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giovedì 30 giugno 2011

Costi di progettazione di immobili all’estero: ai fini IVA conta l’ubicazione

Iva

Costi di progettazione di immobili all’estero: ai fini IVA conta l’ubicazione

Per la circ. 29 diffusa ieri dall’Agenzia, tali costi rientrano nell’ambito dei beni immobili e sono rilevanti nello Stato in cui si trova il fabbricato

/ Martedì 28 giugno 2011
Con la circolare n. 29/2011 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che i costi sostenuti per la progettazione di un immobile sono qualificati nell’ambito dei servizi relativi a beni immobili, di cui all’art. 7-quater, lett. a), del DPR 633/72, con conseguente rilevanza ai fini IVA nello Stato in cui è ubicato l’immobile. L’art. 7-quater del DPR 633/72, infatti, disciplina la territorialità IVA dei servizi relativi a beni immobili, includendo, per quel che interessa in questa sede, anche le perizie, le prestazioni di agenzia e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell’esecuzione dei lavori immobiliari. Tali prestazioni, così come in genere i servizi relativi a beni immobili, sono rilevanti ai fini IVA in Italia quando l’immobile è ivi situato.
La questione posta all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda un ingegnere italiano cui è stata commissionata, da parte di una società italiana, la progettazione di un complesso immobiliare situato in Paese extra-UE (e, come precisato, non incluso negli elenchi dei Paesi a fiscalità privilegiata, pur non essendo tale dato rilevante ai fini dell’individuazione del luogo di rilevanza territoriale del servizio). Si chiede conferma se tale servizio rientri nell’ambito applicativo di cui all’art. 7-quater, lett. a), del DPR 633/72, con conseguente esclusione da IVA per carenza del presupposto territoriale, trattandosi di bene immobile situato all’estero.
L’Agenzia delle Entrate preliminarmente ricorda che la Corte di Giustizia ha sancito il principio secondo cui le disposizioni della Direttiva 2006/112, che prevedono deroghe rispetto ai principi generali, devono essere interpretate in maniera restrittiva (richiamando le sentenze C-49/09 del 28 ottobre 2010, C-86/09 del 10 giugno 2010 e C-94/97 del 22 ottobre 1998). Secondo l’Agenzia, rientrano nell’ambito dei servizi di preparazione e coordinamento dei lavori immobiliari “le prestazioni – rese da ingegneri, architetti o altri professionisti abilitati – relative alla progettazione e alla direzione di lavori immobiliari, al collaudo dell’immobile, alla progettazione degli interni e degli arredamenti integrati”. Al contrario, sono esclusi da tale ambito i servizi di consulenza e assistenza tecnica o legale non direttamente afferenti la preparazione e il coordinamento dei lavori immobiliari, sia pure riferiti a un bene immobile.
In via esemplificativa, secondo l’Agenzia delle Entrate, non rientrano nell’ambito dei servizi riferiti a beni immobili l’attività dell’avvocato relativa alla predisposizione dell’atto di vendita dell’immobile, nonché quella del consulente fiscale per la valutazione dei profili tributari dell’operazione. Tali servizi, quindi, rientrano fra quelli “generici” di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72, e sono perciò rilevanti ai fini IVA nel Paese in cui è stabilito il committente.
Nessun adempimento IVA per il servizio di progettazione dell’immobile
Infine, l’Agenzia precisa che per il servizio di progettazione dell’immobile, in quanto fuori campo IVA, non è previsto alcun adempimento ai fini IVA. A tale proposito, pur non riguardando il caso di specie, in cui il committente è un soggetto IVA nazionale, si ricorda che per i servizi di cui all’art. 7-quater, posti in essere con soggetti passivi d’imposta in altro Stato UE, non sussiste l’obbligo di indicazione negli elenchi INTRASTAT, in quanto l’art. 50, comma 6, del DL 331/93 esclude espressamente da tale obbligo le prestazioni di servizi di cui agli artt. 7-quater e 7-quinquies, del DPR 633/72.

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