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giovedì 2 giugno 2011

Autotrasportatori senza «indicazioni» sulla deduzione

agevolazioni

Autotrasportatori senza «indicazioni» sulla deduzione

Non sono ancora note le misure per il 2010 dell’agevolazione prevista dall’articolo 66 del TUIR

/ Giovedì 02 giugno 2011
Autotrasportatori ancora in attesa. Non risultano, infatti, ancora fissati gli importi per il periodo d’imposta 2010 della deduzione forfetaria di cui all’art. 66, comma 5 del TUIR riconosciuta agli autotrasportatori di merci per conto terzi.
In particolare, il comma 5 dell’art. 66 del TUIR stabilisce che “per le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci per conto di terzi il reddito determinato a norma dei precedenti commi è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria di spese non documentate, di euro 7,75 per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore oltre il comune in cui ha sede l’impresa ma nell’ambito della regione o delle regioni confinanti e di euro 15,49 per quelli effettuati oltre tale ambito”.
Nonostante la suddetta norma individui degli importi specifici, la misura dell’agevolazione è stata modificata nel corso degli anni, tenendo conto dello stanziamento annuale previsto e dell’adeguamento dei predetti importi all’ISTAT; ciò in ottemperanza al disposto dell’art. 2 comma 1-bis del DL 28 dicembre 1998 n. 451.
Infatti, l’art. 2 del DL 451/98 (G.U. 29 dicembre 1998 n. 302) – Disposizioni urgenti per gli addetti ai settori del trasporto pubblico locale e dell’autotrasporto – prevede che “Gli importi di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, recante disposizioni fiscali per le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, sono elevati rispettivamente a L. 35.500 e L. 71.000 per il periodo di imposta relativo all’anno 1998. Il relativo onere è determinato in lire 41 miliardi per l’anno 1999”. Al comma 1-bis viene altresì precisato che “Gli importi di cui al comma 1 sono fissati annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nei limiti delle risorse finanziarie stanziate, tenendo conto anche dell’adeguamento dei predetti importi alle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativo all’anno precedente”.
L’art. 3. comma 2 del DL 437/96, citato al comma 1 dell’art. 2 sopra riportato, fa riferimento all’art. 79 comma 8 del “vecchio” TUIR, corrispondente all’attuale art. 66 comma 5.
Di conseguenza, ai fini dell’applicazione della deduzione forfetaria ex art. 66 comma 5 del TUIR, occorre attendere la determinazione degli importi deducibili delle spese sostenute nel 2010, da indicare nella dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo d’imposta (UNICO 2011).
La misura potrebbe rimanere invariata
Si ricorda che, con il comunicato stampa del 24 maggio 2010, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato la possibilità di utilizzare il criterio di deduzione forfetaria dal reddito d’impresa delle spese non documentate nel periodo d’imposta 2009.
Nello specifico, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa, era prevista per il 2009 (UNICO 2010) una deduzione forfetaria per le spese non documentate pari a:
- 56 euro per i trasporti effettuati fuori dal territorio comunale, ma all’interno della Regione e delle Regioni confinanti. Tale deduzione spetta anche per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35% di quello spettante per i medesimi trasporti nell’ambito della Regione o delle Regioni confinanti;
- 92 euro per i trasporti effettuati oltre tale ambito.
Si attendono, quindi, istruzioni in merito all’applicazione del beneficio fiscale in esame per le prossime dichiarazioni dei redditi, fermo restando che la misura della deduzione potrebbe rimanere invariata rispetto a quella dello scorso anno.

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