dichiarazione dei redditi
Adeguamenti necessari per le imprese in contabilità semplificata
Nel quadro RG di UNICO 2011 appare necessario ridurre il valore delle rimanenze
Le imprese decadute dalla rivalutazione ex L. 266/2005 per mancata edificazione delle aree entro il 31 dicembre 2010 sono tenute a prestare particolare attenzione alla compilazione del modello UNICO 2011.
Il caso più delicato sembrerebbe quello delle imprese in contabilità semplificata che hanno rivalutato aree “iscritte” tra le rimanenze. A differenza delle imprese in contabilità ordinaria, infatti, nel quadro RG del modello UNICO le imprese in contabilità semplificata evidenziano l’ammontare delle rimanenze finali (tra i ricavi imponibili) e quello delle rimanenze iniziali (tra i costi deducibili), sicché l’ammontare imponibile viene derivato dalla differenza tra i due importi.
Ora, si immagini una società in contabilità semplificata che abbia rivalutato un’area “bene merce” nel modello UNICO 2006, portando il valore (espresso dalle rimanenze finali) da 40 a 200 e assolvendo l’imposta sostitutiva sul differenziale di 160.
Se si opta per la tesi secondo cui la decadenza esplica i suoi effetti solo al momento della successiva vendita del bene, appare corretto indicare:
- nel rigo RG11 (rimanenze iniziali), il valore rivalutato di 200;
- nel rigo RG7 (rimanenze finali), il valore di 40 (valore storico dell’area);
- nel rigo RG9 (altri componenti positivi), la differenza di 160.
In questo modo, non vi sono riflessi sull’imponibile del 2010, mentre nell’esercizio in cui l’impresa cederà l’area il quadro RG vedrà un ricavo (rigo RG2) di 200 (per semplicità espositiva, il corrispettivo della futura vendita è assunto pari al valore di rivalutazione) e un valore di rimanenze iniziali (rigo RG11) di 40, per un imponibile netto di 160.
L’alternativa di mantenere il medesimo valore delle rimanenze finali (200) in UNICO 2011, per poi partire dall’importo di 40 di esistenze iniziali in UNICO 2012 appare invece più dubbia, in quanto priverebbe le dichiarazioni della necessaria continuità tra il valore delle rimanenze finali di un esercizio e quello delle rimanenze iniziali di quello successivo (continuità, invece, necessaria in base all’art. 92, comma 7, del TUIR).
In tal modo, UNICO 2011 evidenzierebbe un imponibile di 160, mentre all’atto dell’eventuale successiva vendita dell’area non verrebbero più ad origine redditi tassabili (se non, chiaramente, in caso di vendita ad un valore superiore a quello rivalutato).
Il caso più delicato sembrerebbe quello delle imprese in contabilità semplificata che hanno rivalutato aree “iscritte” tra le rimanenze. A differenza delle imprese in contabilità ordinaria, infatti, nel quadro RG del modello UNICO le imprese in contabilità semplificata evidenziano l’ammontare delle rimanenze finali (tra i ricavi imponibili) e quello delle rimanenze iniziali (tra i costi deducibili), sicché l’ammontare imponibile viene derivato dalla differenza tra i due importi.
Ora, si immagini una società in contabilità semplificata che abbia rivalutato un’area “bene merce” nel modello UNICO 2006, portando il valore (espresso dalle rimanenze finali) da 40 a 200 e assolvendo l’imposta sostitutiva sul differenziale di 160.
Se si opta per la tesi secondo cui la decadenza esplica i suoi effetti solo al momento della successiva vendita del bene, appare corretto indicare:
- nel rigo RG11 (rimanenze iniziali), il valore rivalutato di 200;
- nel rigo RG7 (rimanenze finali), il valore di 40 (valore storico dell’area);
- nel rigo RG9 (altri componenti positivi), la differenza di 160.
In questo modo, non vi sono riflessi sull’imponibile del 2010, mentre nell’esercizio in cui l’impresa cederà l’area il quadro RG vedrà un ricavo (rigo RG2) di 200 (per semplicità espositiva, il corrispettivo della futura vendita è assunto pari al valore di rivalutazione) e un valore di rimanenze iniziali (rigo RG11) di 40, per un imponibile netto di 160.
L’alternativa di mantenere il medesimo valore delle rimanenze finali (200) in UNICO 2011, per poi partire dall’importo di 40 di esistenze iniziali in UNICO 2012 appare invece più dubbia, in quanto priverebbe le dichiarazioni della necessaria continuità tra il valore delle rimanenze finali di un esercizio e quello delle rimanenze iniziali di quello successivo (continuità, invece, necessaria in base all’art. 92, comma 7, del TUIR).
Conclusioni diverse per la tassazione dei maggiori valori in UNICO 2011
A diverse conclusioni si deve, invece, pervenire se si sceglie la tesi della tassazione dei maggiori valori già in UNICO 2011. In questo caso, non sembrano esservi alternative a mantenere le rimanenze finali (rigo RG7) al valore di 200, iscrivendo un componente positivo di reddito di 160 al rigo RG9.In tal modo, UNICO 2011 evidenzierebbe un imponibile di 160, mentre all’atto dell’eventuale successiva vendita dell’area non verrebbero più ad origine redditi tassabili (se non, chiaramente, in caso di vendita ad un valore superiore a quello rivalutato).
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