ilcasodelgiorno
Incognita sulla decorrenza dei 30 giorni per definire l’avviso bonario
Occorrerebbe sempre partire dall’ultima comunicazione data al contribuente, ma l’Agenzia pare di diverso avviso
Nelle procedure di liquidazione automatica (artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72) e di controllo formale delle dichiarazioni (art. 36-ter del DPR 600/73), il contribuente, come prevedono gli artt. 2 e 3 del DLgs. 462/97, ha diritto di fruire della riduzione delle sanzioni da omesso versamento del 30% se il pagamento avviene entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione bonaria.
In particolare, la riduzione avviene a un terzo per la liquidazione automatica e a due terzi per il controllo formale.
Vi possono essere alcune complicazioni per ciò che concerne il dies a quo per il pagamento, specie in caso di controllo formale.
Ora, nella liquidazione automatica, il contribuente gode, in sostanza, di un maggior termine se la procedura viene seguita da un professionista abilitato alla trasmissione delle dichiarazioni: infatti, in tal caso l’art. 2-bis, comma 3, del DL 203/2005 stabilisce che il termine di trenta giorni per il pagamento decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica della comunicazione bonaria, quindi il versamento deve avvenire entro 90 giorni dalla data di trasmissione dell’invito.
Invece, se l’intermediario non ha accettato l’incarico, occorre versare entro 30 giorni dalla ricezione dell’avviso, comunicato mediante posta.
I problemi si pongono quando sorge un contraddittorio a seguito dell’avviso bonario. L’art. 2, comma 2, del DLgs. 462/97 stabilisce che il pagamento, per fruire della riduzione delle sanzioni, deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione delle somme in sede di autotutela. A nostro avviso, anche se l’Ufficio, a seguito di contraddittorio, non accoglie le osservazioni del contribuente, quindi non ridetermina la pretesa, i 30 giorni devono decorrere dalla seconda comunicazione con cui, in sostanza, non viene modificato alcunché.
Ma i problemi più grandi si pongono per il controllo formale, anche perché nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate viene precisato che i 30 giorni per beneficiare della riduzione a due terzi delle sanzioni decorrono sempre dalla prima comunicazione (“anche nei casi di successiva rettifica della richiesta dell’ufficio”), senza che ciò abbia alcun fondamento normativo.
Ove il contribuente, su richiesta dell’Ufficio, esibisca determinati documenti, la pretesa può essere annullata o ridotta, quindi far decorrere il termine dalla prima comunicazione significa, in sostanza, che tutto il procedimento, per fruire della riduzione delle sanzioni, debba concludersi entro 30 giorni, il che non sempre avviene.
Pertanto, sarebbe opportuna una modifica delle istruzioni provenienti dall’Agenzia, nel senso di far decorrere i 30 giorni dalla comunicazione definitiva al contribuente.
In particolare, la riduzione avviene a un terzo per la liquidazione automatica e a due terzi per il controllo formale.
Vi possono essere alcune complicazioni per ciò che concerne il dies a quo per il pagamento, specie in caso di controllo formale.
Ora, nella liquidazione automatica, il contribuente gode, in sostanza, di un maggior termine se la procedura viene seguita da un professionista abilitato alla trasmissione delle dichiarazioni: infatti, in tal caso l’art. 2-bis, comma 3, del DL 203/2005 stabilisce che il termine di trenta giorni per il pagamento decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica della comunicazione bonaria, quindi il versamento deve avvenire entro 90 giorni dalla data di trasmissione dell’invito.
Invece, se l’intermediario non ha accettato l’incarico, occorre versare entro 30 giorni dalla ricezione dell’avviso, comunicato mediante posta.
I problemi si pongono quando sorge un contraddittorio a seguito dell’avviso bonario. L’art. 2, comma 2, del DLgs. 462/97 stabilisce che il pagamento, per fruire della riduzione delle sanzioni, deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione delle somme in sede di autotutela. A nostro avviso, anche se l’Ufficio, a seguito di contraddittorio, non accoglie le osservazioni del contribuente, quindi non ridetermina la pretesa, i 30 giorni devono decorrere dalla seconda comunicazione con cui, in sostanza, non viene modificato alcunché.
Ma i problemi più grandi si pongono per il controllo formale, anche perché nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate viene precisato che i 30 giorni per beneficiare della riduzione a due terzi delle sanzioni decorrono sempre dalla prima comunicazione (“anche nei casi di successiva rettifica della richiesta dell’ufficio”), senza che ciò abbia alcun fondamento normativo.
La riduzione delle sanzioni è un diritto del contribuente
Nel controllo formale vi è una richiesta di esibizione di documenti al contribuente, che giustificano alcune voci della dichiarazione, quindi è ancora più marcata la necessità di far decorrere i 30 giorni dal momento in cui viene appurata la fondatezza del recupero (si pensi alla mancata esibizione dei documenti per beneficiare delle detrazioni per spese mediche).Ove il contribuente, su richiesta dell’Ufficio, esibisca determinati documenti, la pretesa può essere annullata o ridotta, quindi far decorrere il termine dalla prima comunicazione significa, in sostanza, che tutto il procedimento, per fruire della riduzione delle sanzioni, debba concludersi entro 30 giorni, il che non sempre avviene.
Pertanto, sarebbe opportuna una modifica delle istruzioni provenienti dall’Agenzia, nel senso di far decorrere i 30 giorni dalla comunicazione definitiva al contribuente.
Gentile Sig.ra Carmela, Le sarei molto grato se mi aiutasse a risolvere un mio forte dubbio:
RispondiEliminaIl 13 novembre il postino ha tentato di recapitarmi un avviso bonario dell' Agenzia delle Entrate. Il caso vuole che in quella data fossi assente per lavoro.
Di fatto per sempre per cause di lavoro, ho potuto ritirare l'avviso in data 23 novembre, previa presentazione cartolina gialla presso l'ufficio postale indicato.
A questo punto la domanda sporge spontanea:
da quando partono i 30 giorni entro i quali pagare o chiedere l'eventuale dilazione?
Dal 13 (cartolina) o dal 23 (data di effettivo ritiro in posta) ??
GRAZIE PER L'AIUTO.