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giovedì 2 giugno 2011

recupero acconti IRAP tramite F24

ilcasodelgiorno

Recupero acconti IRAP tramite F24

Riguardo professionisti e «piccoli» imprenditori, sono stati espressi pareri difformi sulla possibilità di compensare gli acconti con altri debiti

/ Giovedì 02 giugno 2011
L’approssimarsi del termine per il versamento del saldo delle imposte dirette e dell’IRAP riporta alla ribalta la questione della possibilità, per i contribuenti che, ritenendosi privi di autonoma organizzazione, non intendano procedere al versamento del saldo IRAP, pur avendo pagato i relativi acconti, di recuperare questi ultimi tramite compensazione nel modello F24 con altri debiti fiscali e contributivi.
Ad oggi, la questione si presenta controversa.
In senso favorevole si è pronunciata la Commissione Tributaria Provinciale di Milano con la sentenza 5 maggio 2010 n. 141. Nel caso di specie, il contribuente, dopo aver versato il primo e il secondo acconto IRAP 2006, non provvedeva né al versamento del saldo relativo allo stesso 2006, né alla presentazione del quadro IQ all’interno del modello UNICO 2007, portando “a credito” l’importo dei due acconti già versati. Detto ammontare veniva compensato, nel modello F24, con il debito IRPEF (presumibilmente emergente dalla medesima dichiarazione dei redditi).
I giudici milanesi giudicano corretta la suddetta procedura. Infatti, atteso che la dichiarazione dei redditi è una dichiarazione di scienza, il contribuente può, “dopo un attento esame di tutta la sua gestione annuale”, legittimamente ritenersi escluso dal tributo regionale, utilizzando in compensazione con altri debiti fiscali o contributivi (all’interno del modello F24) i pagamenti eseguiti a titolo di acconto. In altre parole, la circostanza che siano stati versati gli acconti IRAP non comporta di per sé che il professionista sia poi obbligato a corrispondere il tributo per il medesimo periodo d’imposta, qualora, “da un attento esame di tutta la documentazione contabile”, giunga alla conclusione di non svolgere un’attività autonomamente organizzata.
Dal testo della sentenza non si evince tuttavia con chiarezza se, ferma restando la mancata compilazione del quadro IQ, l’ammontare degli acconti recuperati “a credito” sia poi stato indicato, o meno, nel quadro RX del modello UNICO. In base alle istruzioni ai modelli di dichiarazione e alle regole generali in materia di compensazione (ex art. 17 del DLgs. 241/97), infatti, il credito utilizzato nel modello F24 deve emergere dalla dichiarazione dei redditi, anche se, materialmente, la compensazione può avvenire prima della relativa presentazione.
La questione appare rilevante alla luce delle nuove modalità di presentazione della dichiarazione IRAP. Si ricorda, infatti, che, a partire dal 2009 (con riferimento al periodo d’imposta 2008), la dichiarazione annuale IRAP non deve più essere presentata congiuntamente alla dichiarazione dei redditi, bensì in forma “separata”. A seguito di tale novità, l’IRAP a credito un tempo indicata all’interno del quadro RX del modello UNICO, al fine di distinguere l’importo eventualmente chiesto a rimborso e quello utilizzabile in compensazione, viene ora esposta all’interno del quadro IR della stessa dichiarazione IRAP.
Ora, se davvero la Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha considerato ammissibile l’indicazione nel modello F24 del credito IRAP corrispondente all’importo versato a titolo di acconto (peraltro utilizzando – si ritiene – il codice tributo relativo al saldo) senza che lo stesso fosse riportato nel quadro RX del modello UNICO, si potrebbe giungere alla seguente conclusione: il contribuente che, in sede di saldo IRAP 2010, si consideri privo di autonoma organizzazione (con conseguente esclusione da IRAP), pur avendo corrisposto i relativi acconti, potrebbe recuperare gli importi versati senza necessità di procedere alla presentazione della dichiarazione IRAP al solo scopo di indicare il corrispondente credito, ma limitandosi a compensarli nel modello F24, ad esempio con il saldo IRPEF.
Peraltro, tale impostazione deve essere vagliata con estrema cautela, poiché – come detto – si basa su un presupposto non direttamente evincibile dal contenuto della pronuncia (vale a dire, il mancato riporto del credito a suo tempo compensato all’interno del quadro RX).
A un atteggiamento ancor più prudente induce la Commissione tributaria provinciale di Treviso, che, con la sentenza 5 ottobre 2010 n. 116/05/10, sembra giungere a conclusioni opposte rispetto a quelle dei giudici milanesi. In particolare, secondo la sentenza in oggetto, non sarebbe possibile compensare l’acconto IRAP versato, ritenuto non dovuto, con le somme a debito risultanti dalla dichiarazione dei redditi.
Secondo i giudici trevigiani, infatti, ancor prima delle regole generali in materia di compensazione dettate in ambito tributario (ex art. 17 del DLgs. 241/97) rilevano le disposizioni del codice civile, il quale, all’art. 1243, dispone che “la compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili”. Nel caso di specie, il contribuente non poteva utilizzare in compensazione il proprio presunto credito, in quanto derivante da asserita, ma non ancora accertata, esenzione da IRAP. In altre parole, “il credito opposto in compensazione non era né liquido, né esigibile perché non vi era ancora stato un accertamento, consensuale stragiudiziale o giudiziale, del suo importo e della sua esigibilità”.
Alla luce di quanto sopra, sembrerebbe preferibile presentare la dichiarazione IRAP 2011, compilando, oltre al frontespizio, il quadro IR al solo fine di indicare l’importo degli acconti versati (rigo IR26), determinando così l’imposta a credito da indicare nel rigo IR28 (che, presumibilmente, con un’imposta dovuta pari a zero, e in assenza di eccedenze a credito risultanti dalla precedente dichiarazione, coincide proprio con l’importo degli acconti versati).
Quali ulteriori opzioni, si potrebbe:
- presentare un’istanza di rimborso, ai sensi dell’art. 38 del DPR 602/73;
- inoltrare all’Agenzia delle Entrate un’istanza di correzione del modello F24, allo scopo di imputare i versamenti IRAP ad altro titolo (es. IRPEF), così da poter gestire nel quadro RX del modello UNICO 2011 il “recupero” degli acconti IRAP, senza che sia necessaria a tal fine la presentazione della dichiarazione IRAP.

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