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lunedì 1 agosto 2011

Beni gratuitamente devolvibili

Beni gratuitamente devolvibili: procedure di ammortamento

Premessa – Le imprese concessionarie di un servizio pubblico hanno spesso l’obbligo di cedere gratuitamente al concedente, alla scadenza della concessione, gli impianti realizzati per l’esercizio del servizio pubblico in perfetto stato di efficienza e funzionamento. L’art.104 del TUIR permette alle imprese concessionarie di calcolare, sui beni gratuitamente devolvibili al termine della concessione, delle quote di ammortamento finanziario anziché le consuete quote di ammortamento tecnico previste dagli art. 102 e 103.

Beni gratuitamente devolvibili - I beni gratuitamente devolvibili sono beni che l’impresa ottiene in concessione da un ente pubblico con l’obbligo di restituirli all’ente concedente, nello stato originario ovvero in condizioni di efficienza, al termine della durata della concessione.
Le imprese concessionarie, infatti, pur impiegando mezzi propri per l’acquisto non divengono proprietarie dei beni, ma assumono il solo diritto di detenerne il possesso e gestirli al fine di utilizzarli durante l’arco di tempo stabilito per la concessione. Considerato che l’azienda deve procedere alla restituzione gratuita dei beni (i quali devono essere in perfetto stato di funzionamento) detti beni necessitano di una costante manutenzione e di un ripristino generale in prossimità del termine della concessione che si traducono in sostenimento di oneri da parte dell’impresa concessionaria.

Ammortamento finanziario - L’art.104 del TUIR permette alle imprese concessionarie di calcolare, sui beni gratuitamente devolvibili al termine della concessione, delle quote di ammortamento finanziario anziché le consuete quote di ammortamento tecnico previste dagli art.102 e 103. L’ammortamento finanziario è dato da quote costanti calcolate dividendo il costo dei beni gratuitamente devolvibili, diminuito degli eventuali contributi del concedente, per il numero degli anni di durata della concessione, considerando tali anche le frazioni.
In caso di modifica della durata della concessione, la quota deducibile è proporzionalmente ridotta o aumentata a partire dall'esercizio in cui la modifica è stata convenuta. Mentre in caso di incremento o di decremento del costo dei beni, per effetto di sostituzione a costi superiori o inferiori, di ampliamenti, ammodernamenti o trasformazioni, di perdite e di ogni altra causa, la quota di ammortamento finanziario deducibile è rispettivamente aumentata o diminuita, a partire dall'esercizio in cui si è verificato l'incremento o il decremento, in misura pari al relativo ammontare diviso per il numero dei residui anni di durata della concessione.
Costruzioni o esercizio di opere pubbliche - Per le concessioni relative alla costruzione e all'esercizio di opere pubbliche sono ammesse in deduzione quote di ammortamento finanziario differenziate da calcolare sull'investimento complessivo realizzato. Le quote di ammortamento sono determinate nei singoli casi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in rapporto proporzionale alle quote previste nel piano economico-finanziario della concessione, includendo nel costo ammortizzabile gli interessi passivi.

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