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giovedì 4 agosto 2011

Per la territorialità IVA conta l’accatastamento

iva

Per la territorialità IVA conta l’accatastamento

La recente circ. 37/2011 ha fornito chiarimenti sull’individuazione delle prestazioni immobiliari, alla luce del «nuovo» regime territoriale

/ Giovedì 04 agosto 2011
La circolare n. 37/2011, esplicativa del “nuovo” regime della territorialità IVA introdotto dal DLgs. n. 18/2010 (di recepimento della Direttiva 2008/8/CE), contiene rilevanti precisazioni sull’individuazione delle prestazioni di servizi relative a beni immobili, di cui all’art. 7-quater, lett. a), del DPR 633/72, per le quali il criterio di individuazione del luogo di tassazione corrisponde a quello di ubicazione del bene.
A tale proposito, l’Agenzia delle Entrate ha osservato che, rispetto alla disciplina previgente, sono, ora, annoverati – nell’ambito dei servizi relativi a beni immobili – anche la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o con funzioni analoghe, nonché quella di alloggi in campi vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio e, infine, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili, nel cui ambito rientrano le locazioni, le sub-locazioni, le concessioni e le sub-concessioni, comprese le sottostanti attività di intermediazione, a differenza di quelle di prenotazione dei servizi alberghieri (risoluzione n. 48/2010).
Sul punto, l’Amministrazione finanziaria ha rammentato che, qualora queste ultime siano fornite da un’agenzia di viaggi, nell’ambito della fornitura di un pacchetto turistico, trova applicazione il regime speciale di cui all’art. 74-ter del DPR 633/72, con conseguente rilevanza territoriale dell’intero pacchetto nello Stato in cui ha sede l’impresa erogante il servizio. Sono parimenti esclusi, in quanto configuranti cessioni di beni, la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento su tali beni: è il caso, ad esempio, dell’usufrutto, per il quale si rendono quindi applicabili i criteri previsti nell’art. 7-bis del DPR 633/72.
La circolare in commento ha altresì precisato che rientrano nel novero dei servizi relativi a beni immobili anche le perizie immobiliari, nonché le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell’esecuzione dei lavori immobiliari, come le “le prestazioni – rese da ingegneri, architetti o altri professionisti abilitati – relative alla progettazione e alla direzione di lavori immobiliari, al collaudo dell’immobile, alla progettazione degli interni e degli arredamenti integrati”. Al contrario, sono esclusi da tale ambito i servizi di mera consulenza e assistenza tecnica o legale non direttamente afferenti la preparazione e il coordinamento dei lavori immobiliari, sia pure riferiti a un bene immobile: si pensi, ad esempio, all’attività dell’avvocato relativa alla predisposizione dell’atto di vendita dell’immobile, oppure a quella del consulente incaricato di valutare i profili fiscali dell’operazione, costituenti dei veri e propri servizi generici di cui all’art. 7-ter.
D’altro canto, come ricordato dall’Agenzia delle Entrate, al fine di individuare quali prestazioni di servizi possano rientrare nell’ambito delle deroghe, è necessario evidenziare che, come più volte ribadito anche dalla Corte di Giustizia Ue (sentenze 28 ottobre 2010, causa C-49/09, 10 giugno 2010, causa C-308/96 e 22 ottobre 1998, causa C-94/97), “le disposizioni della direttiva che prevedono deroghe rispetto al principio generale devono essere interpretate in maniera restrittiva”.
Distinzione fra beni mobili e immobili
La circolare n. 37 ha sviluppato interessanti considerazioni pure in merito alla distinzione tra beni mobili e beni immobili, particolarmente rilevante a decorrere dal periodo d’imposta 2010, in quanto incidente, a dispetto del passato, sulla determinazione del luogo di rilevanza territoriale delle prestazioni, individuato, nel caso degli immobili, dal sito di ubicazione degli stessi. Diversamente, nell’ipotesi di cespiti mobili, opera in principio generale di cui all’art. 7-ter del DPR n. 633/1972. In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che “si è in presenza di beni immobili quando non sia possibile separare il bene mobile dall’immobile (terreno o fabbricato) senza alterare la funzionalità del bene stesso o quando per riutilizzare il bene in un altro contesto con le medesime finalità debbano essere effettuati antieconomici interventi di adattamento”.
In particolare, è stato precisato che, con riferimento ai beni situati nel territorio dello Stato, è necessario avere riguardo – almeno sino a quando l’Unione Europea non avrà emanato i generali criteri distintivi – all’eventuale accatastamento del bene, circostanza che qualificherebbe oggettivamente lo stesso come immobile. Il documento di prassi ha, infine, chiarito che per l’applicazione del criterio territoriale, “quando il bene mobile, nel momento in cui il servizio è eseguito, sia fissato stabilmente e non possa essere separato (a meno di alterarne la funzionalità o di antieconomici interventi di adattamento), non opererà il criterio base del committente, bensì la disposizione specifica prevista per i servizi relativi a beni immobili”.

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