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giovedì 30 giugno 2011

Eccedenze di interessi indeducibili in caso di trasformazione

Interessi passivi

Eccedenze di interessi indeducibili in caso di trasformazione

Per l’Agenzia delle Entrate, la società di persone che risulta dall’operazione non ha titolo a dedurre ex post gli interessi

/ Martedì 28 giugno 2011
Nella circolare n. 29 di ieri, 27 giugno 2011, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, in caso di trasformazione di società di capitali in società di persone, le eventuali eccedenze di interessi passivi “maturate” dalla ex società di capitali non sono deducibili nei periodi d’imposta successivi, a trasformazione avvenuta.
La motivazione dell’orientamento dell’Agenzia risiede nella constatazione per cui, una volta perfezionata la trasformazione, la società deduce gli interessi secondo la normativa delle società di persone (art. 61 del TUIR), che non ammette deduzioni “postume”, e non più in base all’art. 96, che invece lascia aperta la strada del recupero delle eccedenze di interessi nei periodi d’imposta successivi, in presenza di ROL capienti.
Si tratta, tuttavia, di una linea interpretativa sulla quale appare opportuno avanzare alcune riflessioni.
In primo luogo, principio cardine della trasformazione societaria è quello della “neutralità” delle posizioni fiscali prima e dopo l’operazione. Lo stesso art. 170, comma 4 del TUIR precisa, ad esempio, che le riserve di utili costituite prima della trasformazione in società di persone mantengono il loro status di poste imponibili secondo le regole previste per le riserve di società di capitali; conseguentemente, se in bilancio viene data menzione della loro origine, esse sono tassate in capo ai soci solo all’atto della effettiva distribuzione, e con le percentuali di imponibilità previste dalla legge per gli utili formatisi in capo alle società di capitali (es. 40% o 49,72%, se i soci sono persone fisiche).
Si potrebbe obiettare a queste considerazioni come, nel caso delle riserve, esista una regolamentazione normativa (l’art. 170, appunto), mentre nel caso degli interessi questo non succede. Si tratterebbe, tuttavia, di obiezioni superabili, in quanto già in altri casi la stessa Agenzia delle Entrate ha previsto tale “neutralità” anche solo in via interpretativa, pur in assenza di disposizioni di legge che regolamentassero la fattispecie. Il riferimento è, naturalmente, alla risoluzione n. 60 del 16 maggio 2005, nella quale è stato precisato che, nel caso di trasformazione di società di capitali in società di persone, la società trasformata mantiene il diritto all’utilizzo delle perdite fiscali che si sono originate nei periodi di imposta in cui questa era soggetta all’IRPEG/IRES; ad avviso della stessa Agenzia, la trasformazione non comporta una novazione soggettiva, con estinzione di un soggetto e la nascita di un altro, bensì un solo mutamento della natura giuridica della società coinvolta e, conseguentemente, le posizioni acquisite (tra cui la perdite) devono essere mantenute anche dopo l’operazione. Analoga impostazione avrebbe, pertanto, potuto essere adottata anche per le eccedenze di interessi passivi.
Possibile violazione del divieto di doppia imposizione
Sotto un terzo profilo, data la natura di variazione temporanea della ripresa fiscale operata dalle società di capitali in caso di indeducibilità degli interessi a norma dell’art. 96 del TUIR, il mancato riconoscimento in capo alla società di persone risultante dalla trasformazione della deducibilità nei periodi d’imposta caratterizzati da ROL capienti appare quale violazione del divieto della doppia imposizione sancito dall’art. 163 del TUIR. Se, ad esempio, una srl chiudesse l’esercizio “n” in perdita fiscale per 20, deducendo tutti gli interessi, si trasformasse in snc e l’esercizio “n+1” chiudesse con un reddito imponibile di 20, la stessa snc potrebbe compensare tale reddito con le perdite “ereditate”, con il conseguente azzeramento dell’imponibile da trasferire ai soci. Se, invece, la stessa srl avesse chiuso l’esercizio “n” sotto il profilo fiscale a zero, per effetto di componenti deducibili per 20 e una ripresa fiscale in aumento per interessi di pari importo, qualora dopo la trasformazione venisse prodotto un reddito di 20 esso sarebbe totalmente imputato ai soci, trasformando la variazione da temporanea in permanente.
Da ultimo, si deve evidenziare che nulla, sotto il profilo pratico, ostacolerebbe il diritto della società di persone trasformata di dedurre ex post le eccedenze di interessi. Come avvenuto, infatti, per le perdite, sarebbe agevole prevedere nel quadro RS del modello UNICO un prospetto di “memoria” delle suddette eccedenze; con, oltretutto, il vantaggio rappresentato dal fatto che le eccedenze di interessi, a differenza delle perdite, non hanno alcuna stratificazione temporale e, pertanto, potrebbe al limite essere sufficiente una casella per la relativa rappresentazione.
In definitiva, potrebbero aprirsi spazi per una rivisitazione dell’orientamento in questione; nell’immediato, le società che decidessero di aderirvi sono tenute a stralciare dal bilancio le imposte differite attive eventualmente iscritte a seguito dell’indeducibilità degli interessi.

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