iva
Deroghe alla tassazione nello Stato del committente
La circ. 37 dell’Agenzia analizza le prestazioni previste dagli artt. 7-quater e seguenti del DPR 633/72, alla luce del Regolamento UE 282/2011
/ Lunedì 01 agosto 2011
Una parte significativa della circolare 37/2011 è dedicata all’analisi delle deroghe previste dagli artt. 7-quater e seguenti del DPR 633/72 al principio generale di rilevanza territoriale delle prestazioni di servizi che coinvolgono due soggetti passivi d’imposta (c.d. “rapporti B2B”) nello Stato di stabilimento del committente, previsto dall’art. 7-ter.
L’Agenzia delle Entrate si sofferma, in primo luogo, sulle prestazioni di servizi relative agli immobili (art. 7-quater, comma 1, lettera a) del DPR 633/72), ribadendo che rientrano nella deroga – che collega la tassazione al luogo di ubicazione dell’immobile – le perizie e le prestazioni professionali di progettazione dei lavori immobiliari, mentre sono escluse le prestazioni di consulenza (es. parcelle di avvocati e commercialisti propedeutiche alla conclusione del contratto, ancorché specificamente afferenti l’immobile), che seguono invece il principio generale previsto dall’art. 7-ter. Sono, parimenti, attratte nel regime previsto dall’art. 7-quater le intermediazioni relative alla cessione o alla locazione/sublocazione dell’immobile, con esclusione però delle intermediazioni relative alle prenotazioni alberghiere (circostanza già evidenziata dalla risoluzione n. 48 del 1° giugno 2010), il cui regime rientra nella regola generale se il committente è soggetto passivo IVA, ovvero in quello previsto dall’art. 7-sexies, comma 1, lettera a) (tassazione nello Stato ove è sita la struttura alberghiera) se il committente è un privato.
Da ultimo, viene chiarito che si considera “immobile”, ai sensi della disciplina comunitaria, qualsiasi bene che, pur comprendendo al suo interno beni mobili, non sia da questi separabile, o lo sia con interventi di adattamento antieconomici.
Relativamente alle prestazioni di servizi riguardanti attività culturali, artistiche e simili (art. 7-quinquies del DPR 633/72), l’Agenzia ricorda che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, esse rientrano nell’ambito del criterio generale di tassazione in base allo stabilimento del committente, ad eccezione dei servizi connessi all’accesso alle manifestazioni e dei relativi servizi accessori, tassati nel luogo di materiale esecuzione; l’Agenzia rileva, al riguardo, che gli artt. 32 e 33 del Regolamento 282/2011 fanno rientrare tra questi ultimi tutte le prestazioni che consentono un diritto d’accesso a spettacoli, rappresentazioni teatrali, fiere, concerti e così via, e che possono rientrare tra le prestazioni “connesse” quelle di ristorazione e pernottamento fornite nell’ambito della manifestazione.
Con riferimento alla ristorazione e al catering (art. 7-quater, comma 1, lettere c) e d) del DPR 633/72), la circolare 37/2011, dopo aver ricordato che l’art. 6 del Regolamento prevede che si considerino tali solo le prestazioni di fornitura di cibi accompagnate da servizi di supporto atti a consentirne il consumo immediato (es. messa a disposizione del personale del catering), precisa che, per le prestazioni rese a bordo di navi, treni e aerei nell’ambito di trasporti effettuati nell’Unione, la territorialità è individuata in base allo Stato di partenza (diversamente, rileva la materiale esecuzione).
Resta in ogni caso fermo che:
- nel caso di territorialità italiana, le prestazioni rese su navi ecc. non sono imponibili ai sensi dell’art. 8-bis del DPR 633/72;
- se il catering è incluso nel prezzo del biglietto, esso è prestazione accessoria al trasporto passeggeri, soggetto evidentemente a un diverso regime.
Da ultimo, la circolare 37/2011 chiarisce che, per le prestazioni di locazione e noleggio a breve termine di mezzi di trasporto (imponibili in Italia se tali mezzi sono messi a disposizione del destinatario in Italia, e sempre che siano utilizzati nel territorio comunitario, ex art. 7-quater, comma 1, lettera e) del DPR 633/72), il Regolamento 282/2011 prevede:
- che non possano rientrare in tale regime la locazione e il noleggio di veicoli immobilizzati in modo permanente e di container (art. 38);
- che per il computo del termine di 30 giorni (90, per i natanti), che configura “breve termine”, rileva quanto stabilito dalle parti nel contratto, e in caso di proroga si deve considerare il periodo di utilizzo ininterrotto (art. 39);
- che il luogo di messa a disposizione del mezzo di trasporto è quello in cui il destinatario della prestazione ne prende fisicamente possesso (art. 40).
L’Agenzia delle Entrate si sofferma, in primo luogo, sulle prestazioni di servizi relative agli immobili (art. 7-quater, comma 1, lettera a) del DPR 633/72), ribadendo che rientrano nella deroga – che collega la tassazione al luogo di ubicazione dell’immobile – le perizie e le prestazioni professionali di progettazione dei lavori immobiliari, mentre sono escluse le prestazioni di consulenza (es. parcelle di avvocati e commercialisti propedeutiche alla conclusione del contratto, ancorché specificamente afferenti l’immobile), che seguono invece il principio generale previsto dall’art. 7-ter. Sono, parimenti, attratte nel regime previsto dall’art. 7-quater le intermediazioni relative alla cessione o alla locazione/sublocazione dell’immobile, con esclusione però delle intermediazioni relative alle prenotazioni alberghiere (circostanza già evidenziata dalla risoluzione n. 48 del 1° giugno 2010), il cui regime rientra nella regola generale se il committente è soggetto passivo IVA, ovvero in quello previsto dall’art. 7-sexies, comma 1, lettera a) (tassazione nello Stato ove è sita la struttura alberghiera) se il committente è un privato.
Da ultimo, viene chiarito che si considera “immobile”, ai sensi della disciplina comunitaria, qualsiasi bene che, pur comprendendo al suo interno beni mobili, non sia da questi separabile, o lo sia con interventi di adattamento antieconomici.
Relativamente alle prestazioni di servizi riguardanti attività culturali, artistiche e simili (art. 7-quinquies del DPR 633/72), l’Agenzia ricorda che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, esse rientrano nell’ambito del criterio generale di tassazione in base allo stabilimento del committente, ad eccezione dei servizi connessi all’accesso alle manifestazioni e dei relativi servizi accessori, tassati nel luogo di materiale esecuzione; l’Agenzia rileva, al riguardo, che gli artt. 32 e 33 del Regolamento 282/2011 fanno rientrare tra questi ultimi tutte le prestazioni che consentono un diritto d’accesso a spettacoli, rappresentazioni teatrali, fiere, concerti e così via, e che possono rientrare tra le prestazioni “connesse” quelle di ristorazione e pernottamento fornite nell’ambito della manifestazione.
Con riferimento alla ristorazione e al catering (art. 7-quater, comma 1, lettere c) e d) del DPR 633/72), la circolare 37/2011, dopo aver ricordato che l’art. 6 del Regolamento prevede che si considerino tali solo le prestazioni di fornitura di cibi accompagnate da servizi di supporto atti a consentirne il consumo immediato (es. messa a disposizione del personale del catering), precisa che, per le prestazioni rese a bordo di navi, treni e aerei nell’ambito di trasporti effettuati nell’Unione, la territorialità è individuata in base allo Stato di partenza (diversamente, rileva la materiale esecuzione).
Ristorazione e catering su navi, treni e aerei: IVA nello Stato di partenza
Ad esempio, se la nave compie il percorso Genova - Barcellona - Cagliari - Patrasso - Alessandria d’Egitto, tutte le prestazioni di ristorazione rese nel tratto Genova - Patrasso scontano l’IVA italiana (Stato del primo punto di imbarco nell’Unione), mentre nel tratto Patrasso - Alessandria d’Egitto rileva il luogo di materiale esecuzione (determinato, in base all’art. 36 del Regolamento, in base alla localizzazione nelle acque nazionali).Resta in ogni caso fermo che:
- nel caso di territorialità italiana, le prestazioni rese su navi ecc. non sono imponibili ai sensi dell’art. 8-bis del DPR 633/72;
- se il catering è incluso nel prezzo del biglietto, esso è prestazione accessoria al trasporto passeggeri, soggetto evidentemente a un diverso regime.
Da ultimo, la circolare 37/2011 chiarisce che, per le prestazioni di locazione e noleggio a breve termine di mezzi di trasporto (imponibili in Italia se tali mezzi sono messi a disposizione del destinatario in Italia, e sempre che siano utilizzati nel territorio comunitario, ex art. 7-quater, comma 1, lettera e) del DPR 633/72), il Regolamento 282/2011 prevede:
- che non possano rientrare in tale regime la locazione e il noleggio di veicoli immobilizzati in modo permanente e di container (art. 38);
- che per il computo del termine di 30 giorni (90, per i natanti), che configura “breve termine”, rileva quanto stabilito dalle parti nel contratto, e in caso di proroga si deve considerare il periodo di utilizzo ininterrotto (art. 39);
- che il luogo di messa a disposizione del mezzo di trasporto è quello in cui il destinatario della prestazione ne prende fisicamente possesso (art. 40).
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