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venerdì 12 agosto 2011

accertamento -VERIFICHE

accertamento

I giorni di effettiva presenza valgono solo per le verifiche sui «piccoli»

Al contrario, per i soggetti in contabilità ordinaria il calcolo della durata massima delle verifiche decorre dal primo giorno di accesso
/ Giovedì 11 agosto 2011
Le modifiche apportate al Decreto Sviluppo (DL 70/2011) dalla legge di conversione (L. 106/2011) relativamente alle norme che intervengono sulle disposizioni dello Statuto del Contribuente, riguardanti la durata massima delle verifiche fiscali, inducono a ritenere che la novella normativa, rappresentata dal computo dei soli giorni di effettiva presenza dei verificatori presso la sede del contribuente, si applichi soltanto in caso di verifiche nei confronti delle imprese in contabilità semplificata e dei lavoratori autonomi.
Tale interpretazione deriva dall’esame dell’art. 7 comma 2 lett. c) del DL 70/2011, che, introducendo un nuovo periodo al comma 5 dell’art. 12 della L. 212/2000 (Statuto del Contribuente), stabilisce regole diverse per i soggetti in contabilità ordinaria e per quelli in semplificata, unitamente ai lavoratori autonomi. Infatti, il nuovo comma 5 prevede che “la permanenza degli operatori civili o militari dell’Amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell’indagine individuati e motivati dal dirigente dell’ufficio”. Inoltre, “Il periodo di permanenza presso la sede del contribuente di cui al primo periodo, così come l’eventuale proroga ivi prevista, non può essere superiore a quindici giorni lavorativi contenuti nell’arco di non più di un trimestre in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi. In entrambi i casi, ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori (...)”.
La maggior parte della dottrina ritiene che il secondo punto sopra esposto, che costituisce la modifica apportata dal Decreto Sviluppo (il primo, invece, era già presente nell’originaria formulazione della disposizione statutaria), introduca un’interpretazione autentica del concetto di “permanenza degli operatori” a favore dell’Amministrazione Finanziaria, che ha sempre precisato come essa vada conteggiata in base ai giorni di effettiva presenza dei verificatori presso i contribuenti. Il che va discapito della giurisprudenza di merito maggioritaria, che ha stabilito, invece, come tale permanenza debba essere considerata a decorrere dal giorno di primo accesso, computando ininterrottamente tutti quelli lavorativi successivi, a prescindere dall’effettiva presenza del personale del Fisco presso la sede del contribuente.
Ciò, tuttavia, solleva più di qualche dubbio, perché:
- ai sensi dell’articolo 1, comma 2, dello Statuto stesso, l’adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica (nel caso di specie, mancherebbero quantomeno questi due ultimi presupposti);
- l’unica distinzione tra categorie è quella tra imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi; la successiva locuzione “In entrambi i casi” dovrebbe riferirsi, pertanto, a tali soggetti, nei confronti dei quali, appunto, si applicherebbe il computo dei giorni di effettiva presenza dei verificatori presso il contribuente, mentre per gli altri contribuenti di cui al primo punto (in contabilità ordinaria) varrebbe il conteggio di tutti i giorni lavorativi consecutivi successivi a quello di primo accesso;
- dall’iter parlamentare del decreto si evince che il Legislatore, in sede di conversione in legge dello stesso, ha modificato l’originaria formulazione dell’ultimo periodo in oggetto da “anche in tali casi, ai fini del computo dei giorni lavorativi…” a “In entrambi i casi, ai fini del computo dei giorni lavorativi…”. Il primo dettato normativo avrebbe pertanto incluso i contribuenti in contabilità ordinaria, stante la congiunzione “anche”; il secondo, invece, li escluderebbe, riferendosi soltanto ai due casi (soggetti in contabilità semplificata e lavoratori autonomi) poco prima menzionati nel testo. Sarebbe altrimenti difficile trovare un altro senso a tale modifica in sede di conversione in legge.
Secondo questa interpretazione, per le verifiche sui soggetti in contabilità semplificata e sui lavoratori autonomi, si calcolano soltanto i giorni di effettiva presenza dei verificatori presso la sede del contribuente, mentre per gli altri soggetti in contabilità ordinaria il predetto computo dei giorni comprende tutti quelli lavorativi consecutivi a quello di primo accesso. Ciò, peraltro, troverebbe giustificazione nel fatto che per i soggetti “minori”, la norma stabilisce già che il limite di quindici giorni sia collocato nell’arco temporale di non più di un trimestre. Altra dottrina sostiene, al contrario, che l’ultimo periodo del comma 5 costituisca soltanto un’interpretazione voluta dal Legislatore sul corretto computo dei giorni che richiede la norma, così da porre fine al fervente dibattito sulla questione. Ed è probabile attendersi che sarà proprio questa seconda tesi quella che adotterà il Fisco nei suoi prossimi documenti di prassi.
Certo è che, anche in questa occasione, il Legislatore non ha mancato di introdurre una norma criptica, che darà spazio ad ampi contenziosi.

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