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giovedì 30 giugno 2011

Soglia di punibilità per omessa dichiarazione senza dolo

Penale tributario

Soglia di punibilità per omessa dichiarazione senza dolo

Per la Cassazione, la soglia è una condizione obiettiva di punibilità, e non un elemento costitutivo del reato

/ Venerdì 24 giugno 2011
La soglia di punibilità contemplata per il delitto di omessa dichiarazione (art. 5 del DLgs. 74/2000) è una condizione obiettiva di punibilità, e non un elemento costitutivo del reato, per cui non deve essere oggetto di rappresentazione e volizione ad opera del reo.
Questa è l’affermazione della Corte di Cassazione, contenuta nella sentenza n. 25213 depositata ieri, ove, come si esporrà, i giudici si sono discostati dai propri precedenti. In breve, essi ritengono applicabile l’art. 44 del codice penale, secondo cui “quando, per la punibilità del reato, la legge richiede il verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato, anche se l’evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, non è da lui voluto”.
Ai sensi dell’art. 5 del DLgs. 74/2000, commette il delitto di omessa dichiarazione chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o l’IVA, non presenta, essendovi obbligato, le dichiarazioni annuali, “quando l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad euro 77.468,53”.
Sulla natura giuridica della soglia di punibilità molto si è discusso, e la dottrina si è da sempre divisa, optando sia per la tesi dell’elemento costitutivo del reato sia per la tesi della condizione obiettiva di punibilità: se si condivide la prima corrente di pensiero, l’ammontare dell’imposta evasa deve essere rapportata al coefficiente psicologico, quindi essere oggetto di volizione e rappresentazione da parte dell’imputato.
Per contro, accogliendo la seconda impostazione, il superamento della soglia è circostanza esterna al reato, quindi non deve esserci l’elemento soggettivo, e così sembra essersi espressa la Cassazione con la sentenza in commento (si rileva che, nel nostro sistema costituzionale, prescindere dall’elemento soggettivo contrasta con i principi base dell’ordinamento, e ciò vale per tutte le ipotesi di responsabilità oggettiva).
Giurisprudenza discordante sulla natura giuridica della soglia
Nella sentenza in commento i giudici citano la precedente pronuncia 15164 del 2003, ove si era sostenuto che l’accadimento (superamento della soglia) non fa parte del contenuto offensivo della fattispecie, e “non si richiede, pertanto, nel soggetto agente la rappresentazione dell’ammontare del contributo evaso, ma la sola finalizzazione della condotta all’evasione ed il reato si perfeziona nel momento in cui la condizione si verifica, pure se essa non è voluta dall’agente medesimo”.
Invero, tale precedente si riferisce al reato di cui all’art. 37 della L. 689/81 (Omissione o falsità di registrazione o denuncia obbligatoria), e concerne una fattispecie di diritto previdenziale, non di diritto tributario.
Ma, al di la di ciò, che comunque non sminuisce la portata del dictum della Cassazione, si rileva che i precedenti della giurisprudenza penale tributaria si sono varie volte espressi in senso diverso, basti pensare al pronunciamento delle Sezioni Unite n. 35 del 2001, nonché alla sentenza 10346 del 2000.
Le Sezioni Unite avevano specificato, proprio con riferimento all’omessa dichiarazione, che il delitto prevede il dolo specifico dell’evasione dell’imposta in maniera superiore alla soglia stabilita dalla legge.

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