Perdita «sistemica»: con un aumento di capitale reale, si evitano i controlli
La circ. 28 dell’Agenzia torna sul contrasto al fenomeno, precisando che l’aumento obbliga a effettuare nuovi conferimenti in denaro, natura, crediti
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28/2011 ritorna sul contrasto al fenomeno delle imprese in perdita “sistemica”. Il documento di prassi prende in considerazione più argomenti, ma con riguardo a detto fenomeno precisa come deve essere inteso il concetto di perdita “sistemica”.Va ricordato che l’art. 24, comma 1 del DL n. 78/2010 dispone l’obbligo, Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza, di programmare i controlli fiscali, assicurando una vigilanza sistematica su imprese che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per più di un periodo d’imposta. Tale perdita non deve, però, essere determinata da compensi erogati ad amministratori e soci. La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4/2011 chiarisce che la norma esclude espressamente le perdite fiscali determinate da compensi erogati ad amministratori e soci, poiché i menzionati compensi sono componenti reddituali tassati in capo ai percettori.
L’ulteriore condizione, per evitare i controlli, attiene il ripianamento delle perdite fiscali. In pratica, le imprese devono aver deliberato e interamente liberato, nello stesso periodo, uno o più aumenti di capitale a titolo oneroso, di importo almeno pari alle perdite fiscali stesse. Al di fuori di queste condizioni, l’impresa in perdita fiscale risulta inclusa nelle liste di controllo, perché, come precisato nella citata circolare n. 4, le “perdite reiterate esulano da ogni logica imprenditoriale e depongono per un posizionamento fuori mercato che, ove persistente, non giustifica la sopravvivenza dell’impresa stessa”.
Tanto precisato, la circ. n. 28 spiega che si ha perdita sistemica ogni qualvolta, per più periodi d’imposta, le imprese presentino dichiarazione in perdita fiscale non determinata dalle già esaminate condizioni. In realtà, ci si aspettava un chiarimento più approfondito e non un semplice “copia e incolla” della norma originaria. Tuttavia, esaminando sull’argomento i due documenti di prassi emanati dall’Amministrazione finanziaria, si può pervenire a questo concetto: l’impresa è sottoposta a controlli se la perdita fiscale, non determinata dalle suddette condizioni, si protrae per almeno due esercizi consecutivi.
È bene precisare che la perdita oggetto della norma è quella fiscale e non derivante dal Conto economico. Ne consegue che è possibile che una società realizzi un utile civilistico e, poi, attraverso le variazioni in aumento ed in diminuzione effettuate in dichiarazione dei redditi, il risultato positivo da Conto economico diventi perdita fiscale. Si precisa, altresì, che è importante verificare il secondo periodo d’imposta in perdita fiscale, visto che il risultato fiscale negativo deve risultare per due esercizi consecutivi. In questo periodo, in sede di redazione di UNICO 2011, è opportuno analizzare se l’esercizio 2010 si chiude con una perdita fiscale, poiché, qualora il 2009 sia stato chiuso con lo stesso risultato, il contribuente sarà sottoposto a controllo.
Vi è poi da osservare che il dato letterale della disposizione porta a sostenere che essa si applichi alle imprese in generale senza, quindi, distinzione tra società ed imprenditori individuali e senza differenza tra soggetti in contabilità ordinaria o semplificata. In proposito, ci si chiede come deve comportarsi l’imprenditore individuale o la società di persone in contabilità semplificata circa la “tracciabilità” della copertura della perdita fiscale e in quale documento, in pratica, debba risultare la menzionata copertura. Ancora, la norma richiama “l’aumento di capitale”, ma è noto che nella contabilità dell’imprenditore individuale compare il “patrimonio netto” e non il capitale sociale, che, invece, è posta ideale di detto patrimonio.
Occorre, dunque, un chiarimento per questi interrogativi, attualmente privi di risposta e soluzioni.
In merito all’aumento del capitale, questo deve essere di tipo “reale”. Non assume, quindi, rilievo l’aumento “gratuito”, che avviene attraverso il passaggio di riserve a capitale sociale. L’OIC n. 28 prevede che l’aumento reale obbliga ad effettuare nuovi conferimenti in denaro, in natura, in crediti o mediante consolidamento di debito. Se l’aumento avviene in forma “mista”, vale a dire parte a pagamento e parte con assegnazione gratuita, si considera solo la quota concernente quella a pagamento. L’aumento, dunque, può avvenire:
- mediante conferimento in denaro: contestualmente alla sottoscrizione, deve rilevarsi il versamento di almeno il 25% della parte di capitale sottoscritta. Si versa anche l’intero soprapprezzo nel caso in cui esso sia stato fissato;
- mediante conferimento di crediti o beni: per detti beni è necessario una valutazione sulla base di apposita perizia di stima;
- mediante conferimento di opere e servizi per le srl.
Come precisato dalla normativa, l’aumento deve essere deliberato ed interamente liberato. Si deve trattare di immissione di nuove risorse, mentre resta escluso l’aumento di capitale sottoscritto e non ancora versato.
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