FEDERALISMO fiscale
Imposta sulle assicurazioni RC auto alle Province
Con il decreto sul Federalismo provinciale, viene anche riordinata la disciplina dell’IPT
Tra le numerose novità contenute nel decreto sul Federalismo regionale e provinciale (DLgs. 6 maggio 2011 n. 68) vi è quella riguardante l’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile (RCA) introdotta dall’articolo 17.
Oltre ad aver stabilito, al comma 1, che l’imposta costituirà un tributo proprio derivato delle Province a decorrere dal 2012 e che la stessa sarà applicata sulle assicurazioni RCA dei veicoli a motore ad eccezione dei ciclomotori, è fissata (al comma 2) l’aliquota base dell’imposta in misura pari al 12,5%. Aliquota che potrà essere aumentata o diminuita dalle Province nel limite dei 3,5 punti percentuali.
A norma del comma 5, le nuove disposizioni si applicano esclusivamente alle Province delle Regioni a statuto ordinario, in quanto alle Province ubicate nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province Autonome la decorrenza e le modalità di applicazione di dette disposizioni sono stabilite con le procedure previste dall’articolo 27 della L. n. 42/2009 (ris. Ministero dell’Economia e delle Finanze 16 giugno 2011 n. 2).
Lo stesso comma 2 dell’articolo 17 del DLgs. n. 68/2011 prevede che le variazioni delle aliquote siano efficaci (in deroga al principio stabilito nell’articolo 1, comma 169 della L. n. 296/2006, nella parte in cui prevede che le deliberazioni retroagiscono al 1° gennaio dell’anno di riferimento anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine di approvazione del bilancio di previsione) dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della delibera di variazione sul sito informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze (www.finanze.gov.it). Il sito è stato individuato dal decreto dirigenziale del 3 giugno 2011, che ha disciplinato anche le modalità di pubblicazione delle delibere in questione, oltre ad aver precisato che è la giunta provinciale l’organo competente a deliberare la variazione dell’aliquota dell’imposta RCA.
Per quanto concerne i termini di approvazione delle delibere di variazione in discorso, oltre a non poter essere adottate prima del 27 maggio 2011 (data di entrata in vigore del DLgs. n. 68/2011), il Ministero dell’Economia e delle Finanze (circ. n. 2/2011) ha sottolineato che devono necessariamente precedere l’approvazione del bilancio di previsione per il 2011. Si ricorda che il termine della delibera di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali è stato differito al 30 giugno 2011 dal DM 16 marzo 2011. Pertanto, le delibere di variazione dell’imposta RCA devono essere adottate entro oggi (30 giugno) e conseguentemente deve essere apportata la relativa variazione in bilancio conseguente alla maggiore o minore entrata derivante dalla deliberazione della giunta provinciale. Si ricorda che la stessa L. n. 296/2006 dispone che, in caso di mancata approvazione entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, “le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.
Nella circolare n. 2/2011, inoltre, il Ministero precisa che la nuova aliquota deliberata dalla Provincia si applica sui premi annuali o rate di premio pagati a decorrere dalla data di efficacia della deliberazione di variazione dell’aliquota, e cioè dal primo giorno del secondo mese successivo a quello dell’avvenuta pubblicazione sul citato sito.
Fino al 31 dicembre 2011, tuttavia, l’IPT continua ad essere attribuita alle Province e la riscossione dell’imposta può essere effettuata dall’ACI senza oneri per le Province, salvo quanto previsto dalle convenzioni stipulate tra gli enti provinciali e l’ACI stesso.
Oltre ad aver stabilito, al comma 1, che l’imposta costituirà un tributo proprio derivato delle Province a decorrere dal 2012 e che la stessa sarà applicata sulle assicurazioni RCA dei veicoli a motore ad eccezione dei ciclomotori, è fissata (al comma 2) l’aliquota base dell’imposta in misura pari al 12,5%. Aliquota che potrà essere aumentata o diminuita dalle Province nel limite dei 3,5 punti percentuali.
A norma del comma 5, le nuove disposizioni si applicano esclusivamente alle Province delle Regioni a statuto ordinario, in quanto alle Province ubicate nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province Autonome la decorrenza e le modalità di applicazione di dette disposizioni sono stabilite con le procedure previste dall’articolo 27 della L. n. 42/2009 (ris. Ministero dell’Economia e delle Finanze 16 giugno 2011 n. 2).
Lo stesso comma 2 dell’articolo 17 del DLgs. n. 68/2011 prevede che le variazioni delle aliquote siano efficaci (in deroga al principio stabilito nell’articolo 1, comma 169 della L. n. 296/2006, nella parte in cui prevede che le deliberazioni retroagiscono al 1° gennaio dell’anno di riferimento anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine di approvazione del bilancio di previsione) dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della delibera di variazione sul sito informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze (www.finanze.gov.it). Il sito è stato individuato dal decreto dirigenziale del 3 giugno 2011, che ha disciplinato anche le modalità di pubblicazione delle delibere in questione, oltre ad aver precisato che è la giunta provinciale l’organo competente a deliberare la variazione dell’aliquota dell’imposta RCA.
Per quanto concerne i termini di approvazione delle delibere di variazione in discorso, oltre a non poter essere adottate prima del 27 maggio 2011 (data di entrata in vigore del DLgs. n. 68/2011), il Ministero dell’Economia e delle Finanze (circ. n. 2/2011) ha sottolineato che devono necessariamente precedere l’approvazione del bilancio di previsione per il 2011. Si ricorda che il termine della delibera di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali è stato differito al 30 giugno 2011 dal DM 16 marzo 2011. Pertanto, le delibere di variazione dell’imposta RCA devono essere adottate entro oggi (30 giugno) e conseguentemente deve essere apportata la relativa variazione in bilancio conseguente alla maggiore o minore entrata derivante dalla deliberazione della giunta provinciale. Si ricorda che la stessa L. n. 296/2006 dispone che, in caso di mancata approvazione entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, “le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.
Nella circolare n. 2/2011, inoltre, il Ministero precisa che la nuova aliquota deliberata dalla Provincia si applica sui premi annuali o rate di premio pagati a decorrere dalla data di efficacia della deliberazione di variazione dell’aliquota, e cioè dal primo giorno del secondo mese successivo a quello dell’avvenuta pubblicazione sul citato sito.
Entro oggi delibere di variazione e bilanci di previsione
Nei successivi commi dell’articolo 17 (commi 6 e ss) è previsto che con un apposito decreto (che doveva essere approvato entro lo scorso 26 giugno, ma che ad oggi non è stato pubblicato in G.U.) saranno modificate le misure dell’imposta provinciale di trascrizione (IPT), di cui al DM 27 novembre 1998 n. 435, in modo che sia soppressa la previsione specifica relativa alla tariffa per gli atti soggetti a IVA e la relativa misura dell’imposta sia determinata secondo i criteri vigenti per gli atti non soggetti ad IVA. Con il disegno di legge di stabilità, ovvero con disegno di legge ad essa collegato, il Governo promuove il riordino dell’IPT, in conformità ad alcuni principi generali.Fino al 31 dicembre 2011, tuttavia, l’IPT continua ad essere attribuita alle Province e la riscossione dell’imposta può essere effettuata dall’ACI senza oneri per le Province, salvo quanto previsto dalle convenzioni stipulate tra gli enti provinciali e l’ACI stesso.
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