Accertamento
Ampliata la definizione agevolata delle sanzioni, ma non troppo
Se le deduzioni difensive non sono accolte, la definizione agevolata rimane preclusa
L’Agenzia delle Entrate, con la circ. 41/2011, ha commentato anche le innovazioni introdotte dalla “manovra correttiva” in tema di procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative.
La prima modifica concerne l’art. 17 del DLgs. 472/97, in quanto viene previsto che l’ente impositore debba irrogare le sanzioni unitamente all’avviso di accertamento, e non in via separata. Ciò ha effetti sia favorevoli sia sfavorevoli nei confronti dei contribuenti, in quanto:
- da un lato, la necessaria contestazione delle sanzioni unitamente all’accertamento fa sì che il contribuente possa sempre fruire di una maggiore riduzione delle stesse in caso di acquiescenza (se l’atto non è preceduto da un PVC definibile o da un invito al contraddittorio, la riduzione è pari a un sesto del minimo edittale e non a un terzo dell’irrogato, come avverrebbe se si trattasse di definizione agevolata), come del resto rileva l’Agenzia delle Entrate nella circolare, e, inoltre, impedisce che si eludano i benefici derivanti dal cumulo giuridico e dalla continuazione, questione messa in risalto più volte dalla stampa specializzata;
- dall’altro, viene meno la speciale procedura di cui all’art. 16 del DLgs. 472/97, relativa alle deduzioni difensive, di cui si dirà in prosieguo.
La contestazione in via separata delle sanzioni, comunque, rimane necessaria per le sanzioni non collegate al tributo (esempio, omessa compilazione del modulo RW) e, come dice la circolare, ove vengano irrogate nei confronti di responsabili solidali.
Per ciò che riguarda la definizione agevolata, il procedimento prevede che, qualora il contribuente sia raggiunto da un atto di contestazione delle sanzioni, possa scegliere se avvalersi della definizione agevolata (ottenendo la riduzione delle stesse a un terzo dell’irrogato) o se presentare deduzioni difensive. In quest’ultimo caso, prima della modifica del DL 98/2011, il diritto alla definizione veniva meno, ma, come del resto avviene tuttora, l’Ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime.
La disposizione si applica agli atti di irrogazione delle sanzioni notificati dopo la data di entrata in vigore del DL 98/2011 (quindi, dal 7 luglio 2011), nonché a quelli notificati prima ove i termini per il ricorso siano ancora pendenti.
Per contro, e questo è un aspetto che, nonostante non sia stato affrontato dalla circolare (in quanto, onestamente, ovvio), bisogna tenere nella dovuta considerazione, pare potersi escludere che il contribuente possa beneficiare della definizione agevolata ove l’Ufficio, a seguito delle deduzioni difensive, non abbia accolto le eccezioni del contribuente.
Quindi, il DL 98/2011 solo in un certo senso ha ampliato la definizione agevolata: in breve, notificato l’atto di contestazione, il contribuente deve tenere presente che, se decide di presentare deduzioni difensive, la definizione sarà possibile solo se e nella misura in cui dette deduzioni trovino il favore dell’ente impositore.
La prima modifica concerne l’art. 17 del DLgs. 472/97, in quanto viene previsto che l’ente impositore debba irrogare le sanzioni unitamente all’avviso di accertamento, e non in via separata. Ciò ha effetti sia favorevoli sia sfavorevoli nei confronti dei contribuenti, in quanto:
- da un lato, la necessaria contestazione delle sanzioni unitamente all’accertamento fa sì che il contribuente possa sempre fruire di una maggiore riduzione delle stesse in caso di acquiescenza (se l’atto non è preceduto da un PVC definibile o da un invito al contraddittorio, la riduzione è pari a un sesto del minimo edittale e non a un terzo dell’irrogato, come avverrebbe se si trattasse di definizione agevolata), come del resto rileva l’Agenzia delle Entrate nella circolare, e, inoltre, impedisce che si eludano i benefici derivanti dal cumulo giuridico e dalla continuazione, questione messa in risalto più volte dalla stampa specializzata;
- dall’altro, viene meno la speciale procedura di cui all’art. 16 del DLgs. 472/97, relativa alle deduzioni difensive, di cui si dirà in prosieguo.
La contestazione in via separata delle sanzioni, comunque, rimane necessaria per le sanzioni non collegate al tributo (esempio, omessa compilazione del modulo RW) e, come dice la circolare, ove vengano irrogate nei confronti di responsabili solidali.
Per ciò che riguarda la definizione agevolata, il procedimento prevede che, qualora il contribuente sia raggiunto da un atto di contestazione delle sanzioni, possa scegliere se avvalersi della definizione agevolata (ottenendo la riduzione delle stesse a un terzo dell’irrogato) o se presentare deduzioni difensive. In quest’ultimo caso, prima della modifica del DL 98/2011, il diritto alla definizione veniva meno, ma, come del resto avviene tuttora, l’Ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime.
Sanzioni irrogate sempre con l’accertamento
Il DL 98/2011, introducendo il comma 7-bis nell’art. 16 del DLgs. 472/97, stabilisce che la definizione agevolata è ammessa anche ove le somme vengano rideterminate a seguito di deduzioni difensive presentate dal contribuente.La disposizione si applica agli atti di irrogazione delle sanzioni notificati dopo la data di entrata in vigore del DL 98/2011 (quindi, dal 7 luglio 2011), nonché a quelli notificati prima ove i termini per il ricorso siano ancora pendenti.
Per contro, e questo è un aspetto che, nonostante non sia stato affrontato dalla circolare (in quanto, onestamente, ovvio), bisogna tenere nella dovuta considerazione, pare potersi escludere che il contribuente possa beneficiare della definizione agevolata ove l’Ufficio, a seguito delle deduzioni difensive, non abbia accolto le eccezioni del contribuente.
Quindi, il DL 98/2011 solo in un certo senso ha ampliato la definizione agevolata: in breve, notificato l’atto di contestazione, il contribuente deve tenere presente che, se decide di presentare deduzioni difensive, la definizione sarà possibile solo se e nella misura in cui dette deduzioni trovino il favore dell’ente impositore.
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