Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Agenzia delle Entrate

Attestazione del requisito idoneità finanziaria

ai sensi art 7 Reg. Europeo n. 1071/2009 – art. 7 D. D . 291/2011

Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Invio Bilancio
Aggiornamento Consiglio di Amministrazione ed elenco Soci
Variazioni all 'Agenzia delle Entrate
Cessioni di quote di Società Srl
Gestione del contenzioso con l' Agenzia delle Entrate
Ricorsi Tributari

giovedì 2 giugno 2011

Riscossione coattiva: approvata la risoluzione che propone modifiche

infoNews

Riscossione coattiva: approvata la risoluzione che propone modifiche


18.42 / Mercoledì 01 giugno 2011
La Commissione Finanze della Camera ha approvato oggi la risoluzione n. 7-00590 Bernardo, concernente interventi nel settore della riscossione coattiva dei tributi. Il testo potrebbe diventare un emendamento al DL n. 70/2011 (c.d. “Decreto Sviluppo”).
La risoluzione impegna il Governo ad assumere iniziative volte in particolare a:
- introdurre elementi di maggiore flessibilità nelle procedure di riscossione coattiva nei confronti di quegli imprenditori che dimostrino di non essere in grado di ottemperare alle scadenze fiscali e contributive per una temporanea difficoltà economica legata alla congiuntura negativa, attraverso un intervento normativo teso a rendere strutturale la possibilità di concedere al debitore un nuovo piano di rateazione, in caso di mancato pagamento di una o più rate determinato da un comprovato peggioramento della situazione di difficoltà economica del debitore stesso;
- rivedere la disciplina della riscossione degli importi non significativi, intendendosi per tali quelli inferiori o pari a 2.000 euro, stabilendo che, per gli stessi importi, l’agente della riscossione è tenuto semplicemente ad inviare al debitore solleciti di pagamento;
- rivedere il meccanismo di espropriazione sugli immobili, elevando a 20.000 euro l’importo al di sotto del quale non è possibile iscrivere ipoteca ovvero procedere ad espropriazione, prevedendo inoltre che, qualora il debitore risulti proprietario di un solo immobile nel quale abbia la propria residenza l’iscrizione ipotecaria sia necessariamente preceduta dalla notifica di una comunicazione preventiva che assegni al debitore stesso un termine di trenta giorni per effettuare il pagamento, prima che si proceda all’iscrizione del gravame;
- riformare il meccanismo di calcolo delle sanzioni tributarie, in particolare escludendo forme di anatocismo, legate all’applicazione di ulteriori interessi sulle sanzioni e sugli interessi di mora maturati per il mancato pagamento dei debiti tributari, limitando la crescita degli oneri connessi ai ruoli esecutivi e rivedendo il meccanismo dei compensi di riscossione;
- favorire, anche nel contesto del processo di attuazione del federalismo fiscale, la riorganizzazione del sistema della riscossione coattiva da parte dei Comuni, verificando in tale contesto l’opportunità di concentrare l’operatività di Equitalia sulla riscossione dei crediti di natura tributaria e contributiva, lasciando al sistema della riscossione degli enti locali la competenza in materia di riscossione delle altre entrate di spettanza dei medesimi enti locali.

Nessun commento:

Posta un commento