IRES
Strumenti finanziari IAS tassati secondo le regole «ante» riclassificazione
Il nuovo valore di iscrizione assume rilievo fiscale
L’art. 4 del DM 8 giugno 2011 disciplina gli effetti fiscali derivanti dalla riclassificazione di uno strumento finanziario all’interno di una categoria diversa, tra quelle previste dallo IAS n. 39. La disposizione di coordinamento si è resa necessaria alla luce delle modifiche che hanno interessato – in conseguenza della crisi finanziaria – il citato principio contabile nel corso del 2008, e a seguito delle quali è stata prevista la possibilità, al ricorrere di specifiche condizioni e in determinate casistiche, di riclassificare gli strumenti finanziari in un portafoglio diverso rispetto a quello di prima iscrizione.
Il comma 1 della disposizione stabilisce che, nella riclassificazione di uno strumento finanziario in una delle altre categorie previste dallo IAS 39, che comporta il passaggio ad un diverso regime fiscale dello strumento stesso, il valore al quale lo strumento finanziario è iscritto nella nuova categoria, come risultante da atto di data certa e, in ogni caso, dal bilancio d’esercizio approvato successivamente alla data di riclassificazione, assume rilievo fiscale.
In questo modo, viene riassorbita la divergenza tra il precedente valore fiscale dello strumento finanziario e quello di nuova iscrizione in bilancio.
Al riguardo, la relazione illustrativa al DM 8 giugno 2011 precisa che, qualora la riclassificazione avvenga alla data di chiusura delle situazioni periodiche, la relazione relativa al periodo considerato è idonea a soddisfare la condizione di certezza temporale prevista dalla disposizione.
Inoltre, ai sensi del comma 2, il differenziale emerso a seguito della riclassificazione (differenza tra il valore al quale lo strumento finanziario è iscritto nella nuova categoria ed il valore fiscalmente riconosciuto prima della riclassificazione) concorre alla formazione del reddito imponibile secondo la disciplina fiscale applicabile allo strumento finanziario prima della riclassificazione.
Si consideri, ad esempio, l’ipotesi prevista dai paragrafi da 50 a 50F dello IAS n. 39, che consentono la riclassificazione di uno strumento finanziario dal portafoglio dei titoli detenuti con finalità di trading (considerato non immobilizzato ai sensi dell’art. 85, comma 3-bis del TUIR) ad un’altra categoria (che rileva come immobilizzazione finanziaria ai sensi del medesimo art. 85, comma 3-bis del TUIR). In tal caso, il differenziale che emerge dalla riclassificazione, quantificato alla suddetta data certa, concorre alla determinazione del reddito secondo le disposizioni del TUIR applicabili alla categoria di precedente iscrizione dello strumento stesso.
Peraltro, per espressa disposizione normativa, la riclassificazione assume rilevanza anche ai fini dell’art. 87 comma 1 lett. a) e b) del TUIR e si applicano le disposizioni di cui all’art. 110, comma 1-bis lett. c) del TUIR.
Dunque, nell’esempio sopra riportato, la riclassificazione di uno strumento finanziario dalla categoria degli strumenti di trading ad altra categoria rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 87 del TUIR si considera “classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso” ex art. 87, comma 1, lett. b) del TUIR e, parallelamente, la data in cui tale riclassificazione assume rilievo fiscale costituisce la data dalla quale inizia a decorrere il periodo di possesso richiesto dall’art. 87 comma 1 lett. a) del TUIR.
In tale ipotesi, il differenziale tra il valore dello strumento finanziario iscritto nella nuova categoria, individuato alla data di efficacia giuridica dell’operazione straordinaria (indipendentemente, quindi, dalla data in cui la stessa è rilevata nei documenti contabili), e quello fiscalmente riconosciuto prima dell’operazione di riorganizzazione, rileva in capo al soggetto che iscrive lo strumento finanziario in una delle altre categorie previste dallo IAS n. 39 (di norma, la società avente causa in un’operazione straordinaria) secondo la disciplina fiscale applicabile allo strumento finanziario prima della nuova classificazione, incluse le disposizioni di cui all’art. 109, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater del TUIR (c.d. dividend washing).
Il comma 1 della disposizione stabilisce che, nella riclassificazione di uno strumento finanziario in una delle altre categorie previste dallo IAS 39, che comporta il passaggio ad un diverso regime fiscale dello strumento stesso, il valore al quale lo strumento finanziario è iscritto nella nuova categoria, come risultante da atto di data certa e, in ogni caso, dal bilancio d’esercizio approvato successivamente alla data di riclassificazione, assume rilievo fiscale.
In questo modo, viene riassorbita la divergenza tra il precedente valore fiscale dello strumento finanziario e quello di nuova iscrizione in bilancio.
Al riguardo, la relazione illustrativa al DM 8 giugno 2011 precisa che, qualora la riclassificazione avvenga alla data di chiusura delle situazioni periodiche, la relazione relativa al periodo considerato è idonea a soddisfare la condizione di certezza temporale prevista dalla disposizione.
Inoltre, ai sensi del comma 2, il differenziale emerso a seguito della riclassificazione (differenza tra il valore al quale lo strumento finanziario è iscritto nella nuova categoria ed il valore fiscalmente riconosciuto prima della riclassificazione) concorre alla formazione del reddito imponibile secondo la disciplina fiscale applicabile allo strumento finanziario prima della riclassificazione.
Si consideri, ad esempio, l’ipotesi prevista dai paragrafi da 50 a 50F dello IAS n. 39, che consentono la riclassificazione di uno strumento finanziario dal portafoglio dei titoli detenuti con finalità di trading (considerato non immobilizzato ai sensi dell’art. 85, comma 3-bis del TUIR) ad un’altra categoria (che rileva come immobilizzazione finanziaria ai sensi del medesimo art. 85, comma 3-bis del TUIR). In tal caso, il differenziale che emerge dalla riclassificazione, quantificato alla suddetta data certa, concorre alla determinazione del reddito secondo le disposizioni del TUIR applicabili alla categoria di precedente iscrizione dello strumento stesso.
Peraltro, per espressa disposizione normativa, la riclassificazione assume rilevanza anche ai fini dell’art. 87 comma 1 lett. a) e b) del TUIR e si applicano le disposizioni di cui all’art. 110, comma 1-bis lett. c) del TUIR.
Dunque, nell’esempio sopra riportato, la riclassificazione di uno strumento finanziario dalla categoria degli strumenti di trading ad altra categoria rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 87 del TUIR si considera “classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso” ex art. 87, comma 1, lett. b) del TUIR e, parallelamente, la data in cui tale riclassificazione assume rilievo fiscale costituisce la data dalla quale inizia a decorrere il periodo di possesso richiesto dall’art. 87 comma 1 lett. a) del TUIR.
Regole valide anche per le operazioni straordinarie
Infine, il comma 4 dell’art. 4 stabilisce che le disposizioni in esame si applicano anche alle classificazioni di uno strumento finanziario effettuate a seguito di operazioni di riorganizzazione aziendale in continuità di valori fiscali (fiscalmente neutrali) che comportano il passaggio ad un diverso regime fiscale dello strumento stesso.In tale ipotesi, il differenziale tra il valore dello strumento finanziario iscritto nella nuova categoria, individuato alla data di efficacia giuridica dell’operazione straordinaria (indipendentemente, quindi, dalla data in cui la stessa è rilevata nei documenti contabili), e quello fiscalmente riconosciuto prima dell’operazione di riorganizzazione, rileva in capo al soggetto che iscrive lo strumento finanziario in una delle altre categorie previste dallo IAS n. 39 (di norma, la società avente causa in un’operazione straordinaria) secondo la disciplina fiscale applicabile allo strumento finanziario prima della nuova classificazione, incluse le disposizioni di cui all’art. 109, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater del TUIR (c.d. dividend washing).
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