Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Agenzia delle Entrate

Attestazione del requisito idoneità finanziaria

ai sensi art 7 Reg. Europeo n. 1071/2009 – art. 7 D. D . 291/2011

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mercoledì 22 giugno 2011

Amministrazioni pubbliche senza «clienti e fornitori»

Iva

Amministrazioni pubbliche senza «clienti e fornitori»

Lo precisa un provvedimento dell’Agenzia, che ha anche sostituito le specifiche tecniche di trasmissione della comunicazione

/ Mercoledì 22 giugno 2011
Ieri, 21 giugno 2011, il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha emanato un nuovo provvedimento, il n. 92846, riguardante l’adempimento dell’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, per un importo non inferiore a 3.000 euro (ovvero 3.600 euro al lordo dell’IVA, nel caso in cui non sussista l’assoggettamento all’obbligo di fatturazione della fattispecie), introdotto dall’art. 21 del DL n. 78/2010. L’atto in parola rettifica il precedente provvedimento direttoriale n. 184182 del 22 dicembre 2010, intervenendo sul presupposto soggettivo dell’incombente, riferito alla titolarità della partita IVA.
In particolare, è stato aggiunto il punto 2.6, per effetto del quale risultano esonerati dall’obbligo in parola “lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico”: tali soggetti sono, infatti, caratterizzati da peculiari modalità di tenuta della contabilità, suscettibili di rendere particolarmente onerosa l’individuazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, in quanto richiede una difficoltosa separazione preliminare di quelle rientranti nel campo di operatività dell’adempimento.
Sul punto si rammenta che, il 30 maggio 2011, l’Amministrazione finanziaria, con la circolare n. 24, aveva esteso il novero dei soggetti obbligati ai seguenti contribuenti IVA:
- imprese, esercenti arti e professioni in contabilità semplificata di cui agli artt. 18 e 19 del DPR n. 600/1973;
enti non commerciali, limitatamente alle operazioni effettuate nell’esercizio di attività commerciali o agricole, ai sensi dell’art. 4 del DPR n. 633/1972;
- non residenti con stabile organizzazione in Italia, quelli operanti tramite rappresentante fiscale, ovvero identificati direttamente;
- curatori fallimentari e commissari liquidatori per conto della società fallita o in liquidazione coatta amministrativa;
- soggetti che si avvalgono della dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti ai sensi dell’art. 36-bis del predetto Decreto IVA, nonché quelli che applicano il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative produttive di cui all’art. 13 della L. n. 388/2000.
Nessuna integrazione è stata, invece, operata con riferimento alle esclusioni dal requisito oggettivo, che rimangono, pertanto, quelle già indicate nel precedente provvedimento direttoriale, così come interpretate dalla suddetta circolare:
- le importazioni;
- le esportazioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere a) e b) del DPR n. 633/1972;
- le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici localizzati (sede, residente o domicilio) in Paesi a fiscalità privilegiata di cui ai DM 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001, così come modificati dal successivo del 27 luglio 2010, che ha escluso dagli elenchi Cipro, Malta e Corea del Sud. Tali operazioni sono, infatti, già soggetti all’obbligo della c.d. comunicazione “black list”, introdotto dall’art. 1, comma 1 del DL n. 40/2010 e disciplinato dai successivi DM del 30 marzo e 5 agosto 2010, nonché dalla circolare n. 53/2010;
- le operazioni che hanno costituito oggetto di comunicazione all’Anagrafe Tributaria, a norma dell’art. 7 del DPR 29 n. 605/1973, nonché quelle non soggette a fatturazione eseguite sino al 30 aprile 2011;
- le operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto, qualora il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, debito o prepagata emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dal sesto comma della disposizione di cui al punto precedente (art. 7, comma 2, lettera o), del DL n. 70/2011).
Specifiche tecniche sostituite per semplificare gli obblighi
Il provvedimento di ieri ha, infine, modificato il punto 5 di quello del 22 dicembre 2010, sostituendo le specifiche tecniche allegate allo stesso, al fine di semplificare ulteriormente gli obblighi di comunicazione da parte dei contribuenti e migliorare la qualità delle informazioni trasmesse. A questo proposito si rammenta che, con riferimento al periodo d’imposta 2010, l’obbligo di comunicazione – da parte dei contribuenti che non ne sono esclusi – riguarda unicamente le operazioni rilevanti, soggette a fatturazione, effettuate per un ammontare non inferiore a 25.000 euro: il relativo adempimento deve essere assolto entro il 31 ottobre 2011, nei modi ordinari, ovvero in via telematica (Entratel o Fisconline), direttamente oppure mediante un intermediario abilitato di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3 del DPR n. 322/1998.

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