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lunedì 8 agosto 2011

Accertamento

 
 

Adesione: sanzioni inasprite per le rate non versate

Stando alla recente circolare 41, le garanzie non sono più necessarie, nemmeno nell’acquiescenza

/ Lunedì 08 agosto 2011
Come già rilevato in un precedente intervento (“Cancellate le garanzie per adesione e conciliazione giudiziale” del 6 luglio 2011), il DL 98/2011, c.d. “manovra correttiva”, convertito con L. 111/2011, ha modificato il sistema degli istituti deflativi del contenzioso, agendo sia sulle garanzie che sulle sanzioni da omesso versamento delle rate da adesione, conciliazione o acquiescenza.
L’Agenzia delle Entrate, con la circ. 5 agosto 2011 n. 41, ha commentato le novità normative.
Prima dell’intervento legislativo, ove le rate successive alla prima fossero state nel complesso superiori a 50.000 euro, il contribuente, pena il mancato perfezionamento della definizione, avrebbe dovuto prestare idonea garanzia fideiussoria, e ciò valeva per l’accertamento con adesione, la conciliazione giudiziale e l’acquiescenza, in quanto per l’adesione ai PVC e per l’adesione agli inviti il Legislatore aveva già ritenuto, ab origine, di non prevedere alcuna forma di garanzia.
Il DL 98/2011 ha espunto la necessità di prestazione della garanzia, al fine di rendere più agevole il ricorso a tali istituti. Nel contempo, però, è stato inasprito il sistema sanzionatorio degli omessi versamenti delle rate da adesione: infatti, in caso di mancato versamento di anche una sola delle rate successive alla prima entro il termine previsto per la rata successiva, il contribuente decade dal beneficio della dilazione e sulle intere somme dovute a titolo di tributo viene irrogata la sanzione del 60% sugli importi così individuati (in sostanza, la sanzione dell’art. 13 del DLgs. 471/97 sugli omessi versamenti non viene irrogata sul solo importo della rata non versata, ma su tutte le somme ancora dovute a titolo di tributo e, inoltre, non viene irrogata nella misura del 30%, ma del 60%).
Per l’Agenzia delle Entrate, anche se il punto desta qualche perplessità, il contribuente non decade, invece, dal beneficio della dilazione se non onora una rata successiva alla prima, ma provvede a ravvedersi entro il termine per il pagamento della rata successiva. Occorrerebbe, in questo caso, versare, per effetto del ravvedimento operoso (art. 13 del DLgs. 472/97), gli importi delle rate diverse dalla prima entro il termine previsto per la rata successiva, gli interessi legali maturati dalla originaria scadenza a quella di versamento, nonché la relativa sanzione da omesso versamento del 30% (anche se la circolare non lo dice espressamente, va da sé che la sanzione deve essere ridotta, a seconda delle circostanze, a un decimo del minimo o ad un ottavo del minimo, a seconda di quando venga posto in essere il ravvedimento).
Eliminazione della garanzia anche per il pregresso
Il discorso in esame non concerne la prima rata, in quanto il suo pagamento comporta il perfezionamento della definizione, sicché l’omesso versamento causa la prosecuzione del procedimento o del processo.
Un importante chiarimento concerne la decorrenza delle nuove norme:
- per il pregresso, stante il principio del favor rei, non troverà applicazione la maggiore sanzione del 60%;
- per le garanzie, come stabilisce il DL 98/2011, le nuove norme non si applicano alle definizioni già perfezionate alla data di entrata in vigore del decreto, che coincide con il 6 luglio 2011.
Se, per ipotesi, il contribuente, prima di detta data, avesse versato la prima rata, ma omesso la prestazione della garanzia (il che avrebbe comportato il mancato perfezionamento della definizione), la definizione si considera, secondo la circolare, perfezionata, a condizione che “gli uffici non abbiano già provveduto a formalizzare il mancato perfezionamento della definizione, seppure alla stessa data risultino superati i termini per il perfezionamento”.
Invece, se l’accordo ha avuto esito positivo prima del 6 luglio, e la prima rata deve essere versata dopo, nessuna garanzia dovrebbe essere prestata.

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