Iva
Elenco «clienti fornitori» solo per le operazioni rilevanti
Tra le operazioni rilevanti ai fini IVA sono incluse quelle senza corrispettivo, da assumere in riferimento al valore normale o al prezzo di acquisto o costo
In merito all’ambito oggettivo di applicazione della comunicazione telematica delle operazioni di importo almeno pari a 3.000 euro, la circolare n. 24/2011 precisa che il nuovo adempimento riguarda le sole operazioni per le quali coesistano i presupposti impositivi individuati dall’art. 1 del DPR n. 633/72, ossia quello oggettivo, soggettivo e territoriale.In effetti, il concetto di “operazione rilevante ai fini IVA” desumibile dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2010 sembrava escludere dall’obbligo soltanto le operazioni espressamente elencate nel punto 2.4, ossia le importazioni, le esportazioni dirette, le operazioni comprese negli elenchi “black list” e quelle oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria.
In linea con questa impostazione, la stessa Amministrazione finanziaria, nell’ambito di Telefisco 2011, aveva incluso nel monitoraggio i servizi “generici” scambiati tra soggetti passivi stabiliti in Paesi membri diversi, ivi compresi quelli extraterritoriali in considerazione del luogo di stabilimento del committente (nella specie, in altro Paese UE). Dunque, secondo la nuova linea interpretativa, ai fini della comunicazione, l’obbligo di fatturazione imposto, per i predetti servizi, dall’art. 21, comma 6 del DPR n. 633/72 non prevale sulla extraterritorialità dell’operazione.
Per la stessa ragione, le anticipazioni in nome e per conto del cliente, ancorché oggetto di fatturazione, sono “fuori campo IVA” ex art. 15 del DPR n. 633/72 e, quindi, escluse dall’adempimento. La medesima conclusione vale per i beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono: anche se l’emissione della fattura è prevista dall’art. 21, comma 2, lett. c), il loro “valore normale” – da riportare nel documento – non concorre a formare la base imponibile, purché ricorrano le condizioni richieste dall’art. 15.
Ribaltando l’indicazione fornita in occasione di Telefisco 2011, non vanno comunicate neppure le operazioni intracomunitarie oggetto di dichiarazione nei modelli INTRASTAT. Si tratta di una precisazione importante non tanto per i servizi “generici” resi (a committenti comunitari), la cui esclusione discende già di per sé dal carattere extraterritoriale della prestazione, quanto per i servizi “generici” ricevuti (dai committenti italiani) e per gli scambi di beni in ambito intra-UE, la cui territorialità risulta comunque integrata in capo all’operatore italiano.
Riguardo alle cessioni all’esportazione, l’esclusione dalla comunicazione non si applica alle operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) poste in essere nei confronti degli esportatori abituali, di cui alla lett. c) dell’art. 8 del DPR n. 633/72. Per la stessa ragione, cioè la natura interna della cessione, l’adempimento va osservato anche per le esportazioni dirette in triangolazione, limitatamente al rapporto tra le controparti italiane, che beneficia della non imponibilità di cui alla lett. a) dell’art. 8. Tale conclusione, secondo la circolare, vale non solo per le triangolazioni all’esportazione, ma anche per quelle comunitarie, la cui cessione interna resta ugualmente detassata ai sensi dell’art. 58 del DL n. 331/93.
Anche le operazioni senza corrispettivo, se rilevanti ai fini IVA, vanno comunicate; in tal caso, per verificare il raggiungimento della soglia, occorre avere riguardo, a seconda dei casi, al “valore normale” o al prezzo di acquisto o di costo. Sebbene, infatti, la circolare faccia esclusivo riferimento al criterio del “valore normale” (di cui all’art. 13, comma 3 del DPR n. 633/72), va osservato che, per la generalità delle operazioni senza corrispettivo, è il prezzo di acquisto o di costo il parametro da utilizzare ai fini in esame.
Per tali operazioni, l’Agenzia si limita a richiamare le cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell’attività d’impresa (correttamente, dato che le restanti sono “fuori campo IVA”), nonché la destinazione di beni a finalità extraimprenditoriali. A ben vedere, però, l’adempimento deve essere esteso anche ad altre analoghe operazioni, come l’autoconsumo di beni da parte dell’imprenditore o del professionista e la destinazione di beni a finalità extraprofessionali, assumendo come riferimento il prezzo di acquisto o, in mancanza, il prezzo di costo dei beni o di beni simili, ex art. 13, comma 2, lett. c) del DPR n. 633/72.
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