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Interessi passivi, holding assicurative parificate alle holding bancarie
Secondo la ris. 68 dell’Agenzia delle Entrate, entrambe tali tipologie di società deducono gli interessi passivi per il 96%, senza confronto con il ROL
Con la risoluzione n. 68 di ieri, 23 giugno 2011, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini della deducibilità degli interessi passivi dal reddito d’impresa, le holding assicurative sono parificate alle holding bancarie. Conseguentemente, tali imprese sono tenute a dedurre gli interessi nella misura forfetaria del 96% prevista dall’art. 96, comma 5-bis del TUIR, senza dover invece tenere conto del ROL, come invece sono tenute a fare le imprese industriali e commerciali.Per cogliere la portata dell’importante principio evidenziato dall’Agenzia occorre richiamare il quadro normativo che regola la deducibilità degli interessi. Posto un principio generale secondo cui i soggetti IRES deducono gli interessi passivi in base al confronto con gli interessi attivi e con il ROL, il comma 5 dell’art. 96 esclude dal suo ambito di operatività, per farle rientrare in quello del regime forfetario del comma 5-bis:
- le banche;
- gli altri soggetti finanziari indicati all’art. 1 del DLgs. 87/92, “con eccezione delle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quelle creditizia o finanziaria”;
- le imprese di assicurazioni;
- le società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi.
Si delinea, pertanto, un sistema a quattro livelli per cui:
- in linea generale, come detto, i soggetti IRES sono tenuti ad applicare il meccanismo del ROL;
- tra tutti i soggetti IRES, però, le società finanziarie non applicano il ROL, ma la deducibilità del 96%;
- all’interno delle società finanziarie, ancora, le “holding industriali” sono parificate alle società industriali, con conseguente deducibilità in base al ROL;
- all’interno delle holding vi è, infine, l’“enclave” delle holding bancarie, che seguono la disciplina delle banche e, pertanto, sono soggette a deducibilità forfetaria.
Necessario verificare la prevalenza della partecipazione
Secondo la risoluzione 68/2011, le holding che partecipano in via esclusiva o prevalente al capitale di società di assicurazioni sono assimilabili alle holding che partecipano alle società che svolgono attività creditizia e finanziaria. Conseguenza diretta di tale principio è che tutte queste società rientrano nel “quarto livello” sopra indicato, caratterizzato dalla deducibilità forfetaria del 96%. È evidente che, se la norma fosse stata interpretata letteralmente, il fatto che devono osservare il meccanismo del ROL le “società che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quelle creditizia o finanziaria” avrebbe portato all’equiparazione tra holding industriali e holding assicurative, equiparazione non compatibile con lo ratio della norma, stante la diversa operatività che caratterizza i due tipi di società.In definitiva, la risoluzione completa un percorso sin qui compiuto dall’Agenzia in materia di interessi passivi tale per cui, di fatto, una holding è valutata in base alla natura delle partecipazioni sottostanti: se queste sono detenute (in prevalenza, si intende) in società industriali o commerciali, anche la holding applica il ROL; se, al contrario, le partecipazioni sono detenute in società bancarie, finanziarie o assicurative, vige la deducibilità forfetaria prevista del 96% dal comma 5-bis.
In questo modo, inoltre, ogni holding assicurativa è parificata alla società capogruppo del gruppo assicurativo, per espressa disposizione di legge tenuta a seguire il suddetto comma 5-bis.
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