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giovedì 30 giugno 2011

Tre mesi per le verifiche nella sede del contribuente

accertamento

Tre mesi per le verifiche nella sede del contribuente

Il termine, contenuto nel maxiemendamento al DL Sviluppo, crea disparità fra soggetti in contabilità ordinaria, semplificata o lavoro autonomo

/ Lunedì 27 giugno 2011
Verifiche fiscali nella sede del contribuente da concludere nel termine di tre mesi. È questa la novità contenuta nel maxiemendamento che modifica il DL n. 70/2011, meglio conosciuto come Decreto Sviluppo. Il riferimento riguarda la disposizione contenuta nell’articolo 7, comma 2, lettera c), del menzionato decreto. Ancora una volta viene modificato l’articolo 12, comma 5, della L. n. 212/2000, riguardante il tempo di permanenza nella sede del contribuente da parte degli organi di controllo. Dopo l’intervento della Camera, al comma 5 è aggiunto che: “Il periodo di permanenza presso la sede del contribuente di cui al primo periodo, così come l’eventuale proroga ivi prevista, non può essere superiore a quindici giorni lavorativi contenuti nell’arco di non più di un trimestre in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi. In entrambi i casi, ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell’amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente”.
Per effetto di queste modifiche, la situazione, dunque, è la seguente:
- la verifica nei confronti dei soggetti in contabilità ordinaria presso la sede del contribuente non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili di altri trenta giorni. I giorni lavorativi devono essere considerati come effettiva presenza degli operatori nella sede dell’azienda;
- la verifica nei confronti dei soggetti in contabilità semplificata e nei confronti dei lavoratori autonomi presso la sede del contribuente non può superare i quindici giorni lavorativi, prorogabili di altri quindici giorni e, in ogni caso, la permanenza nella sede di questi contribuenti da parte degli organi di controllo, non può superare l’arco temporale dei tre mesi. Anche per questi soggetti, i giorni lavorativi devono essere considerati come effettiva presenza degli operatori nella sede dell’azienda.
Con la modifica si è cercato di aggiustare il tiro, rispetto alla precedente versione, specificando il termine massimo di tre mesi, entro il quale la verifica deve essere conclusa. Tuttavia, aver inserito, nel comma 5 in parola, la precisazione “in entrambi i casi” porta a concludere che i soggetti in contabilità ordinaria risultino penalizzati rispetto a coloro che si trovano in regime di contabilità semplificata o di lavoro autonomo. Infatti, per questi ultimi la verifica deve terminare entro tre mesi, mentre, per gli altri soggetti, la verifica presso la sede del contribuente può durare anche oltre il citato periodo.
Ipotizzabile una violazione dell’art. 3 della Costituzione
Per comprendere il concetto, si ipotizzi una verifica, secondo il dettato normativo in esame, di un soggetto in contabilità ordinaria iniziata il 21 giugno 2011, con richiesta di proroga. Dal combinato disposto del primo e del terzo periodo, come modificato, del comma 5, l’effettiva presenza nella sede del contribuente da parte dei controllori può protrarsi fino al 31 dicembre del 2011, sempre nel rispetto dei sessanta giorni lavorativi, visto che, per le verifiche dei soggetti “ordinari” non è previsto un termine entro il quale il controllo debba essere concluso. Si può anche comprendere che, trattandosi di soggetti di medie/grandi dimensioni, vi è la necessità di svolgere indagini più approfondite che richiedono un tempo maggiore; tuttavia, è evidente che si potrebbe creare una disparità di trattamento, tra le categorie di contribuenti interessati, tanto da ipotizzare la violazione dell’articolo 3 della Costituzione, che vuole tutti i cittadini uguali davanti alla legge.
Da ultimo, tutte le modifiche attualmente effettuate, si pongono in netto contrasto con la giurisprudenza di merito. Questa, in pratica, stabilisce che l’articolo 12, comma 5, della L. n. 212/2000, secondo cui la permanenza degli operatori dovuta a verifiche presso la sede del contribuente non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell’indagine, deve essere interpretato in senso restrittivo, calcolando la durata massima come sommatoria di sessanta giorni lavorativi e consecutivi. La conseguenza della violazione della norma comporta la nullità dell’avviso di accertamento, perché fondato su dati nulli contenuti nel processo verbale redatto oltre i termini di legge. Le nuove disposizioni introdotte con il Decreto Sviluppo, senza dubbio, modificano la sostanza della norma, ma questa potrà avere effetti per il futuro e non per le verifiche già concluse con le precedenti disposizioni.

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