imposte sostitutive
Proroga al 6 luglio per la sostitutiva sulla rivalutazione degli immobili
La formulazione normativa impiegata in tema rende applicabili le norme procedurali relative ai versamenti delle imposte dirette
Nell’ambito dei versamenti interessati dalla proroga disposta dal DPCM 12 maggio 2011 con riguardo alle imposte e ai contributi derivanti dai modelli UNICO 2011 e IRAP 2011, nonché alla prima rata di acconto della “cedolare secca sugli affitti”, particolare interesse merita il versamento dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione degli immobili di impresa di cui all’art. 15, commi 16 – 22 del DL 185/2008.
Ai sensi dell’art. 1 del DPCM 12 maggio 2011, infatti, possono beneficiare del differimento al 6 luglio 2011 per il versamento delle imposte sui redditi:
- le persone fisiche tenute, entro il 16 giugno 2011, ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di IRAP;
- i soggetti diversi dalle persone fisiche tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di IRAP entro il 16 giugno 2011, che esercitano attività economiche per le quali si applicano gli studi di settore.
Vale la pena ricordare che la rivalutazione dei beni delle imprese commerciali ha consentito di conferire efficacia ai maggiori valori iscritti limitatamente ai beni immobili diversi dalle aree fabbricabili ai soggetti che redigono il bilancio secondo i Principi contabili nazionali, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva (dell’1,5% o del 3%):
- in un’unica soluzione, entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (2008);
- oppure, in tre rate di pari importo, delle quali la prima nel termine di cui al punto precedente, e le altre due da corrispondere entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dei due periodi d’imposta successivi.
In virtù del rinvio operato dall’art. 15, comma 22 del DL 185/2008 al “termine per il versamento delle imposte sui redditi dei due periodi di imposta successivi”, la disciplina sulla rivalutazione richiama esplicitamente le norme procedurali che attengono ai versamenti in materia di imposte sui redditi.
Alla luce del rimando normativo testè menzionato, pertanto, è possibile sostenere che le norme procedurali che attengono ai versamenti in materia di imposte sui redditi, tra le quali rientra il beneficio della proroga, si rendano applicabili anche all’adempimento in esame.
A conferma di tale impostazione, si osserva che la circ. Agenzia delle Entrate 11/2009, al § 7, con riguardo alla scadenza prevista in caso di versamento dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione degli immobili, precisa che “il contribuente può, peraltro, versare l’imposta sostitutiva entro il trentesimo giorno successivo al predetto termine maggiorandola dello 0,40 per cento a titolo di interesse, così come previsto dall’articolo 17 del DPR n. 435 del 2001”. Allo stesso modo, per i versamenti in argomento è possibile beneficiare dell’istituto del ravvedimento di cui all’art. 13 del DLgs 472/97.
In aggiunta, vale la pena notare come la “neutrale” formulazione impiegata in tema di rivalutazione dei beni immobili di impresa differisce da quanto previsto per altri regimi sostitutivi: si pensi ad esempio alla rideterminazione del costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti, al di fuori del regime d’impresa; a norma degli artt. 5 e 7 della L. 448/2001, infatti, per potersi avvalere della relativa agevolazione fiscale, occorre che l’imposta sostitutiva sia versata entro un termine preciso statuito normativamente, ossia il 30 giugno 2012.
Tale tecnica legislativa, al contrario di quanto accade per il regime sulla rivalutazione degli immobili, non consente di beneficiare di un’eventuale proroga relativa al versamento delle imposte sui redditi.
Sul punto, assai delicato in considerazione dei rilevanti importi che devono essere versati ai fini della rivalutazione, si auspicano opportuni (e tempestivi) chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Ai sensi dell’art. 1 del DPCM 12 maggio 2011, infatti, possono beneficiare del differimento al 6 luglio 2011 per il versamento delle imposte sui redditi:
- le persone fisiche tenute, entro il 16 giugno 2011, ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di IRAP;
- i soggetti diversi dalle persone fisiche tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di IRAP entro il 16 giugno 2011, che esercitano attività economiche per le quali si applicano gli studi di settore.
Vale la pena ricordare che la rivalutazione dei beni delle imprese commerciali ha consentito di conferire efficacia ai maggiori valori iscritti limitatamente ai beni immobili diversi dalle aree fabbricabili ai soggetti che redigono il bilancio secondo i Principi contabili nazionali, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva (dell’1,5% o del 3%):
- in un’unica soluzione, entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (2008);
- oppure, in tre rate di pari importo, delle quali la prima nel termine di cui al punto precedente, e le altre due da corrispondere entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dei due periodi d’imposta successivi.
In virtù del rinvio operato dall’art. 15, comma 22 del DL 185/2008 al “termine per il versamento delle imposte sui redditi dei due periodi di imposta successivi”, la disciplina sulla rivalutazione richiama esplicitamente le norme procedurali che attengono ai versamenti in materia di imposte sui redditi.
Alla luce del rimando normativo testè menzionato, pertanto, è possibile sostenere che le norme procedurali che attengono ai versamenti in materia di imposte sui redditi, tra le quali rientra il beneficio della proroga, si rendano applicabili anche all’adempimento in esame.
A conferma di tale impostazione, si osserva che la circ. Agenzia delle Entrate 11/2009, al § 7, con riguardo alla scadenza prevista in caso di versamento dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione degli immobili, precisa che “il contribuente può, peraltro, versare l’imposta sostitutiva entro il trentesimo giorno successivo al predetto termine maggiorandola dello 0,40 per cento a titolo di interesse, così come previsto dall’articolo 17 del DPR n. 435 del 2001”. Allo stesso modo, per i versamenti in argomento è possibile beneficiare dell’istituto del ravvedimento di cui all’art. 13 del DLgs 472/97.
È ammesso il versamento nel termine c.d. “lungo”
Anche in dottrina, è stato osservato che, in linea di principio, la facoltà di fruire della proroga debba essere ammessa anche per gli adempimenti relativi ai vari regimi di imposizione sostitutiva. Ciò alla luce delle precisazioni fornite dalla circ. Assonime 25/2009 (§ 1.2) la quale annovera, tra i versamenti coinvolti dal beneficio, anche quelli per la rivalutazione degli immobili.In aggiunta, vale la pena notare come la “neutrale” formulazione impiegata in tema di rivalutazione dei beni immobili di impresa differisce da quanto previsto per altri regimi sostitutivi: si pensi ad esempio alla rideterminazione del costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti, al di fuori del regime d’impresa; a norma degli artt. 5 e 7 della L. 448/2001, infatti, per potersi avvalere della relativa agevolazione fiscale, occorre che l’imposta sostitutiva sia versata entro un termine preciso statuito normativamente, ossia il 30 giugno 2012.
Tale tecnica legislativa, al contrario di quanto accade per il regime sulla rivalutazione degli immobili, non consente di beneficiare di un’eventuale proroga relativa al versamento delle imposte sui redditi.
Sul punto, assai delicato in considerazione dei rilevanti importi che devono essere versati ai fini della rivalutazione, si auspicano opportuni (e tempestivi) chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.
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