diritto societario
Finanziamenti dei soci, ai sindaci il dovere di vigilanza
La restituzione dei finanziamenti non deve ledere le ragioni dei creditori
/ Lunedì 01 agosto 2011
Ai sensi dell’art. 2467 c.c., i soci di una società a responsabilità limitata possono effettuare finanziamenti in favore della società, per il cui rimborso la legge dispone, in presenza di determinati presupposti, una disciplina particolare.
Nello specifico:
- la postergazione del rimborso dei finanziamenti rispetto al soddisfacimento degli altri creditori sociali;
- la restituzione alla società dell’eventuale somma rimborsata, se il rimborso è avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società medesima.
Si intendono “finanziamenti dei soci a favore della società” quelli, in qualsiasi forma effettuati, concessi:
- in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulti un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto;
- in una situazione finanziaria della società in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento.
La normativa in questione è stata introdotta, in particolare, per contrastare il fenomeno - diffuso nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, e soprattutto nelle società a base familiare - della cosiddetta “sottocapitalizzazione nominale” delle società che operano con finanziamenti a titolo di capitale di prestito da parte dei soci, anziché con l’apporto di capitale di rischio dei soci stessi.
La disciplina esaminata non trova un corrispondente nelle disposizioni che il legislatore della riforma dedica alla società per azioni. La giurisprudenza, comunque, sembra ormai orientata ad applicare l’art. 2467 c.c. anche alle spa (cfr., da ultimo Trib. Venezia 10 febbraio 2011, si veda “Finanziamenti dei soci «postergati» anche nelle spa” del 23 marzo 2011).
Sul tema, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) è intervenuto specificando, nell’ambito delle nuove “Norme di comportamento del collegio sindacale” del 16 marzo 2011 – in pubblica consultazione fino al 30 settembre 2011 –, la posizione del Collegio sindacale con riguardo a tali operazioni.
Nei criteri applicativi alla norma di comportamento n. 10.7, viene chiarito che la funzione di vigilanza dei sindaci si esplica in fase di concessione del finanziamento da parte dei soci, sulla verifica del rispetto delle disposizioni di legge.
Spiega, ancora, il CNDCEC, che l’art. 2467 c.c. introduce, per le imprese che si trovino in uno stato di squilibrio finanziario, un “principio di corretto finanziamento”, alla cui violazione consegue una “riqualificazione” imperativa del finanziamento in prestito postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.
Inoltre – aggiunge il Consiglio nazionale – in caso di conversione del finanziamento in capitale di rischio, il Collegio sindacale deve verificare l’avvenuta rinuncia espressa da parte del socio che ha effettuato il finanziamento.
Infine – per il CNDCEC – tali procedure devono essere poste in atto dai sindaci oltre che nelle srl, anche alle società sottoposte all’altrui direzione e coordinamento (art. 2497-quinquies c.c., che richiama l’art. 2467 c.c.).
Nello specifico:
- la postergazione del rimborso dei finanziamenti rispetto al soddisfacimento degli altri creditori sociali;
- la restituzione alla società dell’eventuale somma rimborsata, se il rimborso è avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società medesima.
Si intendono “finanziamenti dei soci a favore della società” quelli, in qualsiasi forma effettuati, concessi:
- in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulti un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto;
- in una situazione finanziaria della società in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento.
La normativa in questione è stata introdotta, in particolare, per contrastare il fenomeno - diffuso nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, e soprattutto nelle società a base familiare - della cosiddetta “sottocapitalizzazione nominale” delle società che operano con finanziamenti a titolo di capitale di prestito da parte dei soci, anziché con l’apporto di capitale di rischio dei soci stessi.
La disciplina esaminata non trova un corrispondente nelle disposizioni che il legislatore della riforma dedica alla società per azioni. La giurisprudenza, comunque, sembra ormai orientata ad applicare l’art. 2467 c.c. anche alle spa (cfr., da ultimo Trib. Venezia 10 febbraio 2011, si veda “Finanziamenti dei soci «postergati» anche nelle spa” del 23 marzo 2011).
Sul tema, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) è intervenuto specificando, nell’ambito delle nuove “Norme di comportamento del collegio sindacale” del 16 marzo 2011 – in pubblica consultazione fino al 30 settembre 2011 –, la posizione del Collegio sindacale con riguardo a tali operazioni.
Nei criteri applicativi alla norma di comportamento n. 10.7, viene chiarito che la funzione di vigilanza dei sindaci si esplica in fase di concessione del finanziamento da parte dei soci, sulla verifica del rispetto delle disposizioni di legge.
Concessione del finanziamento nel rispetto delle disposizioni di legge
Inoltre, in fase di rimborso, il Collegio sindacale deve verificare che i finanziamenti dei soci non siano restituiti agli stessi in un momento di eccessivo squilibrio finanziario della società. Infatti - secondo quanto precisato dal CNDCEC nel commento alla norma di comportamento n. 10.7 - la vigilanza dell’organo di controllo è volta ad evitare il rischio che, con la restituzione dei finanziamenti, vengano lese le ragioni dei creditori mediante un’indebita riduzione del patrimonio sociale.Spiega, ancora, il CNDCEC, che l’art. 2467 c.c. introduce, per le imprese che si trovino in uno stato di squilibrio finanziario, un “principio di corretto finanziamento”, alla cui violazione consegue una “riqualificazione” imperativa del finanziamento in prestito postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.
Inoltre – aggiunge il Consiglio nazionale – in caso di conversione del finanziamento in capitale di rischio, il Collegio sindacale deve verificare l’avvenuta rinuncia espressa da parte del socio che ha effettuato il finanziamento.
Infine – per il CNDCEC – tali procedure devono essere poste in atto dai sindaci oltre che nelle srl, anche alle società sottoposte all’altrui direzione e coordinamento (art. 2497-quinquies c.c., che richiama l’art. 2467 c.c.).
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