Operazioni IVA, rileva il collegamento contrattuale
La correlazione negoziale impedisce di considerare il singolo atto
L’art. 21 del DL n. 78/2010, così come attuato dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 2010/184182, stabilisce l’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto – da parte di un soggetto passivo, anche nei confronti di un privato (c.d. business to consumer) – non inferiori a una specifica soglia, differenziata in base alla natura della fattispecie:- soggetta a fatturazione: 25.000 euro al netto dell’imposta, se effettuate nel periodo d’imposta 2010, con adempimento da assolvere entro il 31 ottobre 2011, altrimenti 3.000 euro nei termini ordinari, ovvero non oltre il 30 aprile dell’anno successivo;
- documentata da scontrino o ricevuta fiscale: 3.600 euro al lordo dell’IVA, limitatamente alle operazioni eseguite a partire dal 1° luglio 2011, la cui comunicazione deve essere presentata anch’essa nel termine del 30 aprile del seguente periodo d’imposta.
Ai fini della verifica del superamento di tali limiti, il punto 2.2 del citato atto direttoriale aveva precisato che – con riferimento ai contratti di fornitura, somministrazione e altri atti da cui derivino corrispettivi periodici (concessione, locazione, noleggio, ecc.) – l’obbligo di comunicazione sussiste esclusivamente qualora le somme dovute in un intero anno solare siano complessivamente di importo non inferiore agli stessi. La problematica è stata, poi, ulteriormente approfondita dall’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 24 di ieri, 30 maggio 2011, secondo cui il medesimo principio deve essere applicato nel caso di contratti tra loro collegati: in altri termini, al ricorrere di tale ipotesi, rileva l’ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti gli atti correlati. A questo proposito, l’Amministrazione finanziaria ha richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in virtù del quale il collegamento negoziale – che può riguardare sia il profilo soggettivo sia quello oggettivo, a prescindere dalla propria fonte, legale ovvero pattizia – non determina un nuovo contratto (Cass. nn. 7074/2006 e 14611/2005). Si tratta, infatti, essenzialmente di un meccanismo mediante il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, che non viene conseguito attraverso un singolo contratto, bensì tramite una pluralità di atti coordinati (Cass. nn. 18884/2008, 5851/2006 e 23470/2004). È il caso, ad esempio, dei subcontratti di locazione di cui all’art. 1595 c.c., mandato ex art. 1717 c.c. e fornitura di cui alla L. n. 192/1998, dell’atto preliminare rispetto a quello definitivo, nonché della locazione con patto di futura vendita (Cass. n. 3587/1992), oppure del contratto di cessione di un autoveicolo collegato al contratto di finanziamento. Diversamente, come ribadito dalla stessa circ. n. 24/2011, nel caso della compravendita, deve essere considerato l’importo della singola operazione.
Va indicato il giorno di registrazione dell’ultima fattispecie
Alla luce di tali considerazioni, l’Agenzia delle Entrate ritiene, pertanto, decisivo il collegamento negoziale quando dalla pluralità dei contratti emerge, nei confronti del medesimo contribuente, un corrispettivo superiore alle soglie previste dal provvedimento direttoriale. Conseguentemente, a fronte del pagamento frazionato del corrispettivo, relativo ad un unico contratto che prevede versamenti periodici, oppure a più contratti tra loro collegati, che stabiliscono il pagamento di somme superiori, in un anno solare, ai predetti limiti, dovrà essere comunicato l’importo complessivo delle operazioni rese e ricevute nel periodo di riferimento, anche se l’ammontare ascrivibile al singolo contratto risulti inferiore a tali soglie. Al ricorrere di tale ipotesi, nel campo “data dell’operazione” dovrà essere indicato il giorno di registrazione dell’ultima fattispecie resa e ricevuta nell’anno di riferimento, ovvero – in assenza dell’obbligo di rilevazione – quello in cui l’operazione s’intende effettuata ai fini IVA (art. 6 del DPR n. 633/1972).
L’Amministrazione finanziaria ha, infine, precisato che l’orientamento in parola deve ritenersi altresì applicabile a tutte le operazioni di importo pari o superiore ai limiti, indipendentemente dal fatto che il pagamento sia regolato in modo frazionato, ed effettuato in anni diversi. Ad esempio, nel caso di una cessione di beni conclusa sulla base di un corrispettivo di euro 10.000, con fatturazione – nell’anno di riferimento – di un unico acconto di 2.500 euro, e dunque inferiore al limite, sussiste comunque l’obbligo di comunicazione, e la conseguente indicazione, come “data dell’operazione”, di quella di registrazione della stessa.
L’Amministrazione finanziaria ha, infine, precisato che l’orientamento in parola deve ritenersi altresì applicabile a tutte le operazioni di importo pari o superiore ai limiti, indipendentemente dal fatto che il pagamento sia regolato in modo frazionato, ed effettuato in anni diversi. Ad esempio, nel caso di una cessione di beni conclusa sulla base di un corrispettivo di euro 10.000, con fatturazione – nell’anno di riferimento – di un unico acconto di 2.500 euro, e dunque inferiore al limite, sussiste comunque l’obbligo di comunicazione, e la conseguente indicazione, come “data dell’operazione”, di quella di registrazione della stessa.
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