Dichiarazione dei redditi
UNICO 2011 accoglie la detassazione ambientale
Le istruzioni alla compilazione ne prevedono espressamente l’indicazione tra le variazioni in diminuzione
Le detassazione per gli investimenti ambientali, disciplinata dall’art. 6 commi 13-19 della L. 388/2000, deve essere indicata tra le variazioni in diminuzione utilizzando gli appositi codici previsti dalle istruzioni per la compilazione di UNICO 2011.
Si ricorda che l’art. 6, commi da 13 a 19, della L. n. 388/2000 (Finanziaria 2001) ha introdotto un’agevolazione volta ad incentivare le piccole e medie imprese che realizzano investimenti “ambientali”.
Tale disposizione, destinata alla sole PMI in contabilità ordinaria, assume particolare rilevanza per le imprese che intendono investire nella variabile ambientale, posto che consente di detassare gli investimenti ambientali effettuati.
In particolare, la norma stabilisce che gli investimenti ambientali diretti a prevenire, ridurre e riparare danni causati all’ambiente non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito.
Il metodo di calcolo, tuttavia, non è dei più semplici; occorre infatti effettuare un confronto con la media degli investimenti ambientali realizzati nel biennio antecedente e seguire un approccio di tipo “incrementale” nel calcolo degli stessi.
Ai sensi dell’art. 6 comma 15 della L. n. 388/2000, per investimento ambientale s’intende il costo d’acquisto delle immobilizzazioni materiali di cui all’art. 2424, comma 1, lettera B, n. II, del codice civile, necessarie per prevenire, ridurre e riparare i danni causati all’ambiente. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che si tratta dei danni causati all’ambiente “dall’attività d’impresa” (circ. 1/2001, paragrafo 1.4.6.)
Con la ris. n. 95/2005, l’Agenzia delle Entrate ha altresì chiarito che possono fruire dell’agevolazione anche i beni acquisiti mediante leasing finanziario, in virtù della tendenziale equivalenza tra l’acquisto o la realizzazione del proprio bene e l’acquisizione effettuata tramite contratto di leasing.
La norma agevolativa precisa che sono esclusi dall’ambito applicativo del beneficio fiscale gli investimenti realizzati per obbligo di legge.
L’agevolazione consiste nell’esclusione dalla formazione del reddito imponibile, ai fini delle imposte sul reddito, degli investimenti ambientali come sopra definiti. In pratica, si tratta di una detassazione, ossia di una variazione in diminuzione da operare in sede di dichiarazione dei redditi.
Sulle modalità per fruire della detassazione, si è espressa la ris. Agenzia delle Entrate n. 78/2010. In particolare, secondo la risoluzione, occorreva indicare nel rigo residuale delle variazioni in diminuzione di UNICO 2010, con il codice 99, l’ammontare detassato.
Tuttavia, nelle istruzioni per la compilazione al modello UNICO SC 2011 è espressamente prevista l’indicazione della detassazione ex art. 6 della L. 388/2000 tra le variazioni in diminuzione, al rigo RF54, con l’apposito codice 29.
Sempre con il codice 29, l’agevolazione trova spazio anche nel modello UNICO PF 2011, al rigo RF39, e nel modello UNICO SP 2011, al rigo RF34.
A tal fine, è prevista l’indicazione del “recupero” tra le variazioni in aumento, più precisamente:
- al rigo RF24 (codice 23) del modello UNICO PF 2011;
- al rigo RF29 (codice 23) del modello UNICO SP 2011;
- al rigo RF32 (codice 23) del modello UNICO SC 2011.
Si ricorda che l’art. 6, commi da 13 a 19, della L. n. 388/2000 (Finanziaria 2001) ha introdotto un’agevolazione volta ad incentivare le piccole e medie imprese che realizzano investimenti “ambientali”.
Tale disposizione, destinata alla sole PMI in contabilità ordinaria, assume particolare rilevanza per le imprese che intendono investire nella variabile ambientale, posto che consente di detassare gli investimenti ambientali effettuati.
In particolare, la norma stabilisce che gli investimenti ambientali diretti a prevenire, ridurre e riparare danni causati all’ambiente non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito.
Il metodo di calcolo, tuttavia, non è dei più semplici; occorre infatti effettuare un confronto con la media degli investimenti ambientali realizzati nel biennio antecedente e seguire un approccio di tipo “incrementale” nel calcolo degli stessi.
Ai sensi dell’art. 6 comma 15 della L. n. 388/2000, per investimento ambientale s’intende il costo d’acquisto delle immobilizzazioni materiali di cui all’art. 2424, comma 1, lettera B, n. II, del codice civile, necessarie per prevenire, ridurre e riparare i danni causati all’ambiente. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che si tratta dei danni causati all’ambiente “dall’attività d’impresa” (circ. 1/2001, paragrafo 1.4.6.)
Con la ris. n. 95/2005, l’Agenzia delle Entrate ha altresì chiarito che possono fruire dell’agevolazione anche i beni acquisiti mediante leasing finanziario, in virtù della tendenziale equivalenza tra l’acquisto o la realizzazione del proprio bene e l’acquisizione effettuata tramite contratto di leasing.
La norma agevolativa precisa che sono esclusi dall’ambito applicativo del beneficio fiscale gli investimenti realizzati per obbligo di legge.
L’agevolazione consiste nell’esclusione dalla formazione del reddito imponibile, ai fini delle imposte sul reddito, degli investimenti ambientali come sopra definiti. In pratica, si tratta di una detassazione, ossia di una variazione in diminuzione da operare in sede di dichiarazione dei redditi.
Sulle modalità per fruire della detassazione, si è espressa la ris. Agenzia delle Entrate n. 78/2010. In particolare, secondo la risoluzione, occorreva indicare nel rigo residuale delle variazioni in diminuzione di UNICO 2010, con il codice 99, l’ammontare detassato.
Tuttavia, nelle istruzioni per la compilazione al modello UNICO SC 2011 è espressamente prevista l’indicazione della detassazione ex art. 6 della L. 388/2000 tra le variazioni in diminuzione, al rigo RF54, con l’apposito codice 29.
Sempre con il codice 29, l’agevolazione trova spazio anche nel modello UNICO PF 2011, al rigo RF39, e nel modello UNICO SP 2011, al rigo RF34.
La revoca determina una variazione in aumento
Si segnala peraltro che il comma 14 dell’art. 6 della L. 388/2000 prevede una disposizione antielusiva, volta a scoraggiare la cessione nel breve termine dei beni acquistati utilizzando l’agevolazione in esame. In particolare, qualora i beni oggetto di investimenti ambientali siano ceduti entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui gli investimenti ambientali sono stati effettuati, il reddito escluso dall’imposizione si determina diminuendo l’ammontare degli investimenti ambientali di un importo pari alla differenza tra i corrispettivi derivanti dalle predette cessioni e i costi sostenuti nello stesso periodo d’imposta per la realizzazione degli investimenti ambientali.A tal fine, è prevista l’indicazione del “recupero” tra le variazioni in aumento, più precisamente:
- al rigo RF24 (codice 23) del modello UNICO PF 2011;
- al rigo RF29 (codice 23) del modello UNICO SP 2011;
- al rigo RF32 (codice 23) del modello UNICO SC 2011.
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