riscossione
Pronti i codici tributo per la restituzione dei rimborsi d’imposta non dovuti
Li ha istituiti ieri l’Agenzia delle Entrate, insieme ai codici tributo per il versamento, da parte degli enti pubblici, di alcune imposte sostitutive
Dall’Agenzia delle Entrate, arrivano nuovi codici tributo. La prima tranche, istituita con la ris. 84/2011 di ieri, riguarda il versamento mediante modello F24 “Enti pubblici” delle imposte sostitutive, a seguito di assistenza fiscale, sui salari di produttività e sugli affitti della Provincia de L’Aquila. Si tratta dei codici tributo “143E” e “144E”, rispettivamente:
- imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente a seguito di assistenza fiscale;
- imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionale e comunale, derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo ubicati nella Provincia de L’Aquila a seguito di assistenza fiscale.
Una seconda risoluzione diffusa ieri, n. 86/2011, istituisce invece i codici tributo per la restituzione spontanea, tramite “F24 Versamenti con elementi identificativi”, dei rimborsi d’imposta e altre somme indebitamente percepite (in tutto o in parte).
Si tratta, in particolare, dei codici tributo:
- “8084” (Restituzione di somme erogate dall’Agenzia delle Entrate indebitamente percepite – imposta);
- “8085” (Restituzione di somme erogate dall’Agenzia delle Entrate indebitamente percepite – interessi);
- “8086” (Restituzione di somme erogate dall’Agenzia delle Entrate indebitamente percepite – sanzioni).
In sede di compilazione, il campo “tipo” dev’essere valorizzato con il carattere “R” e il campo “anno di riferimento” con l’anno d’imposta cui si riferisce il rimborso non spettante (in formato “AAAA”).
Quanto, invece, al campo “elementi identificativi”, va compilato specificando il motivo dell’erogazione, scegliendo fra i seguenti:
- IRPEF, per l’imposta sul reddito delle persone fisiche;
- IRES, per l’imposta sul reddito delle società;
- IVA, per l’imposta sul valore aggiunto;
- IRAP, per l’imposta regionale sulle attività produttive;
- ADDREG., per l’addizionale regionale all’IRPEF;
- ADDCOM., per l’addizionale comunale all’IRPEF;
- BONUSF., per i bonus famiglia di cui all’art. 1 della L. 2/2009;
- BONUSI., per i bonus incapienti di cui all’art. 44 della L. 222/2007;
- ALTRO, per tutti i tipi d’imposta non precedentemente elencati.
- imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente a seguito di assistenza fiscale;
- imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionale e comunale, derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo ubicati nella Provincia de L’Aquila a seguito di assistenza fiscale.
Una seconda risoluzione diffusa ieri, n. 86/2011, istituisce invece i codici tributo per la restituzione spontanea, tramite “F24 Versamenti con elementi identificativi”, dei rimborsi d’imposta e altre somme indebitamente percepite (in tutto o in parte).
Si tratta, in particolare, dei codici tributo:
- “8084” (Restituzione di somme erogate dall’Agenzia delle Entrate indebitamente percepite – imposta);
- “8085” (Restituzione di somme erogate dall’Agenzia delle Entrate indebitamente percepite – interessi);
- “8086” (Restituzione di somme erogate dall’Agenzia delle Entrate indebitamente percepite – sanzioni).
In sede di compilazione, il campo “tipo” dev’essere valorizzato con il carattere “R” e il campo “anno di riferimento” con l’anno d’imposta cui si riferisce il rimborso non spettante (in formato “AAAA”).
Quanto, invece, al campo “elementi identificativi”, va compilato specificando il motivo dell’erogazione, scegliendo fra i seguenti:
- IRPEF, per l’imposta sul reddito delle persone fisiche;
- IRES, per l’imposta sul reddito delle società;
- IVA, per l’imposta sul valore aggiunto;
- IRAP, per l’imposta regionale sulle attività produttive;
- ADDREG., per l’addizionale regionale all’IRPEF;
- ADDCOM., per l’addizionale comunale all’IRPEF;
- BONUSF., per i bonus famiglia di cui all’art. 1 della L. 2/2009;
- BONUSI., per i bonus incapienti di cui all’art. 44 della L. 222/2007;
- ALTRO, per tutti i tipi d’imposta non precedentemente elencati.
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