Redditi diversi
Possibile il contratto di amministrazione senza intestazione fiduciaria
Per Assofiduciaria, la ris. 61 dell’Agenzia conferma che si può ricorrere allo schema senza intestazione per l’amministrazione di titoli e valori mobiliari
Secondo quanto chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate 61/2011, le società fiduciarie possono operare come sostituti d’imposta sia per i redditi di capitale che per i redditi diversi – applicando eventualmente il regime del risparmio amministrato di cui all’art. 6 del DLgs. 461/97 – solo a condizione di garantire che ogni flusso reddituale, relativo ai conti e dossier direttamente intestati al fiduciante, transiti su conti intestati alla società fiduciaria. Quest’ultima, quindi, dovrà effettuare le comunicazioni dovute in base alla disciplina del monitoraggio fiscale e quelle imposte ai sostituti di imposta, salvo per i flussi che scontano il prelievo in via definitiva ai sensi dell’art. 6 del DLgs. 461/97.
Assofiduciaria, con la comunicazione n. 45/2011, precisa che la risoluzione citata conferma la possibilità di agire per il tramite di un rapporto di amministrazione senza intestazione, con riferimento sia alle attività finanziarie, sia a quelle patrimoniali, a prescindere dall’applicazione della disciplina sullo scudo fiscale.
Si osserva che la risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate presuppone l’esistenza di una fattispecie specifica e ben delimitata, ove sia dato riscontrare la diretta intestazione al fiduciante dei conti e dossier da egli aperti presso l’intermediario (nella specie, estero) e la conclusione con la fiduciaria di un contratto di amministrazione senza intestazione, nonché l’apertura – per la regolazione dei flussi relativi ai ridetti conti e dossier – di conti intestati alla fiduciaria stessa anche ai fini dell’operatività dei regimi di sostituzione di imposta e del risparmio amministrato.
L’Agenzia conferma che l’amministrazione senza intestazione rientra nella tipica attività fiduciaria, il che, pertanto, impone di considerare come veri e propri conti fiduciari (senza volontà alcuna delle parti – fiduciante e fiduciaria – di attribuire loro alcuna differente valenza) quei conti aperti a nome della fiduciaria, in via esclusivamente strumentale all’esecuzione degli atti giuridici richiesti dal fiduciante in esecuzione dell’incarico di amministrazione.
In merito, Assofiduciaria osserva che l’impostazione ipotizzata nella risposta dell’Agenzia delle Entrate si riferisce soltanto all’apertura di un conto corrente di appoggio, intestato alla società fiduciaria che agisce per conto del cliente-fiduciante, dove far affluire la liquidità derivante dagli smobilizzi delle attività finanziarie, comprensivi delle plusvalenze e/o minusvalenze realizzate dalla negoziazione delle attività finanziarie stesse, nonché l’accreditamento dei redditi di capitale rinvenienti dalle attività finanziarie che formano oggetto di amministrazione senza intestazione. In funzione di tale presupposto contrattuale, l’Agenzia precisa che lo schema negoziale delineato equivale di fatto all’apertura di un contratto di deposito titoli in Italia.
Parimenti – anche al di fuori dei casi di scudo – il trasferimento delle attività a favore di un altro intermediario non dovrà essere segnalato nel modello 770, poiché la segnalazione è dovuta solo se il rapporto di provenienza è regolato dal regime dichiarativo ovvero laddove cambi la proprietà del bene e non anche in caso di sostituzione dell’intermediario cui il bene è affidato, purché non cambi il fiduciante.
Assofiduciaria, con la comunicazione n. 45/2011, precisa che la risoluzione citata conferma la possibilità di agire per il tramite di un rapporto di amministrazione senza intestazione, con riferimento sia alle attività finanziarie, sia a quelle patrimoniali, a prescindere dall’applicazione della disciplina sullo scudo fiscale.
Si osserva che la risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate presuppone l’esistenza di una fattispecie specifica e ben delimitata, ove sia dato riscontrare la diretta intestazione al fiduciante dei conti e dossier da egli aperti presso l’intermediario (nella specie, estero) e la conclusione con la fiduciaria di un contratto di amministrazione senza intestazione, nonché l’apertura – per la regolazione dei flussi relativi ai ridetti conti e dossier – di conti intestati alla fiduciaria stessa anche ai fini dell’operatività dei regimi di sostituzione di imposta e del risparmio amministrato.
L’Agenzia conferma che l’amministrazione senza intestazione rientra nella tipica attività fiduciaria, il che, pertanto, impone di considerare come veri e propri conti fiduciari (senza volontà alcuna delle parti – fiduciante e fiduciaria – di attribuire loro alcuna differente valenza) quei conti aperti a nome della fiduciaria, in via esclusivamente strumentale all’esecuzione degli atti giuridici richiesti dal fiduciante in esecuzione dell’incarico di amministrazione.
In merito, Assofiduciaria osserva che l’impostazione ipotizzata nella risposta dell’Agenzia delle Entrate si riferisce soltanto all’apertura di un conto corrente di appoggio, intestato alla società fiduciaria che agisce per conto del cliente-fiduciante, dove far affluire la liquidità derivante dagli smobilizzi delle attività finanziarie, comprensivi delle plusvalenze e/o minusvalenze realizzate dalla negoziazione delle attività finanziarie stesse, nonché l’accreditamento dei redditi di capitale rinvenienti dalle attività finanziarie che formano oggetto di amministrazione senza intestazione. In funzione di tale presupposto contrattuale, l’Agenzia precisa che lo schema negoziale delineato equivale di fatto all’apertura di un contratto di deposito titoli in Italia.
La conversione del rapporto sorto con lo scudo non va indicata nel 770
Assofiduciaria, poi, fa presente che, nell’ipotesi di conversione di un rapporto con intestazione sorto in relazione allo scudo fiscale in altro senza intestazione, tale conversione non deve essere inserita nel modello 770, ma che, pur mantenendosi inalterati gli effetti giuridici dello scudo, essa può comportare l’effetto pratico della perdita della segretazione del rapporto, come per esempio in caso di reintestazione ai soci delle quote di società a responsabilità limitata inizialmente intestate alla fiduciaria in occasione dell’emersione.Parimenti – anche al di fuori dei casi di scudo – il trasferimento delle attività a favore di un altro intermediario non dovrà essere segnalato nel modello 770, poiché la segnalazione è dovuta solo se il rapporto di provenienza è regolato dal regime dichiarativo ovvero laddove cambi la proprietà del bene e non anche in caso di sostituzione dell’intermediario cui il bene è affidato, purché non cambi il fiduciante.
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