diritto camerale
Proroga dei versamenti per il diritto annuale
Confermata l’applicabilità anche al diritto annuale della proroga dei versamenti risultanti dai modelli UNICO e IRAP in scadenza il 16 giugno 2011
Con la circolare n. 103161 dello scorso 30 maggio, il Ministero dello Sviluppo Economico è intervenuto per confermare l’applicabilità anche al diritto camerale annuale della proroga dei versamenti derivanti dai modelli UNICO 2011 e IRAP 2011 disposta dal DPCM 12 maggio 2011.
Viene premesso che il Provvedimento che stabilisce le misure del tributo per il 2011, datato 21 aprile 2011 e registrato dalla Corte dei Conti il 25 maggio 2011, è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (così come già anticipato da alcune Camere di Commercio sul proprio sito internet; si veda “Definiti gli importi del diritto annuale 2011” del 16 maggio 2011).
Quindi, la circolare passa ad esaminare il DPCM 12 maggio 2011 ricordando che il provvedimento ha differito, tra l’altro, il termine per il pagamento del primo acconto delle imposte per l’anno 2011, in scadenza il 16 giugno 2011, per le persone fisiche e per i soggetti diversi dalle persone fisiche che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore. I versamenti devono essere eseguiti:
- entro il 6 luglio 2011 (invece del 16 giugno 2011), senza alcuna maggiorazione;
- dal 7 luglio 2011 al 5 agosto 2011 (invece del 18 luglio 2011, in quanto il 16 luglio cade di sabato), con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.
Per quanto concerne il diritto annuale, l’art. 8 del DM 11 maggio 2001 n. 359 ne fissa il versamento entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi. Alla luce di ciò – precisa il Ministero – la proroga stabilita con il DPCM 12 maggio 2011 si applica anche al versamento del diritto annuale per l’anno 2011 effettuato dai contribuenti soggetti agli studi di settore, ivi compresi i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) eventualmente rientranti in tali fattispecie, nonché dalle imprese individuali.
Viene premesso che il Provvedimento che stabilisce le misure del tributo per il 2011, datato 21 aprile 2011 e registrato dalla Corte dei Conti il 25 maggio 2011, è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (così come già anticipato da alcune Camere di Commercio sul proprio sito internet; si veda “Definiti gli importi del diritto annuale 2011” del 16 maggio 2011).
Quindi, la circolare passa ad esaminare il DPCM 12 maggio 2011 ricordando che il provvedimento ha differito, tra l’altro, il termine per il pagamento del primo acconto delle imposte per l’anno 2011, in scadenza il 16 giugno 2011, per le persone fisiche e per i soggetti diversi dalle persone fisiche che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore. I versamenti devono essere eseguiti:
- entro il 6 luglio 2011 (invece del 16 giugno 2011), senza alcuna maggiorazione;
- dal 7 luglio 2011 al 5 agosto 2011 (invece del 18 luglio 2011, in quanto il 16 luglio cade di sabato), con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.
Per quanto concerne il diritto annuale, l’art. 8 del DM 11 maggio 2001 n. 359 ne fissa il versamento entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi. Alla luce di ciò – precisa il Ministero – la proroga stabilita con il DPCM 12 maggio 2011 si applica anche al versamento del diritto annuale per l’anno 2011 effettuato dai contribuenti soggetti agli studi di settore, ivi compresi i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) eventualmente rientranti in tali fattispecie, nonché dalle imprese individuali.
Applicabile anche il differimento dei termini scadenti nel periodo feriale
La circolare in esame ha precisato, altresì, che è applicabile al diritto camerale annuale anche l’art. 3 del DPCM in questione, norma che differisce i termini per effettuare i versamenti delle somme di cui agli artt. 17 e 20 comma 4 del DLgs. 241/97 e gli altri adempimenti fiscali, scadenti nel periodo compreso tra il 1° e il 20 agosto 2011, al 20 agosto 2011, senza alcuna maggiorazione (si ricorda che, poiché il 20 agosto cade di sabato, il termine è ulteriormente differito a lunedì 22). Tale proroga non trova applicazione rispetto ai versamenti già differiti, ai sensi dell’art. 1 del DPCM citato, fino al 5 agosto 2011.
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