisti di beni relative a periodi precedenti
- INTRA-1 Quinquies : rettifiche ai servizi ricevuti indicati nei modelli relativi a periodi precedenti
Le istruzioni dettagliate sono contenute nell'Allegato XI . Qui di si seguito si forniscono alcuni chiarimenti.
a) cessioni di beni e prestazioni di servizi rese ( CirMin 13_1994)
- per variazioni in aumento, l'operatore nazionale e' obbligato ad emettere un documento integrativo seguendo lo stesso iter della fattura originaria;
- per variazioni in diminuzione, l'operatore nazionale ha facolta' di intervenire sul registro delle fatture emesse di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 633 del 1972 con apposite annotazioni di rettifica in diminuzione. La rettifica riduce l'ammontare imponibile dell'operazione cui si riferisce se viene annotata nello stesso mese in cui e' annotata l'operazione originaria; diversamente, della rettifica si tiene conto in dichiarazione annuale.
Infine, se i beni malgrado la risoluzione del relativo contratto non sono restituiti al cedente, ma sono ceduti a diverso soggetto d'imposta comunitario, si e' in presenza di due distinte ed autonome operazioni che comportano a carico del contribuente i seguenti adempimenti, diversi a secondo del Paese membro in cui i beni stessi sono destinati:
- consegna dei beni nello stesso Stato membro in cui gia' si trovano: in tal caso deve essere operata, ai soli effetti fiscali, la rettifica dell'operazione originaria mediante l'utilizzo del modello INTRA-1 ter e la compilazione di un nuovo modello INTRA-1 bis per la cessione al successivo acquirente;
- consegna dei beni in diverso Paese membro: in tal caso, i suddetti obblighi di rettifica e di compilazione dei modelli INTRA-1 ter ed INTRA-1 bis devono essere adempiuti sia agli effetti fiscali che statistici.
Le variazioni in diminuzione, anche se non operate, riducono del corrispondente ammontare la disponibilita' del plafond.
b) acquisti di beni e prestazioni di servizi ricevute
- per variazioni in aumento, l'operatore nazionale e' obbligato ad osservare la procedura stabilita dagli art. 46 e seguenti del decreto-legge n. 331 del 1993, con corrispondenti rettifiche, sia agli effetti fiscali che statistici del listing, se gia' presentato;
- per variazioni in diminuzione, l'operatore nazionale ha facolta' di intervenire con apposite annotazioni in diminuzione direttamente sul registro delle fatture emesse e sul registro degli acquisti.
Le suddette rettifiche riducono l'ammontare dell'operazione di acquisto cui si riferiscono se vengono annotate nello stesso mese in cui e' annotata l'operazione originaria; diversamente, delle rettifiche si tiene conto in dichiarazione annuale.
Si ritiene opportuno precisare che la suddetta procedura di regolarizzazione si rende applicabile sia nelle ipotesi in cui la variazione dipenda dalla concessione di uno sconto, un abbuono, etc., sia nelle ipotesi in cui comporta la restituzione dei beni al cedente in altro Stato membro; in tale ultimo caso, peraltro, e' necessario compilare il modello INTRA-2 ter, ai soli fini statistici, anche se la variazione non ha assunto rilevanza fiscale.
Le variazioni di cui alle lettere a) e b), in quanto aventi lo scopo di modificare un'operazione gia' effettuata, sono soggette alla stessa disciplina dell'operazione principale.
Cosi' ad esempio le variazioni sugli acquisti intracomunitari sono soggette alla stessa aliquota IVA o trattamento di non imponibilita', esenzione o non assoggettamento al tributo, ed allo stesso cambio gia' applicato sulla fattura relativa all'acquisto originario.
Le rettifiche conseguenti a variazioni della base imponibile di cessioni ovvero di acquisti, sia in aumento che in diminuzione, concernenti piu' periodi di riferimento, ancorche' compresi in piu' anni solari possono essere indicate nei modelli INTRA-1 ter ed INTRA-2 ter globalmente per ciascun acquirente o fornitore e per ciascun tipo di merce, con riferimento soltanto all'ultimo periodo in cui le operazioni rettificate sono state comprese negli elenchi riepilogativi.
 
SAN MARINO
San Marino non fa parte della Comunita' Europea e le operazioni con San Marino sono sostanzialmente equiparate ad importazioni e esportazioni, sebbene regolate da norme speciali. Tuttavia in un unico caso e' previsto l'obbligo di presentare i modelli intrastat. (art. 4, DM 24.12.1993)
Deve presentare il modello intrastat per le cessioni verso San Marino, per la sola parte fiscale, chi " effettua cessioni verso San Marino e verso altri Stati comunitari: l'obbligo.... sussiste anche nel caso in cui nel corso di un mese o di un trimestre non siano poste in essere cessioni intracomunitarie". (RisMin 83_1997);
Non deve presentare il modello intrastat chi effettua solo operazioni con San Marino.
Le operazioni verso San Marino non influiscono sulla periodicita' trimestrale o mensile degli elenchi, che e' determinata unicamente dal volume delle operazioni verso i Paesi Comunitari.
 
Intrastat - sanzioni
Il ritardo, l'omessa presentazione dei modelli Intrastat, e la loro incompleta o errata compilazione sono puniti con una specifica sanzione: da 516 e 1.032 Euro per ciascun elenco (ex art. 11, comma 4, D.Lgs 471_1997).
Riduzioni della sanzione
● Presentazione del modello entro 30 giorni dalla richiesta dell'Ufficio: sanzione ridotta al 50%.
● Dati mancanti o inesatti corretti o integrati spontaneamente o a seguito di richiesta dell'Ufficio: nessuna sanzione.
Ravvedimento
Se la presentazione dei modelli avviene il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione: sanzione pari 1/10 del mimino (516 Euro) ossia pari a 52 Euro . Per le violazioni commesse dal 1 febbraio 2011 la sanzione e' aumentata ad 1/8 del minimo ossia a 64 Euro.
La sanzione deve essere pagata prima della presentazione, con modello F24 e codice 8911
 
FACILITAZIONI PER LA PRIMA APPLICAZIONE
L'Agenzia delle Dogane comunicato con nota del 19 febbraio 2010 ha previsto delle facilitazioni in fase di prima applicazione della nuova regolamentazione:
● fino al 19 febbraio 2010 sono accettati gli elenchi riepilogativi presentati in formato cartaceo o spediti per posta a mezzo raccomandata (ai fini della data farà fede il timbro postale)
● fino al 30 aprile 2010, possono essere presentati anche in formato elettronico (su supporto magnetico e spediti per posta) agli uffici doganali ma entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento. In tal caso è necessario presentare gli stampati INTRA-1 e/o INTRA-2 (frontespizi).
● dal 20 febbraio 2010 (data di entrata in vigore del DLgs 18_2010) e fino al 30 aprile 2010, per i Modelli INTRA redatti in forma cartacea e spediti per posta (con raccomandata), l'Ufficio Doganale invita il contribuente a mezzo raccomandata ad inviarli per via telematica o in formato elettronico, predisposto utilizzando intra web, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento dell’avviso.
Con la Circolare 14_2010 l'Agenzia ha precisato che, in ottemperanza a quanto previsto dallo Statuto del Contribuente, i principi di collaborazione e buona fede, i soggetti interessati dispongano di 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2010) del 22 febbraio, per adempiere all’obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi in questione (quelli relativi al mese di gennaio 2010). Quindi sembra confermato che per avvalersi della possibilita' di correggere eventuali errori entro il 20 luglio 2010, e' necessario avere comunque inviato gli elenchi entro i 60 giorni dal 5 marzo ossia entro il 4 maggio 2010.
Quindi dal 1 al 4 maggio 2010 l'invio e' ancora nei termini, ma puo' avvenire solo telematicamente. Pertanto, fino alla scadenza del termine suddetto non saranno applicate sanzioni per la tardiva presentazione degli elenchi stessi.
In fase di prima applicazione della nuova normativa, a causa dei ritardi nella pubblicazione della normativa e delle obiettive condizioni di incertezza, l'Agenzia delle Entrate ha comunicato (CircMIn 5_2010) che non applicherà sanzioni in caso di eventuali errori nella compilazione dei modelli Intrastat relativi ai mesi da gennaio a maggio 2010 per gli obblighi mensili, nonché al primo trimestre 2010 per gli obblighi trimestrali. A condizione siano sanate le eventuali violazioni, inviando, entro il 20 luglio 2010, elenchi riepilogativi integrativi corretti.
Per gli elenchi riepilogativi presentati prima del 18 marzo 2010, data di pubblicazione della CircMin 14_2010, non sarà necessario procedere ad alcuna rettifica, anche se il numero e la data della fattura indicati sono quelli del fornitore, anziché del committente nazionale (CircMin 36_2010 - parte seconda n. 11). L'invio in ritardo dei modelli Intrastat e' comunque ravvedibile.
 
Transizione al nuovo regime - gennaio 2010 - I soggetti che presentano esclusivamente Intrastat relativi ai servizi (resi e ricevuti) devono fare riferimento solo al periodo sotto nuova disciplina: quindi a febbraio conteggiano le operazioni compiute dal 1 gennaio 2010 (non rilevano le vendite di servizi effettuate nel 2009) (CircMin 14_2010).
 
Esempio 1 (x .000)
modello
Ammontare delle operazioni effettuate


1 trim
2 trim


gen feb mar Tot apr mag giu Tot
intra vendite servizi (1)
10
20
8
38
10 1 15 26
beni (1) (4)
5
2
0
7
0 5 5 10
totale progr 15 37 45 45 10 16 36 36
intra acquisti servizi
20
25
3
 
5
5
5
 
15
 

beni (4)
3
5
1
 
1 1 1 30
totale progr 23
53
(2)

6 12 18 (3)
 
(1) Nei trimestri mai supera il limite di 50.000 ne per i servizi ne per i beni e quindi presenta i modelli trimestralmente.
(2) Il soggetto ha iniziato l'attivita' a gennaio 2010. Nel mese febbraio ha superato negli acquisti di servizi e beni (53) la soglia e quindi presenta a marzo il modello trimestrale per le operazioni di gennaio e febbraio, e ad aprile presenta il modello Intrastat trimestrale riferito alle operazioni di marzo.
(3) Anche se nei trimestri successivi non e' superata piu' la soglia - calcolata a trimestre solare - deve continuare a presentare il modello mensile fino a quello relativo alle operazioni di marzo 2011. Se nei 4 trimestri precedenti aprile 2011 (ossia nel secondo, terzo e quarto del 2010, e nel primo trimestre 2011) non ha piu' superato la soglia, torna trimestrale con il secondo trimestre. Presenta il modello trimestrale per il secondo trimestre 2011.
(4) Per i beni si devono considerare anche le operazioni effettuare nel 2009. Nel prospetto si ipotizza l'inizio attivita' a gennaio 2010.
 
 
 
 
NOTE
Art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Modalita' di invio e sottoscrizione delle istanze
1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore e' identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identita' elettronica.
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identita' del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento e' inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identita' possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facolta' e' consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
 

rev 12 gen 2012