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giovedì 30 giugno 2011

Studi di settore: focus dell’Agenzia su correttivi e territorialità

accertamento

Studi di settore: focus dell’Agenzia su correttivi e territorialità

La circolare n. 30 ha analizzato le novità che caratterizzano gli studi di settore applicabili nel periodo d’imposta 2010

/ Mercoledì 29 giugno 2011
Con la circolare n. 30/2011, diffusa ieri, l’Agenzia delle Entrate esamina, come ogni anno, le principali novità che caratterizzano gli studi di settore per il periodo d’imposta 2010.
Vengono, tra l’altro, esaminati i seguenti aspetti:
- la revisione congiunturale degli studi di settore con l’approvazione dei correttivi anti-crisi all’analisi della normalità economica, specifici per la crisi, congiunturali di settore e congiunturali individuali;
- le nuove esclusioni dall’accertamento basato sugli studi per le società cooperative a mutualità prevalente, i soggetti IAS e i soggetti che esercitano in maniera prevalente l’attività contraddistinta dal codice 64.92.01 (“Attività dei consorzi di garanzia collettiva fidi”) o dal codice 66.19.40 (“Attività di Bancoposta”);
- l’elaborazione su base regionale dello studio VM05U (“Commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature e pelletterie ed accessori”) e l’approvazione di due nuovi indicatori territoriali, che permettono di differenziare l’applicazione degli studi di settore in cui sono previsti, per tenere conto del luogo in cui viene svolta l’attività economica (territorialità del livello dei canoni di locazione residenziale e territorialità del livello delle retribuzioni degli intermediari del commercio su base regionale);
- l’applicazione anche agli studi evoluti per il 2010 (così come quelli approvati per l’annualità precedente) della modalità di stima dell’apporto dei soci amministratori ai fini della determinazione presuntiva dei ricavi basata non più sulle spese sostenute, bensì sul numero di soggetti e sulla percentuale di lavoro prestata.
Alcune novità coinvolgono anche la modulistica utilizzabile per la dichiarazione dei dati rilevanti. Si tratta, a titolo esemplificativo:
- delle modifiche del quadro A ed F, al fine di adeguare i modelli alla nuova metodologia di stima dei soci amministratori;
- dell’introduzione di tre nuovi righi nel quadro F, sezione “Ulteriori elementi contabili”, per monitorare i casi di perdita e distruzione dei beni sottratti dal complesso aziendale;
- dell’introduzione del rigo F39 per la rilevazione delle “Spese per l’acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro” (le informazioni reperite consentiranno di sanare le anomalie che si verificano nell’indicatore “Incidenza degli ammortamenti per beni mobili strumentali rispetto al valore storico degli stessi” in caso di deduzione dell’intera spesa sostenuta nell’anno per l’acquisto di tali beni);
- dell’informazione relativa all’esercizio dell’opzione per la scelta della contabilità ordinaria, in luogo di quella semplificata;
- delle modifiche ai quadri G, Z ed X.
Conferme sull’applicazione dei correttivi
Rispetto alla revisione congiunturale, viene confermato che le risultanze degli studi che tengono conto dei correttivi anti-crisi trovano applicazione, ai fini dell’accertamento, per il solo periodo d’imposta 2010 e non possono avere efficacia retroattiva (sul punto si veda “Studi di settore «retroattivi» soltanto senza correttivi anti-crisi” del 17 gennaio 2011). Inoltre, analogamente agli anni precedenti, si precisa che la revisione congiunturale non dà luogo a un’“evoluzione” degli studi di settore, ma solo a un’integrazione degli stessi; conseguentemente, in caso di adeguamento ai risultati degli studi non evoluti per il 2010, è dovuto il versamento della maggiorazione del 3%, ove necessaria.

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