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mercoledì 1 giugno 2011

Niente ganasce fiscali sotto i 2.000 euro

Riscossione

Niente ganasce fiscali sotto i 2.000 euro

In sede di conversione del Decreto Sviluppo, è possibile che l’ipoteca venga limitata ai crediti superiori a 20.000 euro

/ Martedì 31 maggio 2011
In sede di conversione del “Decreto Sviluppo” potranno esserci rilevanti modifiche sul versante della riscossione coattiva, nello specifico sull’utilizzabilità, ad opera di Equitalia, delle misure cautelari.
Dopo aver analizzato i possibili correttivi del sistema in tema di aggi di riscossione nonché di dilazioni delle somme iscritte a ruolo (si veda “Riscossione coattiva: arrivano le modifiche” di ieri), è bene soffermarsi sulle intenzioni del Legislatore, palesate con la risoluzione 7-00590 in tema di fermo di beni mobili registrati nonché di ipoteca esattoriale.
A ben vedere, l’esigenza di una modifica del sistema nasce dal fatto che, come si può evincere da alcuni spiacevoli episodi di cronaca, Equitalia si dimostra particolarmente zelante nella riscossione di crediti dei vari enti impositori. Non a caso, a fronte di un credito, ad esempio, per IRPEF e contributi di appena 10.000 euro, può scattare il fermo dell’auto e l’ipoteca esattoriale; quando ci si reca dagli uffici di Equitalia, ci si sente dire, in merito al credito, che occorre rivolgersi all’ente creditore, e su ciò non possono essere mosse critiche, ma non si dimentichi che, per fermi, ipoteche, interessi su interessi (si allude agli interessi di mora, agli aggi e alle spese di notifica degli atti nonché dei fermi) la competenza è di Equitalia, che, talvolta, adotta comportamenti altamente censurabili.
Poi, se a ciò si aggiunge l’eventualità (tutt’altro che remota) di una nullità della notifica degli atti (cartelle di pagamento e preavvisi di fermo) ad opera del postino, succede che il contribuente, magari dopo anni dall’iscrizione a ruolo, venga reso edotto della pretesa nel momento in cui sta vendendo la propria auto, scoprendo la presenza di una ganascia fiscale.
La modifica che si intende effettuare, per ciò che concerne il fermo, consiste in uno sbarramento quantitativo per l’adozione della misura, individuato in 2.000 euro, al di sotto dei quali Equitalia potrà solo notificare solleciti di pagamento.
A nostro avviso, come specificato in precedenza (“Tutela inadeguata negli accertamenti esecutivi, nonostante il DL sviluppo” dello scorso 24 maggio), è bene differenziare la misura cautelare in relazione al soggetto verificato.
Se il contribuente è un agente di commercio, o comunque un soggetto che utilizza l’autovettura per il proprio lavoro, il fermo non dovrebbe mai essere disposto, siccome aumenta l’impossibilità di onorare la partita di ruolo: in altri termini, se il fermo ha natura deterrente, e non preordinata all’espropriazione, come si può pensare che esso stimoli ad adempiere quando, proprio per causa sua, il contribuente deve cessare l’attività, o sostenere ulteriori costi per noleggiare un veicolo, o addirittura per acquistarne un altro?
Il fermo dovrebbe essere inibito per gli agenti di commercio
Quindi, sarebbe opportuno che, in generale, non si potesse utilizzare il fermo sotto i 2.000 euro e che, per determinate categorie di contribuenti, esso fosse del tutto inibito, per le ragioni sopra esposte. Non guasterebbe inoltre modificare l’art. 86 del DPR 602/73, nel senso di rendere cogente la notifica del preavviso di fermo, utilizzando magari la posta elettronica certificata, in modo da essere certi che il contribuente onesto venga reso edotto dell’imminente adozione della cautela.
Per ciò che concerne l’ipoteca, si propone l’innalzamento del limite a 20.000 euro, attualmente individuato in 8.000, e la necessità di comunicare preventivamente ciò al debitore, concedendo un termine di trenta giorni per il pagamento.
Anche in questo caso, se si può concordare con l’innalzamento del limite, è privo di giustificazione il fatto che la comunicazione debba essere inviata solo a certi contribuenti: la notifica deve riguardare ogni soggetto e, se si intende disciplinare diversamente l’ipotesi dei contribuenti con una sola casa, si può agire su altri fronti, magari estendendo l’efficacia sospensiva della richiesta di sospensione giudiziale anche a dette ipoteche, modificando, quindi, sia l’art. 29 del DL 78/2010 sia l’articolo 77 del DPR 602/73 (a nostro avviso, la sospensione potrebbe riguardare anche i ricorsi contro le cartelle da 36-bis, e non solo gli accertamenti).

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